Regolamento condominiale e allaccio di un'unità immobiliare alla rete fognaria comune
03 Gennaio 2023
Una condomina, proprietaria di un locale facente parte di un condominio, chiedeva di allacciarsi alla rete fognaria ed idrica condominiale. Dopo aver incassato un netto rifiuto, la condomina citava in giudizio il Condominio per conseguire l'ordine di eseguire l'allaccio o, in alternativa, l'autorizzazione a eseguire i lavori. Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso della condomina, autorizzandola ad allacciarsi al pozzetto di scarico condominiale situato nell'atrio dell'edificio. Di qui, l'appello del Condominio, secondo cui la donna non avrebbe alcun diritto sull'impianto fognario e idrico, in quanto nel regolamento condominiale del 1925 veniva stabilito che «sono di proprietà comune a favore di tutte le unità del fabbricato (appartamenti e locali terranei), l'area su cui sorge il fabbricato stesso, la terrazza che lo ricopre, il locale della cabina per la luce elettrica ed il cortile principale avente ingresso dall'androne del portone», e che pertanto dovevano intendersi escluse le restanti parti, tra cui la fognatura e gli impianti idrici. La Corte territoriale, però, conferma le ragioni della condomina. Infatti, secondo i giudici per risolvere la questione il Condominio avrebbe dovuto applicare l'art. 256 delle Disposizioni di Attuazione del nuovo Codice, per il quale «quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice», e non basarsi esclusivamente su una presunta ultrattività del Codice Civile previgente del 1865. Ciò posto, osservano i giudici che «la disposizione corrispondente è attualmente rappresentata dall'articolo 1117 c.c., norma che menziona espressamente gli impianti fognari tra le parti comuni condominiali». Tenendo conto di ciò, la Corte sottolinea come nel caso in esame la ricostruzione formulata dal Condominio non può trovare accoglimento, atteso che lo stesso regolamento del 1925 «indica il cortile e l'area su cui sorge il fabbricato come parti comuni, mentre l'art. 1117 dell'attuale codice civile al numero 3 indica espressamente tra i beni comuni la fognatura condominiale». Inoltre, se, da un lato, il regolamento contrattuale non contemplava la rete fognaria e idrica fra i beni comuni, dall'altro, non prevedeva nemmeno la sua espressa esclusione. Insomma: sebbene il regolamento condominiale del 1925 non indichi fra le parti comuni le condotte fognarie e idriche, la condomina ha ugualmente diritto a poter allacciare la propria unità immobiliare a tali impianti. La Corte, quindi, respinge l'appello proposto dal Condominio, e conferma la decisione di primo grado.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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