La connessione è un fenomeno di collegamento tra «cause» diverse (artt. 33, 40 e 103 c.p.c.) o tra diverse «domande » (art. 104 c.p.c). Gli elementi comuni possono inerire tutti gli elementi costitutivi dei rapporti e riferirsi, quindi, all'oggetto o al titolo (artt. 33 e 103 c.p.c., petitum, causa petendi ) oppure ai soggetti (art. 104 c.p.c.), pur non ricorrendo l'ipotesi una vera e propria identità tra cause, fattispecie nella quale si realizza, invece, il fenomeno della litispendenza.Gli effetti della connessione si manifestano sia come cause di modificazione della competenza (artt. 33 e 40 c.p.c.), sia come occasione di riunione di più controversie in un unico procedimento (artt. 33.40, 103 e 104 c.p.c.): entrambi i fenomeni sono strumentali al valore finale perseguito, ovvero, la realizzazione del simultaneus processus. Infatti, per favorire il cumulo di cause connesse, il legislatore, almeno nell'ipotesi in cui i nessi tra le controversie sono particolarmente stretti, prevede alcune deroghe agli ordinari criteri di competenza, dirette a consentire che un unico giudice possa conoscere di tutte le cause pur quando esse, separatamente considerate, andrebbero proposte dinanzi a diversi uffici giudiziari .