Eccessiva morbilità vicino alle feste
12 Gennaio 2023
È legittimo il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore che sia stato assente per malattia, reiteratamente per brevi periodi di tempo e solitamente vicini alle giornate di riposo, festività, permessi o periodi di ferie, avendo tale condotta sia reso inutilizzabile e discontinua l'esecuzione della sua prestazione che inciso negativamente sull'organizzazione datoriale?
La malattia del lavoratore è soggetta alle regole speciali dettate dall'art. 2110 c.c. le quali prevalgono sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, che sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.
Ne consegue che il datore potrà recedere dal rapporto solo quando risulterà superato il periodo di comporto, costituendo il superamento di tale limite temporale di tolleranza dell'assenza una ragione sufficiente a legittimare il licenziamento.
Si rammenta che le reiterate assenze del lavoratore, che si protraggano oltre un certo limite stabilito dalla contrattazione collettiva o dagli usi, non costituiscono di per sé inadempimento, essendo comunque assenze giustificate, per cui affinché possa dirsi legittimo il recesso datoriale non si richiede un'accertata incompatibilità fra tali assenze e l'assetto organizzativo o produttivo, ben potendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto pur allorquando il rientro del dipendente possa avvenire senza ripercussioni negative sugli equilibri aziendali.
In caso di mancato superamento di suddetto limite, il datore dovrà dimostrare la sussistenza di diverse ragioni per giustificare il licenziamento, ad esempio la gravità della condotta fraudolenta o negligente, atta ad integrare gli estremi della violazione dei principi di correttezza e buona fede che ispirano lo svolgimento del rapporto, qualora le assenze per malattia risultino – come nel caso di specie – sempre in prossimità di giorni festivi, permessi o ferie. Pertanto, in linea generale, l'eccessiva morbilità non potrebbe integrare, di per sé, gli estremi dello scarso rendimento. |