Il comma 380 della l. finanziaria non ha colto l'occasione per portare chiarezza al testo affidato al comma 3 dell'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come novellato, con riguardo all'applicabilità della giustizia digitale in taluni uffici che ancora non ne sono dotati.
La norma novellata appare contraddittoria: “davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni di cui agli artt. 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter e 196-duodecies att. c.p.c., introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni di cui al le disposizioni previste dal capo I del titolo V ter delle citate disp. Att. c.p.c., introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo”.
L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 35 dispone che la giustizia digitale entrerà in vigore dal 30 giugno 2023 negli uffici che attualmente ne sono privi (quali, GdP, tribunale per i minorenni, tribunale superiore delle acque pubbliche e Commissario per la liquidazione degli usi civici; questi ultimi tre organi giurisdizionali non possono in alcun modo incidere sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR), ma con possibilità di anticiparne l'entrata in vigore, una volta “accertata la funzionalità del relativi servizi di comunicazione”.
Contraddittoriamente, l'art. 35, comma 3, in esordio, prevede la possibilità che le udienze innanzi a questi organi giurisdizionali, attualmente privi dell'applicativo consolle del magistrato e nei quali la trattazione e verbalizzazione resta ancora affidata allo scambio cartaceo di atti e documenti, dal 1° gennaio 2023 possano svolgersi da remoto (art. 127-bis c.p.c. e 196-duodecies att. c.p.c.), ovvero con deposito di note scritte in sostituzione di udienza (art. 127-ter c.p.c.), oppure, ancora, con possibilità del giuramento del c.t.u. senza fisica comparizione in udienza (art. 193, capoverso, c.p.c.).
L'ansia di compiacere organismi eurocentrici coniugata con la fretta del momento (sempre cattiva consigliera) sembra avere giocato brutti scherzi; al punto da consentire (almeno formalmente) a questi organi giurisdizionali (a lungo marginalizzati dall'ordinamento e per troppo tempo esentati dalle novità del mondo digitale, da tempo diffuso nella giurisdizione di primo grado) dal 1° gennaio scorso di fissare udienze che presuppongono l'utilizzo degli strumenti informatici, per quanto ancora tali organismi non ne siano stati dotati.
E' proprio vero che, come si dice, la gatta frettolosa fa i gattini ciechi...
Nuovamente accogliendo in toto un rilievo avanzato dalla Relazione del Massimario il comma 11 dell'art. 35 novellato ha aggiornato la previsione normativa in tema di collegamenti da remoto.
La norma attualmente vigente dispone che “i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020”.
Il richiamo, contenuto nella precedente formulazione dell'art. 35 (comma 10), al decreto del direttore DGSIA del 20 marzo 2020 aveva infatti perso efficacia in quanto successivamente abrogato.