Valida la notifica della cartella anche se promana da un indirizzo PEC non presente in un pubblico registro

05 Gennaio 2023

Le caratteristiche proprie di una notifica telematica a mezzo PEC, a prescindere dall'utilizzo o meno di un indirizzo inserito in pubblici registri (purché comunque si tratti di un indirizzo PEC) permettono, ben più delle notifiche effettuate con mezzi tradizionali, di risalire e accertare il mittente del documento o l'autorità da cui proviene. Così si pronuncia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 5172 del 21 dicembre 2022.

Il caso. La controversia aveva ad oggetto l'impugnazione da parte di una società di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata a mezzo posta elettronica certificata, misura applicata dall'agente della riscossione in seguito al mancato pagamento delle somme riportate in una serie di cartelle di pagamento precedentemente notificate. Fra le varie eccezioni proposte, la ricorrente aveva fatto presente di essersi precedentemente opposta all'intimazione di pagamento, notificatale successivamente al preavviso di iscrizione ipotecaria e afferente alle medesime cartelle di pagamento, ottenendo esito vittorioso in grado di appello in virtù della nullità dell'iter notificatorio in quanto l'indirizzo PEC utilizzato dall'Ufficio non risultava presente nei pubblici registri. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso avendo rilevato che l'Agenzia Entrate-Riscossione aveva sì indicato nelle controdeduzioni di produrre in allegato le prove delle notifiche delle cartelle ma in fatto non le depositava. L'AER proponeva appello producendo in tale giudizio la prova delle notifiche, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 58 del rito tributario che consente la produzione di nuovi documenti anche in appello. Parte privata si costituiva in giudizio riproponendo, fra l'altro, la domanda ai giudici di riconoscere la nullità/inesistenza delle notifiche a mezzo per la provenienza da indirizzo PEC non risultante da pubblici registri.

La pronuncia della CGT. I giudici “del riesame” ribaltano l'esito della controversia a favore della parte pubblica. Con riferimento alle dedotte irregolarità nelle procedure di notificazione telematica, il Collegio osserva come la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Sul punto, la Corte specifica che ciascun dominio Pec è attribuibile dal Gestore unicamente ad un soggetto e che quello utilizzato nel caso esaminato dall'agente della riscossione recava esattamente la denominazione del mittente non lasciando, pertanto, spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promanava. Peraltro, aggiungono i giudici, «chiunque può verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato un messaggio Pec, consultando la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “registro.it”, accessibile attraverso il link http://nic.it/». Detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”. Non vi era dubbio, pertanto, secondo gli interpreti, circa l'inequivocabile riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti. Sulla base delle suddette argomentazioni, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha concluso nel senso che «le caratteristiche proprie di una notifica telematica a mezzo PEC a prescindere dall'utilizzo o meno di un indirizzo inserito in pubblici registri (purché comunque si tratti di un indirizzo PEC) permettono ben più delle notifiche effettuate con mezzi tradizionali di risalire e accertare il mittente del documento o l'autorità da cui proviene. Da ultimo e con riferimento all'operatività dell'istituto di cui all'art. 156 cpc, i giudici tributari sottolineano come la notifica contestata avesse pacificamente raggiunto il suo scopo, essendo la società destinataria venuta a conoscenza del contenuto dell'atto tanto da avere formalizzato una impugnazione. Sicché ogni eventuale nullità doveva comunque ritenersi sanata, considerato altresì il carattere ordinatorio delle stesse norme che prevedono l'inserimento degli indirizzi Pec delle pubbliche amministrazioni in elenchi specifici. In tal senso, i giudici reputano del tutto ultroneo ipotizzare una forma addirittura di inesistenza al cospetto di una notifica a mezzo Pec che ha raggiunto il suo scopo.

In attesa della pronuncia della Corte di Cassazione in pubblica udienza. Sul punto va ricordato che il contrasto giurisprudenziale esistente, alimentato da recenti sentenze di merito favorevoli alle tesi dei contribuenti (inter alias, Ctp Milano 11 giugno 2021 n. 2555/2021, Ctp Napoli 10 marzo 2022 n. 3120, Ctp Napoli 8 luglio 2020 n. 5232, Ctr Lazio 12 ottobre 2021 n. 4508, Ctp Roma 17 gennaio 2020 n. 601, Ctp Perugia 26 agosto 2019 n. 379, etc..) ha spinto i giudici di legittimità, in una fattispecie sovrapponibile a quella precedentemente commentata, stante la rilevanza della questione, a rinviare la trattazione della causa a nuovo ruolo affinchè si svolga nella forma della pubblica udienza (ordinanza interlocutoria n. 32891, depositata l'8 novembre 2022). Queste le disposizioni che saranno “scrutinate” in occasione della prossima trattazione in pubblica udienza:

  • l'art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui prescrive che la notificazione a mezzo p.e.c. sia eseguita «all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI-PEC)»: secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, si legge nell'ordinanza, dovrebbe intendersi prescrittiva della stessa necessità anche nei confronti del mittente…;
  • l'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 68/2005 (disciplinante l'auso della posta elettronica certificata) il quale prescrive che il mittente e il destinatario che intendano fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi di uno dei gestori di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto…;
  • l'art. 14, commi 1 e 2, che specifica come tali gestori siano «inclusi in un apposito elenco pubblico…;
  • l'art. 16, comma 2, dello stesso d.P.R., a mente del quale l'utilizzo di caselle p.e.c. rilasciate a privati da parte di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 14, comma 2, costituisce invio valido limitatamente ai rapporti intrattenuti fra amministrazioni o fra queste e privati cui la casella p.e.c. è stata rilasciata…;
  • gli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 (noto come Codice dell'Amministrazione digitale), prevedono l'istituzione del registro INI-Pec e del «pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni …;
  • l'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, che fa riferimento a tali pubblici elenchi per la validità della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale a decorrere dal 15 dicembre 2013.

Completa il quadro normativo di riferimento l'art. 60 del d.P.R. 600/73, esplicitamente richiamato dall'art. 26 del d.P.R. 602/73, nella parte in cui dispone che «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)».

Infine, anche se non riferito all'ambito degli atti tributari sostanziali ma processuali, l'art. 7 del Decreto MEF 23 dicembre 2013 n. 163 il quale prescrive che la parte privata debba notificare i propri atti attingendo l'indirizzo Pec della controparte pubblica dall'IPA e che, viceversa, per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi pubblicato nell'INI-PEC.

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