La procura alle liti inesistente o mancante in giudizio non è sanabile

Vito Amendolagine
09 Gennaio 2023

Le Sezioni Unite aderiscono alla tesi più restrittiva che esclude la sanabilità della procura alle liti laddove quest'ultima anziché essere affetta da nullità risulti invece inesistente o mancante in atti del giudizio.
Massima

Il vigente art. 182, comma 2, c.p.c., non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

Il caso

La quaestio juris sottoposta al giudizio delle Sezioni unite muove da quella fotografata nell'ordinanza di rimessione, e, dunque, se, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., novellato dalla legge n. 69/2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa soltanto nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte pur essendo materialmente presente in atti risulti però affetta da un vizio che ne determini la nullità, od anche nella differente ipotesi in cui il medesimo avvocato abbia agito giudizialmente in rappresentanza della parte nonostante l'inesistenza in atti della procura da quest'ultima rilasciata in suo favore.

La questione

Il quesito di diritto sottoposto all'esame delle sezioni unite per dirimere il contrasto esistente fra le sezioni semplici attiene alla possibilità di sanare o meno la procura alle liti rilasciata da una parte al proprio difensore se in atti del giudizio è inesistente o mancante.

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia delle Sezioni Unite aderisce alla tesi più restrittiva che esclude la sanabilità della procura alla lite laddove quest'ultima anziché essere affetta da nullità risulti invece inesistente o mancante in atti del giudizio.

Osservazioni

Le sezioni unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale, hanno tenuto conto della diversità delle fattispecie - per effetto delle conseguenti ricadute giuridiche - riguardanti l'ipotesi del difetto riferito al potere di disporre del diritto in senso sostanziale, da quella dell'istituzione di un avvocato quale procuratore alla lite giudiziale.

Al riguardo, hanno quindi ricordato l'orientamento secondo cui il giudice, anche in grado d'appello, deve procedere all'assegnazione del termine non solo nel caso di procura alle liti affetta da vizi che ne procurino la nullità, ma anche nell'ipotesi di procura inesistente o, comunque, non presente in atti del giudizio, invitando la parte alla sua regolarizzazione (Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2014, n. 11359) - così restando priva di rilievo la distinzione tra le fattispecie di inesistenza e nullità della procura (in tale senso cfr. Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2018, n. 10885 e più precisamente Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 2020, n. 23958, la quale aveva affermato che l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 69/2009, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità ed inesistenza della stessa; nello stesso senso v. Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2020, n. 16252, motivando la propria decisione anche al fine di evitare una pronuncia di mero rito, nell'ottica di salvaguardare esigenze di economia processuale connesse al proliferare di giudizi a seguito della dichiarazione di nullità della procura; Cass. civ., sez. VI, 18 novembre 2019, n. 29802, si era spinta ancora più in là affermando che ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. – nella versione introdotta dalla legge n. 69/2009 – nell'ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra anche quello di verificare d'ufficio se agli atti del processo risulti l'esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata) – rispetto ad altro più restrittivo orientamento, il quale invece nega che la parte possa sanare ex tunc la mancanza originaria della procura alle liti o la sua assenza in atti (In tale senso una precedente pronuncia delle sezioni unite, n. 10414/2017), muovendo dalla considerazione di fondo che rappresentanza sostanziale e procura alle liti sono due situazioni non assimilabili nè sovrapponibili.

Le sezioni unite, nell'aderire a quest'ultimo orientamento, precisano che la previsione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. novellato non contempla l'istituto della ratifica dell'operato del falsus procurator, atteso che il dato letterale della norma non supporta l'opposta opinione, rendendo omaggio all'idea che la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza della procura, avendo inteso considerare soltanto il caso in cui quest'ultima sia affetta da nullità.

Il ragionamento seguito dalle sezioni unite è tanto rigoroso quanto semplice sul piano della condivisione, posto che il testo della norma applicabile ratione temporis alla fattispecie scrutinata nella decisione in commento, espressamente prevede unicamente l'ipotesi della nullità, la quale è emendabile unicamente attraverso la rinnovazione della procura, eliminando il vizio da cui era affetta, oppure attraverso il rilascio di una nuova procura, tenendo presente che quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, soltanto che la parte possa sanare il vizio, implicante la nullità, mediante un nuovo rilascio della stessa.

Del resto, come osservato dalle sezioni unite, il legislatore non ha previsto oltre all'ipotesi della nullità anche quella dell'inesistenza della procura al fine di evitare l'insorgenza di un'ìnsanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di stare in giudizio personalmente, il quale sarebbe frustrato se alla parte priva di patrocinio legale si riconosca il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto ex tunc della validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura.

In tale ottica, sarebbe altresì concreto il rischio di una confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale e la rappresentanza processuale ad litem nonostante soltanto nella prima ipotesi l'assenza di potere può essere sanata con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvante o con il deposito degli atti autorizzativi, senza preclusioni o decadenze processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale, a differenza del caso dell'esistenza della procura alla lite il quale costituisce un presupposto processuale non surrogabile, salvo l'eccezione prevista dall'art. 125, comma 2, c.p.c.

A ciò aggiungasi la chiosa delle sezioni unite laddove esse affermano che la situazione non è cambiata a seguito della nuova novellazione dell'art. 182 c.p.c. per effetto del d.lgs. n. 149/2022 in attuazione della legge di delega n. 206/2021, poiché anche qui il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione, quindi all'ipotesi della legittimazione sostanziale della parte rappresentata nel processo.

In realtà, sebbene la riforma non si riferisce al fenomeno del mondo tangibile della “inesistenza”, avendo evocato, invece, la “mancanza” della procura, i giudici di legittimità affermano altresì che potrebbe essere lecito dubitare se il legislatore abbia voluto attribuire rilievo al mancato inserimento fra le carte processuali della procura esistente, e solo in un tale caso, o, se invece con la derivazione dal verbo mancare si sia inteso evocare anche l'inesistente in natura, perchè ove si opti per la prima soluzione sarebbe, di conseguenza, necessario che la parte dimostri l'esistenza della procura al tempo regolato dall'art. 125, comma 2, c.p.c., che non è stato modificato.

In buona sostanza, come già affermato in una precedente decisione (Cass. civ., sez. I, 11 marzo 2020, n. 6883, in cui si è precisato che nonostante la modifica dell'art. 182, comma 2, c.p.c., a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 46, comma 2 della legge n. 69/2009, che ha espressamente previsto il meccanismo sanante anche nelle ipotesi in cui il giudice rilevi un vizio attinente alla nullità della procura, deve, tuttavia, escludersiche la sanatoria possa estendersi anche alle ipotesi di difetto del rilascio della procura al difensore ovvero di procura inesistente) la disciplina prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., non trova applicazione in caso di difetto originario della procura, ragione per cui consegue che se il vizio del difetto di procura o procura inesistente non è suscettibile di ratifica ex art. 182, comma 2, c.p.c., lo stesso non potrà essere sanato neppure con il meccanismo della conversione della causa di nullità in motivi di gravame che afferisce solo a vizi suscettibili di sanatoria, e può quindi essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio.

Infine, un'ultima precisazione concerne il caso della procura speciale per il giudizio di cassazione, in quanto sia il vecchio ma anche il nuovo regime processuale resta preclusa la sanatoria afferente al suo difetto, in considerazione del principio di specialità, che impone, in modo certo e specifico il suo riferimento alla decisione impugnata, non essendo configurabile un rilascio tardivo per ordine del giudice.

In questo caso, per le Sezioni unite la sanatoria diverrebbe incompatibile, per un verso, con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente richieda, attraverso il mandato collegato al contratto d'opera, all'avvocato il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, con specifico riferimento ad una determinata pronuncia che si intende impugnare e, per altro verso, con la disciplina di cui al r.d.l. n. 1578/1933, che limita l'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori agli avvocati iscritti nell'apposito albo e che resterebbe elusa da una sanatoria con effetto ex tunc.

Un'ulteriore particolare degno di nota e non trascurabile è ravvisabile nelle conseguenze che potrebbero verificarsi sulla scorta dell'accertata differenza tra l'ipotesi di invalidità della procura ad litem rispetto a quella della sua inesistenza originaria o della sua mancata allegazione in atti, poiché ove ricorrano tali ultimi casi, l'attività processuale svolta dal difensore è considerata direttamente riferibile a quest'ultimo, il quale è personalmente obbligato al pagamento delle spese processuali in luogo della parte di cui non vi è prova della rappresentanza sul piano squisitamente processuale.

Riferimenti
  • G. Spirito, Per le Sezioni Unite, il vigente art. 182, comma 2, c.p.c., non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, 2022, in www.njus.it;
  • F. Godio, Procura inesistente: opera o no la sanatoria dell'art. 182, 2 comma, c.p.c. (e se sì, come)? in Giur. it., 2022, 186 e ss.;
  • F. Troncone, Problematiche sulla procura alle liti nel giudizio per cassazione e sull'ambito di applicazione dell'art. 182 c.p.c. in Il diritto processuale civile italiano e comparato, 2022, 183 e ss.;
  • S. Caporusso, La procura speciale tra forma e formalismo della Cassazione in Foro it., 2021, I, 645 e ss.;
  • D. Corraro, I limiti della procura ad litem e le sue recenti estensioni nella giurisprudenza, in Corr. giur., 2020, 93 e ss.;
  • G. Canale, L'inapplicabilità dell'art. 182 c.p.c. al giudizio di cassazione in Giur. it., 2018, 615 e ss.;
  • C. Sala Cinzia, In tema di sanabilità della procura ad litem, in Il Foro padano, 2011, I, 674 e ss.;
  • D. Dalfino, Difetto di rappresentanza, assistenza, autorizzazione; nullità della procura al difensore, in Foro it., 2009, 287 e ss.;
  • M. Negri, Sulla sanatoria del difetto di rappresentanza (e di procura ad litem) in Corr. giur., 2009, 1682 e ss.;
  • F. Cipriani, G. Costantino, A. Proto Pisani, G. Verde, L'infinita "”Historia” della procura speciale in Foro it., 1995, I, 3437 e ss.;

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