Udienze pubbliche in Cassazione: prorogata la disciplina emergenziale fino al 30 giugno 2023

Redazione scientifica
04 Gennaio 2023

La Corte di cassazione, con comunicazione del 3 gennaio 2023, ha fornito le indicazioni relative alla disciplina delle udienze civili pubbliche, a seguito del d.l n. 198/2022 (il cui art. 8 ha prorogato la disciplina emergenziale fino al 30 giugno 2023).

La vigenza della disciplina dettata per l'emergenza sanitaria da Covid-19 sarebbe scaduta il 31 dicembre 2022, con la conseguenza che dal 1 gennaio 2023 tutte le udienze pubbliche si sarebbero dovute svolgere con trattazione orale.

Con comunicazione del 3 gennaio 2023, la Corte evidenzia, tuttavia, come sia intervenuto successivamente il d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, entrato in vigore il giorno successivo, il cui comma 8 ha prorogato la disciplina emergenziale fino al 30 giugno 2023. Pertanto sino a quest'ultima data valgono le disposizioni dettate dall'art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020.

La proroga viene operata anche in deroga alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 149/2022 che contiene la nuova disciplina delle udienze pubbliche. Vale quindi anche per le udienze pubbliche fissate dopo il 1° gennaio 2023.

Ma cosa prevede il comma 8-bis?

Il comma 8-bis contiene due previsioni, connesse ed entrambe prorogate sino al 30 giugno 2023:

La prima sancisce che le udienze pubbliche si svolgono in camera di consiglio, «salvo che una delle parti o il Procuratore generale faccia richiesta di discussione orale». Tale richiesta dovrà essere formulata per iscritto entro 25 giorni prima dell'udienza. Si precisa, con riferimento a tale previsione, che è evidente che per una serie di udienze di gennaio, l'assolvimento di tale onere è impossibile. Tenuto conto delle norme sui termini, la prima data di udienza pubblica in cui la richiesta è concretamente formulabile è quella di lunedì 30 gennaio 2023. Pertanto, tutte le udienze pubbliche fissate per i giorni precedenti a tale data dovranno svolgersi con trattazione orale, anche in assenza di una richiesta delle parti o del PG in tal senso.

La seconda previsione del citato comma 8-bis riguarda la disciplina inerente i termini per il deposito delle conclusioni scritte del PG (quindicesimo giorno antecedente l'udienza) e delle memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (quinto giorno antecedente l'udienza), che continuerà ad operare per tutte le udienze che si terranno fino al 30 giugno 2023.

Tutto ciò premesso, la Suprema Corte chiarisce che nei nuovi decreti di fissazione delle udienze pubbliche da tenersi sino al 30 giugno 2023, dovrà essere inserito un avviso in cui si precisa che l'udienza sarà con trattazione orale solo nel caso in cui pervenga entro 25 giorni liberi prima dell'udienza una richiesta da una delle parti o dal PG.

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