Nel rigettare il ricorso delle compagnie aeree, la Suprema Corte di Cassazione, parte dalla constatazione dell'accertamento compiuto in sede di merito (e men che mai censurabile in sede di legittimità nei termini di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, stante la preclusione disposta dall'art. 348-ter, ultimo comma cod. proc. civ., per l'esistenza della c.d. doppia pronuncia conforme di primo e secondo grado di giudizio), attestante che gli elementi di collegamento fra le società avessero travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate, per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva tra le due aziende.
Secondo gli Ermellini, invero, i criteri attraverso i quali la Corte di merito, anche sulla base del richiamo agli elementi a tal fine valorizzati dal primo giudice, era pervenuta alla qualificazione della sostanziale unicità della struttura aziendale, sono coerenti con le indicazioni del giudice di legittimità, secondo il quale è configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
In particolare, infatti, l'assegnazione di quasi tutta la operatività di volo da una compagnia aerea all'altra mediante anomali contratti cd. di wet lease; la prestazione incrociata di servizi di gestione amministrativa e finanziaria inclusi gli adempimenti civilistici e fiscali; il controllo congiunto di gestione compresa la pianificazione economica, finanziaria e patrimoniale; l'analisi preventiva e consuntiva per gli investimenti; la gestione del personale e delle relazioni industriali; l'utilizzazione, da parte di una compagnia, di personale proveniente dall'altra attraverso l'istituto del distacco e mediante job posting; l'utilizzo di equipaggi di composizione mista tra le due compagini e la dichiarata finalizzazione di tutta la operazione alla riduzione del costo del lavoro, deponevano chiaramente per la ravvisabilità un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Se, infatti, è pur vero che il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta e, pertanto, non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, è nondimeno innegabile che tale circostanza incontra un limite laddove vi sia la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito.
Ove, dunque, il collegamento economico funzionale tra le imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società, si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, da cui consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.
Secondo la Cassazione, quindi, alla luce della ricostruzione fattuale operata dalla Corte di merito e nell'ottica della accertata unicità del centro di imputazione sostanziale dei rapporti di lavoro, la tesi delle società ricorrenti, secondo la quale occorreva la dimostrazione, da parte della lavoratrice, di un uso promiscuo della propria attività ad opera delle due compagnie aeree, risulterebbe priva di pregio.
La rilevata compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a soggetti distinti, invero, implica la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario e rende non decisiva la vicenda personale del singolo lavoratore.
Nel caso di specie, l'accertamento della sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale costituita dalle due compagnie aeree, infatti, finisce con l'escludere ex sé che possa assumere rilevanza decisiva la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte di entrambe le società delle prestazioni rese dalla dipendente, la cui attività deve comunque ritenersi prestata nell'interesse indifferenziato delle due società solo formalmente distinte.
Il dato fondamentale è infatti rappresentato dalla totale integrazione fra le attività delle due compagnie aeree, che non consente di distinguere nell'ambito dell'attività prestata dal lavoratore quanto riferibile all'una o all'altra società e ciò esclude in radice la sussistenza di un onere a carico della lavoratrice, di allegazione e prova di un utilizzo promiscuo della prestazione da parte di entrambe le società.
Dall'accertata configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale, dunque, discendeva, quale conseguenza immediata ed ineludibile, la necessità che la procedura collettiva attivata dalla società formale datrice di lavoro coinvolgesse anche i lavoratori in organico alla seconda compagnia aerea e, cioè, tutti i lavoratori dell'unico complesso aziendale scaturito dalla integrazione delle due società, come viceversa non è avvenuto.
Né risulta fondata la proposta censura delle ricorrenti in merito all'asserita violazione di normativa specifica di fonte europea e del codice della navigazione, siccome priva di fondamento in fatto ed in diritto.
In primo luogo, invero, la sentenza della Corte d'Appello non contiene alcuna affermazione in contrasto con le norme richiamate, ma si limita a dare atto della concreta esistenza di una forte integrazione e compenetrazione tra le strutture aziendali facenti capo a due soggetti formalmente autonomi, il che non incide sulle prescrizioni relative alle condizioni per il rilascio delle licenze di esercizio e delle specifiche certificazioni di cui alle disposizioni richiamate.
Tali normative, infatti, operano sul diverso piano correlato ai presupposti di sicurezza della navigazione aerea, dovendo, pertanto, le certificazioni ed i titoli abilitativi di cui alle norme menzionate necessariamente essere riferiti a soggetti formalmente autonomi.
Ciò, tuttavia, non esclude che, da un punto di vista fattuale, a tale formale autonomia corrisponda una integrazione delle strutture aziendali, il che, sotto lo specifico profilo che qui viene in rilievo, giustifica ex se la estensione della platea dei licenziandi all'intero complesso risultante dalla richiamata integrazione.
Il ricorso promosso dalle compagnie, pertanto, va rigettato, avendo i Giudici di merito correttamente operato, rilevando la sostanziale integrazione delle strutture aziendali delle due compagini, il che, sotto lo specifico profilo che qui viene in rilievo, giustifica la estensione della platea dei licenziandi all'intero complesso risultante dalla richiamata integrazione.