Decesso per le conseguenze di una caduta in una buca stradale: la Provincia risponde dei danni?

Redazione Scientifica
10 Gennaio 2023

La Cassazione chiarisce in quali casi, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima possa valere ad integrare il caso fortuito, escludendo così la responsabilità del custode.

A seguito di una caduta in una buca presente su una strada provinciale che attraversava un centro abitato, una donna veniva sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione delle fratture riportate. Sorgevano però complicazioni intraoperatorie che portavano al decesso. I congiunti hanno dunque convenuto in giudizio l'Amministrazione Provinciale per ottenere il risarcimento dei danni. I giudici di merito rigettavano la domanda, ritenendo che la condotta della donna era risultata idonea ad integrare il caso fortuito che recide il nesso causale tra la cosa e il danno.

L'evento era infatti esclusivamente riconducibile alla condotta colposa della signora. I soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione.

La pronuncia ricorda innanzitutto la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., dalla quale deduce che l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza del danno e del nesso causale rispetto alla cosa. Il custode ha invece l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, con la conseguenza che «tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi».

La condotta del danneggiato può rilevare dunque solo laddove sia idonea ad integrare il caso fortuito. Nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può sostenersi che la stessa sia imprevedibile e imprevedibile, da qui l'affermazione che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo ad interrompere il nesso causale.

In conclusione, la Corte, accogliendo il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e cristallizza il principio di diritto secondo cui «ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere ad integrare il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno; in difetto, tale condotta potrà – eventualmente – assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c. ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento».

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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