Patto di non concorrenza: indeterminabilità o iniquità del corrispettivo

12 Gennaio 2023

Devono tenersi distinte le ipotesi di nullità regolate dagli artt. 1346 e 2125 c.c.

È nullo il patto di non concorrenza per l'indeterminatezza ed indeterminabilità del corrispettivo del sacrificio richiesto al lavoratore in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro?

È bene precisare che operano su diversi piani la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo, quale vizio del requisito prescritto in generale dall'art. 1346 c.c. per ogni contratto, e la nullità prevista dall'art. 2125 c.c., laddove il corrispettivo non sia stato pattuito o, secondo la giurisprudenza, risulti essere simbolico ovvero manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità per il datore del comportamento richiesto.

Nel caso in cui – come quello di specie - il corrispettivo sia stato pattuito sarà, quindi, necessario accertarne la congruità, non potendosi sovrapporre tale esame a quello sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto. La variabilità del corrispettivo stabilito nel patto di non concorrenza, la quale venga ad essere collegata alla durata del rapporto di lavoro, non conduce automaticamente ad affermare che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, dovendosi tenere distinte le cause di nullità previste agli artt. 1346 e 2125 c.c.

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