Canone di locazione ridotto per l'immobile adibito a caserma dei carabinieri

Redazione scientifica
10 Gennaio 2023

Concessa la riduzione del canone di locazione del 15% per gli immobili locati e destinati a scopi istituzionali.

La dante causa delle odierne attrici aveva concesso in locazione al Ministero dell'Interno un immobile per essere adibito a caserma dei carabinieri. A seguito di regolare disdetta, la locazione cessò di produrre effetti ma il Ministero continuò a detenere l'immobile. Da qui la richiesta giudiziale di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione. Il Tribunale accolse la domanda, decisione confermata anche dalla Corte d'appello che ha rigettato il motivo di gravame interposto dal Ministero che lamentava l'erronea individuazione della data di decorrenza della riduzione del canone prevista dal d.l. n. 95/2012 (conv. con modificazioni in l. n. 135/2012). Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che «considerate anche le finalità di contenimento della spesa pubblica perseguite dalla norma, a prescindere (come rimarcato da Cass. n. 6389/2018) dalla natura della fonte della disponibilità fattuale del bene, e trattandosi nella specie di occupazione di fatto già in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 95/2012 — la riduzione era senz'altro applicabile dal momento della entrata in vigore della norma (secondo la regola generale), visto che non è indicata una diversa – e differita – decorrenza». Il motivo risulta fondato.

Ripercorrendo l'iter normativo che ha interessato l'istituto in esame, la Suprema Corte afferma difatti che «la riduzione del 15%, dettata dell'art. 3, comma 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a), d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per le indennità dovute per l'utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012».

Il ricorso viene dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice di merito.

Fonte: dirittoegiustizia.it