Liquidazione dei compensi degli avvocati, i processi vanno trattati in composizione collegiale

Redazione scientifica
11 Gennaio 2023

L'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 si limita a disporre al secondo comma che il Tribunale «decide in composizione collegiale», senza prescrivere la trattazione collegiale del procedimento, ma la norma va letta in relazione all'art. 3 del medesimo decreto.

In una controversia instaurata ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. da alcuni avvocati per ottenere il pagamento dei compensi professionali dai propri clienti, il Tribunale decideva seguendo il rito previsto dal d.lgs. n. 150/2011. Il Presidente designava il giudice istruttore-relatore innanzi al quale le parti precisavano le conclusioni.

La Corte, in accoglimento del ricorso per cassazione, ha cassato l'ordinanza emessa dal Tribunale. Secondo i giudici, è vero che l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 si limita a disporre al secondo comma, che il Tribunale “decide in composizione collegiale”, senza prescrivere la trattazione collegiale del procedimento (v., al riguardo Cass. civ. n. 6012/2020), ma la norma va letta in relazione all'art. 3 del medesimo d.lgs. che, al secondo comma, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell'assunzione dei mezzi istruttori.

Tutte le restanti attività devono svolgersi davanti all'intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (Cass. civ. n. 13856/2022 e, al riguardo, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 5 onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”).

Trova, pertanto, applicazione l'art. 276 c.p.c., primo comma, secondo il quale alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, che va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; il collegio che delibera la decisione deve quindi essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo.

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