Il Decreto Aiuti-ter interviene (art. 3) sulla c.d. Garanzia “Supportitalia”, ovvero la garanzia che SACE S.p.A. è autorizzata a concedere ai sensi del Decreto Aiuti (art. 15 d.l. n. 50/2022) in favore di banche e altri intermediari abilitati all'esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, alle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze economiche legate al conflitto in essere tra Russia e Ucraina. La misura è stata oggetto di apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea in data 19 luglio 2022.
L'intervento legislativo in esame – come chiarisce anche la Relazione illustrativa – si colloca tra gli strumenti predisposti dall'esecutivo per sopperire alle esigenze di liquidità del mondo delle imprese causato dai rincari dell'energia innescati dal conflitto in atto e si inserisce nel “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (adottato il 23 marzo 2022 e modificato 20 luglio 2022) che ha previsto una deroga straordinaria alla disciplina europea sugli aiuti di Stato. Per questo motivo, le misure che si andranno sinteticamente a richiamare nel proseguo sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea (cui è stata già notificato lo schema dell'intervento legislativo).
Più in dettaglio, si prevede (art. 3, comma 1) che le Garanzie SACE sui finanziamenti bancari accordati alle imprese per esigenze di pagamento delle fatture – relative ai mesi ottobre, novembre e dicembre 2022 – per i consumi energetici, siano concesse a titolo gratuito, nel caso in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento (al momento della richiesta) non superi il rendimento dei BTP di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso. In questo caso, il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi ed essere inferiore a quello che sarebbe stato richiesto per operazioni analoghe prive della garanzia SACE.
Inoltre, l'ammontare garantito del finanziamento può essere elevato fino al livello necessario per coprire il fabbisogno di liquidità dell'impresa per i successivi 12 mesi se si tratta di PMI, ovvero limitato a 6 mesi per quelle di più grandi dimensioni; l'importo non può, comunque, superare i 25 milioni di euro. La suddetta disposizione è applicabile a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ovvero impresa i cui costi di acquisto dei prodotti energetici (anche diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) raggiungano almeno il 3% del valore produttivo. Per accedere a detto beneficio la società è chiamata ad attestare mediante apposita autocertificazione il richiamato fabbisogno di liquidità (art. 3, comma 2).
Il Decreto Aiuti-ter interviene (art. 3, comma 5, che novella il comma 1 del citato art. 15 d.l. n. 50/2022), altresì, sulle condizioni di accesso alla garanzia SACE eliminando il requisito per cui le imprese devono aver subìto una “contrazione della produzione o della domanda”. Resta, tuttavia, ferma la necessità per il beneficiario di dimostrare che la crisi in atto comporti dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (soprattutto materie prime e semilavorati), rincari o cancellazione di contratti con controparti con sede legale in Russia, Bielorussia o Ucraina, ovvero che l'attività dell'impresa che intende accedere al beneficio sia stata limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi energetici riconducibili alla crisi e, dunque, che le invocate esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
Il provvedimento legislativo in esame inserisce tra le esigenze di liquidità quelli connesse relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia. Con questa “precisazione” – chiarisce la Relazione Illustrativa - vengono inserite nell'area di operatività del Decreto le necessità di circolante per imprese produttrici e fornitrici di energia legate alla copertura di collaterali richiesti nell'ambito della negoziazione sul mercato dell'energia.
Anche le condizioni per il rilascio della riassicurazione SACE dei crediti da fattura energetica vengono ritoccate. In particolare, la SACE è autorizzata (art. 8, comma 3 d.l. n.. 21/2022) a concedere in favore delle imprese di assicurazione (del ramo credito e cauzioni) una garanzia del 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento delle imprese sulle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. Sulle predette obbligazioni assunte dalla SACE opera, di diritto, la garanzia statale a prima richiesta e senza regresso.
Il Decreto Aiuti-ter (art. 3, comma 4), in primo luogo, espunge l'inciso che limitava l'operatività della misura alle sole imprese con fatturato, al 31.12.2021, non superiore a 50 milioni di euro. La ratio dell'intervento, secondo quanto chiarito dalla Relazione illustrativa, si rinviene nella circostanza che sovente le imprese con fatturato superiore alla suddetta soglia sono soggette alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche anche in misura superiore rispetto a quelle che vantano un fatturato inferiore.
In secondo luogo, si dispone che la garanzia SACE possa essere rilasciata a titolo gratuito nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE S.p.A. Il costo dell'operazione dovrà essere limitato al recupero dei costi, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle imprese di assicurazione. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare (nella prima rendicontazione periodica inviata a SACE S.p.A.) le condizioni economiche di maggior favore applicate per ciascuna esposizione (nuovo comma 5-bis dell'art. 8 D.L. 21/2022).
Infine, la disposizione in analisi (novellata in sede referente) prevede che l'attuazione dell'art. 3 del D.L. 144/2022 sia garantita dalle risorse disponibili nel Fondo a copertura delle garanzie concesse da SACE per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese conseguente alla pandemia ex art. 1, comma 14, del d.l. n. 23/2020.
Quanto all'ammontare delle disponibilità del predetto Fondo, la Relazione Illustrativa chiarisce che al 30 giugno 2022 - data in cui è cessata la possibilità di concedere garanzie SACE ai sensi del d.l. n. 23/2020 – risultavano disponibili 25 miliardi di euro.