Il Decreto Aiuti-ter: gli interventi a sostegno delle imprese per contrastare la crisi energetica

Valentina Guerrieri
05 Gennaio 2023

A seguito della crisi energetica e dell'aumento eccezionale dei costi delle materie prime, il Decreto Aiuti-ter (d.l. n. 144/2022, conv. con mod. in l. n. 175/2022) è intervenuto su alcune forme di garanzia già operative sulle nuove linee di finanziamento concesse alle imprese. L'Autrice compie una panoramica sulle principali novità introdotte dalle norme.
Premessa

La crisi energetica e gli aumenti dei costi delle materie prime, le tensioni geopolitiche innescate dal conflitto in atto al confine dell'Europa e l'aumento dell'inflazione stanno mettendo a dura prova la tenuta del tessuto produttivo italiano. L'Istat ha stimato che – a seguito dei notevoli rincari dei prezzi dei prodotti energetici - poco più dell'8% delle imprese italiane (che opera quasi il 20% degli addetti) rischia che i propri margini d'impresa assumano valori negativi. Si tratta di oltre 355.000 imprese appartenenti prevalentemente al comparto dei servizi e, in misura minore, a quello industriale.

In questo scenario sono state “studiate” diverse misure di intervento volte a sostenere le imprese colpite dal “caro energia” e, dunque, garantire la loro continuità produttiva. Per raggiungere questo obiettivo l'esecutivo ha approvato il Decreto Aiuti-ter (D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, in L. 17 novembre 2022, n. 175) rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il suddetto intervento normativo - in linea con quelli messi in atto a partire dal 2020 prima per scongiurare gli effetti economico-finanziari della pandemia e poi della guerra Russia-Ucraina – prevede, tra l'altro, strumenti per favorire adeguati livelli di liquidità delle imprese, in modo tale da contrastare l'aumento dei costi energetici e ridurre il loro impatto sulle attività produttive del Paese.

La scelta operata dal governo, per quanto qui maggiormente rileva, è caduta sull'implementazione delle diverse forme di garanzia pubblica su nuove linee di credito concesse alle imprese.

Le Garanzie SACE sui finanziamenti per esigenze di pagamento dei consumi energetici

Il Decreto Aiuti-ter interviene (art. 3) sulla c.d. Garanzia “Supportitalia”, ovvero la garanzia che SACE S.p.A. è autorizzata a concedere ai sensi del Decreto Aiuti (art. 15 d.l. n. 50/2022) in favore di banche e altri intermediari abilitati all'esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, alle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze economiche legate al conflitto in essere tra Russia e Ucraina. La misura è stata oggetto di apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea in data 19 luglio 2022.

L'intervento legislativo in esame – come chiarisce anche la Relazione illustrativa – si colloca tra gli strumenti predisposti dall'esecutivo per sopperire alle esigenze di liquidità del mondo delle imprese causato dai rincari dell'energia innescati dal conflitto in atto e si inserisce nel “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (adottato il 23 marzo 2022 e modificato 20 luglio 2022) che ha previsto una deroga straordinaria alla disciplina europea sugli aiuti di Stato. Per questo motivo, le misure che si andranno sinteticamente a richiamare nel proseguo sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea (cui è stata già notificato lo schema dell'intervento legislativo).

Più in dettaglio, si prevede (art. 3, comma 1) che le Garanzie SACE sui finanziamenti bancari accordati alle imprese per esigenze di pagamento delle fatture – relative ai mesi ottobre, novembre e dicembre 2022 – per i consumi energetici, siano concesse a titolo gratuito, nel caso in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento (al momento della richiesta) non superi il rendimento dei BTP di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso. In questo caso, il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi ed essere inferiore a quello che sarebbe stato richiesto per operazioni analoghe prive della garanzia SACE.

Inoltre, l'ammontare garantito del finanziamento può essere elevato fino al livello necessario per coprire il fabbisogno di liquidità dell'impresa per i successivi 12 mesi se si tratta di PMI, ovvero limitato a 6 mesi per quelle di più grandi dimensioni; l'importo non può, comunque, superare i 25 milioni di euro. La suddetta disposizione è applicabile a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ovvero impresa i cui costi di acquisto dei prodotti energetici (anche diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) raggiungano almeno il 3% del valore produttivo. Per accedere a detto beneficio la società è chiamata ad attestare mediante apposita autocertificazione il richiamato fabbisogno di liquidità (art. 3, comma 2).

Il Decreto Aiuti-ter interviene (art. 3, comma 5, che novella il comma 1 del citato art. 15 d.l. n. 50/2022), altresì, sulle condizioni di accesso alla garanzia SACE eliminando il requisito per cui le imprese devono aver subìto una “contrazione della produzione o della domanda”. Resta, tuttavia, ferma la necessità per il beneficiario di dimostrare che la crisi in atto comporti dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (soprattutto materie prime e semilavorati), rincari o cancellazione di contratti con controparti con sede legale in Russia, Bielorussia o Ucraina, ovvero che l'attività dell'impresa che intende accedere al beneficio sia stata limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi energetici riconducibili alla crisi e, dunque, che le invocate esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

Il provvedimento legislativo in esame inserisce tra le esigenze di liquidità quelli connesse relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia. Con questa “precisazione” – chiarisce la Relazione Illustrativa - vengono inserite nell'area di operatività del Decreto le necessità di circolante per imprese produttrici e fornitrici di energia legate alla copertura di collaterali richiesti nell'ambito della negoziazione sul mercato dell'energia.

Anche le condizioni per il rilascio della riassicurazione SACE dei crediti da fattura energetica vengono ritoccate. In particolare, la SACE è autorizzata (art. 8, comma 3 d.l. n.. 21/2022) a concedere in favore delle imprese di assicurazione (del ramo credito e cauzioni) una garanzia del 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento delle imprese sulle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. Sulle predette obbligazioni assunte dalla SACE opera, di diritto, la garanzia statale a prima richiesta e senza regresso.

Il Decreto Aiuti-ter (art. 3, comma 4), in primo luogo, espunge l'inciso che limitava l'operatività della misura alle sole imprese con fatturato, al 31.12.2021, non superiore a 50 milioni di euro. La ratio dell'intervento, secondo quanto chiarito dalla Relazione illustrativa, si rinviene nella circostanza che sovente le imprese con fatturato superiore alla suddetta soglia sono soggette alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche anche in misura superiore rispetto a quelle che vantano un fatturato inferiore.

In secondo luogo, si dispone che la garanzia SACE possa essere rilasciata a titolo gratuito nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE S.p.A. Il costo dell'operazione dovrà essere limitato al recupero dei costi, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle imprese di assicurazione. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare (nella prima rendicontazione periodica inviata a SACE S.p.A.) le condizioni economiche di maggior favore applicate per ciascuna esposizione (nuovo comma 5-bis dell'art. 8 D.L. 21/2022).

Infine, la disposizione in analisi (novellata in sede referente) prevede che l'attuazione dell'art. 3 del D.L. 144/2022 sia garantita dalle risorse disponibili nel Fondo a copertura delle garanzie concesse da SACE per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese conseguente alla pandemia ex art. 1, comma 14, del d.l. n. 23/2020.

Quanto all'ammontare delle disponibilità del predetto Fondo, la Relazione Illustrativa chiarisce che al 30 giugno 2022 - data in cui è cessata la possibilità di concedere garanzie SACE ai sensi del d.l. n. 23/2020 – risultavano disponibili 25 miliardi di euro.

Le misure temporanee a sostegno della liquidità: il Fondo PMI

Il già menzionato art. 3 del Decreto Aiuti-ter non si limita a contenere i costi dei finanziamenti richiesti dalle imprese per far fronte alla crisi energetica “novellando” la garanzia SACE, ma interviene anche sulle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle imprese di più ridotte dimensioni (PMI).

In particolare, il comma 3 della richiamata disposizione prevede che la garanzia del Fondo di garanzia PMI, su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (24 settembre 2022) e finalizzati a far fronte alla copertura dei costi d'esercizio per il pagamento di fatture per consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa a titolo gratuito se vengono rispettate le stesse condizioni previste dalla norma in esame per la concessione gratuita delle garanzie SACE sopra richiamate (ovvero a condizione che le banche concedano finanziamenti a tassi calmierati al rendimento annuo minimo dei BTP di durata pari al finanziamento e che costo del finanziamento sia comunque limitato al recupero dei costi e inferiore a quello applicato ad analoghe operazioni prive della garanzia). La garanzia del Fondo copre l'80% dell'importo dell'operazione finanziaria a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla classe di merito di credito di appartenenza delle medesime, il quale viene attribuito dal modello di rating previsto nelle Disposizioni operative del Fondo (parte IX, lettera A).

Anche l'efficacia di detta misura è subordinata all'approvazione della Commissione europea. Detto intervento di sostegno alle PMI è finanziato attraverso le risorse già disponibili sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In base ai dati della Relazione illustrativa al 31 agosto 2022, le risorse libere sul Fondo ammontano a 3,7 miliardi di euro con una disponibilità residua al 31 dicembre 2022 pari a 2,5 miliardi di euro.

Le garanzie SACE per i progetti del green new deal

Il medesimo art. 3 del Decreto Aiuti-ter (comma 6) interviene sull'articolo 64, comma 3 del d.l. n. 76/2020 (convertito in L. n. 120/2020) che disciplina le modalità di rilascio delle garanzie da parte di SACE nell'ambito di finanziamenti volti a favorire progetti riconducibili al green new deal e, dunque, a realizzare interventi in tema di sostenibilità ambientale, efficientamento energetico ovvero innovazione tecnologica.

A tal proposito, si segnala che in attuazione del Green Deal europeo (Commissione Europea, Comunicazione dell'11.12.2010, COM (2019) 640 final) la legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019, art. 1, commi 85-89) ha costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo destinato a finanziare i progetti economicamente sostenibili volti a raggiungere obiettivi specifici in tema di sustainable development. Si allude, in particolare, alla decarbonizzazione dell'economia, all'economia circolare, al supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, alla riduzione dell'uso della plastica a favore di materiali alternativi, alla rigenerazione urbana, al turismo sostenibile, all'adattamento e alla mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, a programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e a elevata sostenibilità ambientale. Per supportare i progetti del c.d. Green New Deal italiano il MEF è stato autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, nonché attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.

Le modalità di rilascio di dette garanzie è stata disciplinata dal richiamato art. 64 del D.L. n. 76/2020. La norma dispone che SACE S.p.A. assuma le garanzie nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno fissati annualmente dalla legge di bilancio.

Più in dettaglio, la versione originale del comma 3 del citato art. 64 aveva subordinato il rilascio delle garanzie SACE S.p.A. di importo pari o superiore a 200 milioni di euro alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e il Ministro della transizione ecologica, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Il Decreto Aiuti-ter innalza da 200 a 600 milioni di euro il limite di ammontare garantito previsto oltre il quale il rilascio della garanzia SACE presuppone l'intervento del MEF.

La Relazione Illustrativa precisa che la ratio dell'intervento è quella di snellire e accelerare il procedimento di rilascio delle garanzie, in modo tale da riuscire a soddisfare prontamente il bisogno di liquidità delle imprese volte a realizzare progetti conformi agli obiettivi della transizione ecologica e della diversificazione e autosufficienza delle fonti energetiche.

In conclusione

Le misure sinteticamente richiamate contenute nel Decreto Aiuti-ter, “ritoccano” diverse forme di garanzia già operative sulle nuove linee di finanziamento concesse alle imprese per far fronte all'aumento eccezionale dei costi dell'energia. Si punta su SACE e il Fondo PMI: due realtà ampiamente intervenute nel corso emergenza pandemica per favorire l'acceso al credito delle imprese.

L'esigenza è quella di disinnescare la crisi di liquidità. L'aumento vertiginoso delle bollette sta, infatti, prosciugando le risorse disponibili delle imprese. Si è stimato che a fine 2022 la spesa del mondo imprenditoriale per i consumi energetici raggiungerà circa 15 miliardi di euro. Per comprendere l'impatto del fenomeno è sufficiente ricordare che nel 2019, con lo stesso livello di consumi, la spesa si attestava a meno di 2 miliardi di euro.

In altre parole, è in gioco la sostenibilità economica degli operatori economici - anche alla luce delle stime di crescita e delle prospettive di evoluzione dei mercati – che si è scelto di preservare attraverso l'intervento statale a supporto di quello del settore del credito.

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