Valido il regolamento condominiale che sottopone al parere dell'assemblea gli interventi del singolo che possono ledere l'estetica

Redazione scientifica
04 Gennaio 2023

La delibera assembleare che neghi al condomino un intervento per lesività dell'estetica, se il parere vincolante è richiesto da una clausola del regolamento condominiale, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice?

Un condomino, protagonista della vicenda su cui si è pronunciata la seconda Sezione della Corte di Cassazione, aveva impugnato la delibera assembleare con la quale gli era stata negata la possibilità di ampliare la sua unità immobiliare. Il regolamento condominiale prevedeva espressamente la previsione per la quale “i condomini si obbligano reciprocamente a richiedere il parere vincolante della assemblea per i lavori da svolgere nelle parti private che riguardano la facciata dell'edificio e le parti esterne che concorrono all'estetica ed al decoro dell'intero immobile”.

Il Tribunale accoglieva l'istanza del condomino e annullava la delibera con la quale l'assemblea, ritenendo “troppo invasivo per l'estetica e l'unità del complesso” il nuovo ampliamento, non lo approvava a maggioranza. Sul gravame proposto dal Condominio, anche la Corte d'appello condivideva la statuizione di primo grado e aggiungeva che «viene solamente imposto un onere di informativa preventiva degli interventi all'assemblea il cui parere vincolante non può … rivolgersi in una compressione del diritto di proprietà dei singoli basato esclusivamente su una mera valutazione di gradimento personale senza alcuna espressa motivazione dalla quale si possa desumere quale sia stata la ritenuta lesione al decoro architettonico vietata ai sensi della legge, non potendo pertanto soddisfare tale requisito l'espressione generica e di stile utilizzata a corredo del diniego formulato dall'assemblea».

Il Condominio ricorreva per la cassazione della sentenza d'appello alla Suprema Corte, la quale ritiene meritevoli di accoglimento le doglianze prospettate e, a seguito della disamina sia giurisprudenziale che codicistica, enuncia il seguente principio di diritto: «allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, obblighi i condomini a richiedere il parere vincolante della assemblea per l'esecuzione di opere che possano pregiudicare il decoro architettonico dell'edificio, la deliberazione che deneghi al singolo partecipante il consenso all'intervento progettato, ritenendo lo stesso lesivo della estetica del complesso, può essere oggetto del sindacato dell'autorità giudiziaria, agli effetti dell'art. 1137 c.c., soltanto al fine di accertare la situazione di fatto che è alla base della determinazione collegiale, costituendo tale accertamento il presupposto indefettibile per controllare la legittimità della delibera». La Corte accoglie parzialmente il ricorso e cassa con rinvio il provvedimento impugnato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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