Legge di bilancio 2023: le novità in materia di lavoro, in particolare smart working, congedi parentali, reddito di cittadinanza, trattamenti pensionisticiFonte: L. 29 dicembre 2022 n. 197
05 Gennaio 2023
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) entrano in vigore numerose misure in favore di lavoratori e imprese; tra le principali novità introdotte, incentivi alle assunzioni (per il personale femminile, detentori di reddito di cittadinanza e under 36) e produttività, interventi sul piano pensionistico, estensione dell'Ape sociale, proroga del lavoro agile per i fragili:
Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori fragili (art. 1, comma 306). Prevista una proroga per i lavoratori fragili: fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati appartenenti a questa categoria, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Agevolazione per l'assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza (art. 1, comma 294). Ai datori di lavoro che assumono tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 a tempo indeterminato lavoratori beneficiari del Reddito di Cittadinanza è previsto dalla Legge di Bilancio 2023 l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro). Lo sgravio contributivo spettante a chi assume i percettori di reddito di cittadinanza è valido anche per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate sempre nel corso dell'anno. L'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, è concesso nel limite massimo di 8mila euro annui, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Riforma del Reddito di Cittadinanza (art. 1, comma 313). Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, la Legge di Bilancio prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza sia riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. La riduzione non si applica ai nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023 inoltre, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024; i risparmi di spesa dovuti all'abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'anno 2024.
Assunzione di giovani under 36 anni (art. 1, commi 297 e 299). L'esonero contributivo totale previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 10, L. 178/2020) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (o per stabilizzazione di contratti a tempo determinato) di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età per il biennio 2021-2022, viene esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Elevato inoltre per lo stesso periodo a 8.000 euro (in luogo dei precedenti 6.000 euro) il limite massimo di sgravio concedibile.
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (art. 1, commi 283-285-286). La Legge di Bilancio 2023 prevede in via sperimentale per il 2023 la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile", cd. quota 103). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da un apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale) (art. 1, commi 288-291). La Legge di Bilancio estende al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall'INPS (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta. Si sottolinea che l'indennità è concessa ai lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.
Modifiche al trattamento "Opzione Donna" (art. 1, comma 292). La norma proroga per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: - caregivers, - invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%), - lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.
Agevolazione per l'assunzione di donne e giovani e nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anni (art. 1, comma 300). La norma estende l'agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani. Previsto anche per tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.
Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (art. 1, commi 309-310). Con la Legge di Bilancio 2023 viene rivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell'85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
Nuove linee di indirizzo per la gestione degli enti previdenziali (art. 1, comma 311). La norma prevede che entro il 30 giugno 2023 venga adottato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, con cui si definiscano norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell'INPGI. Decorso infruttuosamente il termine, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta, che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all'approvazione ministeriale.
Nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione e proroghe di trattamenti di sostegni al reddito (art. 1, commi 325-329). Con la Legge di Bilancio 2023 vengono stanziate ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione per il rifinanziamento: - del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015, per l'anno 2023; - di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio; - delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center; - dell'integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche; - per la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS di cui all'art. 44 del D.l. n. 109/2018 (convertito in legge n. 130/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.
Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali (art. 1, commi 342-354). Con la Legge di Bilancio 2023 viene prevista l'applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). Viene inoltre estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club. Viene abrogata la previsione che richiedeva, nell'ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l'autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall'utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale. Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Detassazione dei premi di risultato (art. 1, comma 63). Si riduce dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati nell'anno 2023.
Congedo parentale (art. 1, comma 359). La norma apporta modifiche a disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per quanto concerne il congedo parentale. Viene infatti previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all'80%, fino al sesto anno di vita del bambino.
Incremento della dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, comma 282). La Legge prevede un incremento di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del "Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET" a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Taglio del cuneo fiscale per l'anno 2023 (art. 1, comma 281). Viene incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico. |