Il licenziamento disciplinare e le ipotesi tipizzate dal CCNL

05 Gennaio 2023

La Corte di Cassazione torna a giudicare un caso di licenziamento disciplinare, fondato su una condotta di una lavoratrice che si colloca in contrasto con le direttive aziendali e con le previsioni del CCNL applicato.

In tema di licenziamento disciplinare, ove la condotta addebitata al lavoratore abbia un pari disvalore disciplinare rispetto a quelle punite dal CCNL con sanzione conservativa, il giudice, sebbene gli sia precluso applicare la tutela reintegratoria alle ipotesi non tipizzate dalla contrattazione collettiva, se ritiene che tale condotta non costituisca comunque giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, utilizzando la graduazione delle infrazioni disciplinari articolate dalle parti collettive come parametro integrativo delle clausole generali di fonte legale, ai sensi dell' art. 30, comma 3, l. n. 183/2010 , potrà dichiarare illegittimo il recesso e, risolto il rapporto di lavoro, applicare la tutela indennitaria prevista dall' art. 18, comma 5, l. n. 300/1970.

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