La riscossione nella legge di bilancio 2023, in attesa della riforma

Vincenzo Busa
12 Gennaio 2023

Nelle trattazioni scientifiche, come anche nel dibattito sulla riforma fiscale, il tema della riscossione compare ai “fanalini di coda”. Occupa invece un posto di primo piano nella normativa emergenziale, a tutela di contribuenti in difficoltà economiche più che a presidio degli interessi erariali. Da più tempo destinataria di interventi legislativi scoordinati e in deroga, la riscossione naufraga ormai verso scogli impervi e inaccessibili alla maggior parte degli operatori di settore.
Premessa

Il ricorrente reset generale dei rapporti con i contribuenti e le reiterate stasi delle ordinarie attività di riscossione hanno inciso radicalmente e in forma stabile sulla funzione dell'agente della riscossione, sempre più impegnato nella complessa ed assorbente gestione di piani di rateazione, stralci e definizioni varie, e assai meno nelle ordinarie attività di riscossione coattiva.

Piegata come è ad esigenze nominalmente contingenti ma in realtà sistematiche quanto le crisi economiche che attanagliano i cittadini e invocano tregue pressoché permanenti, la riscossione sembra aver smarrito la funzione sua propria di completamento e chiusura del sistema di gestione dei tributi, al punto da accreditarsi come fattore determinante dell'evasione fiscale.

Gli interventi “perdonistici” che un tempo venivano calibrati sugli imponibili ora interessano quasi esclusivamente la riscossione, sotto forma di rateazioni, stralci e rottamazioni varie. In questa direzione sembra muoversi anche la manovra di bilancio 2023 recentemente approvata con legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza offrire spunti di sostanziale novità.

Le aspettative di riforma

La gran mole di insoluti solleva questioni che si usa affrontare muovendo “dalla coda” senza toccare le cause primarie che l'hanno generata.

Ignorato nel dibattito in corso sulla riforma fiscale, il tema della riscossione resta sullo sfondo: l'attenzione è centrata in prevalenza sulle norme sostanziali che attengono alla struttura dei tributi, anziché sulla macchina amministrativa che dovrebbe applicarle soprattutto nella fase terminale del procedimento di controllo, con il rischio concreto di immettere ulteriori dosi di complessità in un sistema ormai al collasso. Manca un'indagine approfondita sulle cause che sterilizzano gli effetti di gran parte degli accertamenti effettuati sia dai contribuenti in dichiarazione che dall'amministrazione in sede di controllo e che hanno portato la mole di crediti inesigibili a livelli iperbolici.

La crisi del sistema della riscossione coattiva è certificata dai 1.132 miliardi di carichi pendenti affidati all'agente della riscossione dall'anno 2000.

A fronte delle evidenti difficoltà di riscossione, è necessario individuare misure straordinarie di tipo anche agevolativo che portino alla contrazione dei predetti crediti, come auspicato tra l'altro dal FMI, non senza mettere mano contestualmente ad un'ampia riforma del sistema di riscossione che comporti una profonda revisione del modello organizzativo e dei procedimenti finora adottati per la riscossione coattiva dei crediti pubblici. Tale riforma si pone come condizione necessaria per rendere più convincenti e credibili gli auspicati interventi straordinari di riduzione dei crediti pregressi.

In tale contesto, la reiterazione di isolate misure di discarico automatico delle quote non riscosse dopo il decorso di un determinato periodo dalla loro presa in carico, appare come rimedio del tutto inadeguato e tale da deprimere ulteriormente il sistema di gestione dei tributi fondato sull'adempimento spontaneo, nel quale la riscossione coattiva delle somme dovute costituisce complemento imprescindibile. Si impone, al contrario, un'ampia e organica revisione dell'intero sistema della riscossione per individuare misure organizzative e procedure gestionali idonee a potenziare l'efficienza della struttura amministrativa e tutelare adeguatamente l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi.

Nell'indifferenza diffusa, si segnala, quale interessante riflessione sistematica sul tema, il disegno di legge recante “criteri di riforma della riscossione” approvato dal CNEL in data 27 aprile 2022 su parere della commissione coordinata dal prof. Franco Gallo.

Lo stralcio dei mille euro

Disciplina generale

I pilastri della precaria pace fiscale offerta dalla legge di bilancio 2023 sono costituiti dallo stralcio dei carichi fino a mille euro (art. 1, commi 222-230) e dalla definizione agevolata dei carichi di importo superiore c.d. rottamazione quater (commi 231-252).

A distanza di poco tempo, si ripropone, con qualche variante, l'annullamento automatico d'ufficio dei debiti d'importo fino a mille euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (comma 222), già previsto nell'art. 4 del d.l. n. 119/2018 limitatamente ai carichi affidati fino al 2010.

Le funzioni di “agente della riscossione” sono svolte dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.A. (fino alla data del suo scioglimento con trasferimento delle funzioni nell'Agenzia delle Entrate–Riscossione, disposto dal d.l. n. 73/2021).

I “carichi affidati” in gestione agli agenti della riscossione sono rappresentati da ruoli e avvisi di accertamento esecutivi disciplinati rispettivamente dal d.P.R. n. 602/1973 e dalla legge n. 160/2019.

A determinare l'importo fino a mille euro, indicato come prima condizione di accesso al beneficio, concorrono soltanto il “capitale”, gli “interessi per ritardata iscrizione a ruolo” (o gli interessi indicati nell'avviso di accertamento esecutivo) e le “sanzioni”, relativi a ciascun carico, ossia le sole voci di debito liquidate dall'ente creditore e da questi iscritte a ruolo o evidenziate nell'avviso di accertamento esecutivo. Qualora la somma delle menzionate voci di debito non superi l'importo di mille euro, l'intero carico verrà annullato, anche nelle residue voci di debito correlate alla gestione dell'agente della riscossione, come l'aggio, gli interessi di mora (computati a partire dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo), i diritti di notifica degli atti di riscossione e le spese di esecuzione sostenute dall'agente.

Per “affidamento del carico deve intendersi la materiale consegna del ruolo o dell'avviso di accertamento esecutivo entro la predetta data del 31 dicembre 2015.

Il “singolo carico” corrisponde all'importo, come sopra determinato, risultante dalla singola partita di ruolo ovvero dal singolo avviso di accertamento esecutivo, comprensivo di tributo, sanzione e interessi. Ne consegue che ciascuno dei molteplici carichi, eventualmente compresi nell'unica cartella di pagamento, se di importo fino a mille euro, costituirà oggetto di annullamento.

Occorre quindi fare riferimento non al totale addebitato nella cartella di pagamento (che può ospitare più carichi affidati anche da enti diversi) ma al singolo “carico affidato, ossia all'importo complessivo del provvedimento adottato dall'ente creditore che ne ha affidato la riscossione all'agente. Così che più carichi generati da altrettanti provvedimenti, ciascuno dei quali di importo non superiore a mille euro, possono beneficiare dello stralcio anche se l'unica cartella che li ospita dovesse superare tale importo.

Lo stralcio interessa i “debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2023), fino a mille euro”, ossia il carico che residua dopo l'eventuale pagamento parziale del debito originario, in attuazione di piani di rateazione o di pregresse definizioni agevolate (c.d. rottamazioni dei ruoli). A tal fine non sono di ostacolo eventuali decadenze dal beneficio della rateazione.

Il computo dei mille euro si effettua con riguardo all'entità del carico residuo misurato al 1° gennaio 2023, che a distanza di tempo dalla data di affidamento potrebbe essersi ridotto fino a mille euro a seguito di pagamenti parziali nel frattempo eseguiti dal contribuente. Questo spiega il motivo che ha indotto il legislatore ad estendere lo stralcio ai carichi affidati nel medesimo periodo (dal 1° gennaio 2.000 al 31 dicembre 2010) interessato dal precedente azzeramento di cui all'art. 4 del d.l. n. 119/2018. Si pensi, ad esempio, a un ruolo di 1.300 euro affidato nel 2009 che, per effetto del pagamento di alcune rate effettuato dopo l'entrata in vigore del d. l. n. 119/2019, presenta un carico residuo al 1° gennaio 2023 inferiore a mille euro, tale da rientrare nell'ambito di applicazione del nuovo azzeramento.

Problematica è la gestione dei piani di rateazione in corso alla data del 1° gennaio 2023, relativi a carichi interessati alternativamente o congiuntamente dallo stralcio automatico parziale fino a mille euro (per una parte del carico rateizzato) ovvero dalla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater, che in ogni caso comporta lo stralcio parziale del carico). In tal caso infatti si pone la necessità di ridefinire i contenuti dei predetti piani tenendo conto del ridotto carico oggetto di rateazione.

L'azzeramento opera anche nei confronti delle partite comprese nella rottamazione ter o nel c.d. saldo e stralcio di cui all'art. 4 del d.l. n. 41/2021, che siano interessate da un annullamento (parziale) dei carichi fino a mille euro (comma 222, primo periodo). Anche in questo caso si pone la necessità di rivedere i piani di rateazione eventualmente in corso, definiti sulla base degli originari importi successivamente ridotti per effetto dello stralcio in esame.

Disposizioni speciali per enti territoriali e casse di previdenza privatizzate

La nuova normativa sullo stralcio dei debiti minori, differenziandosi da quella approvata con il d.l. n. 119/2018, prevede infine una speciale disciplina per i crediti intestati ad enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Relativamente ai carichi affidati dai predetti enti e, in particolare, dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Non anche quindiper quanto dovuto a titolo di capitale, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti dal contribuente (comma 227).

Per i carichi affidati dai medesimi enti e costituiti da sanzioni amministrative (incluse quelle per violazioni del codice della strada) “diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali”, vale a dire diverse dalle sanzioni correlate a tributi e contributi, l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non anche per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano integralmente dovute (comma 228).

La speciale disciplina prima illustrata non è vincolante per gli enti destinatari, i quali possono decidere, con provvedimento da emanare entro il 31.01.2023, di non applicare le disposizioni speciali relative all'annullamento automatico dei loro crediti (comma 229).

In ogni caso, dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei carichi affidati dagli enti territoriali e di previdenza privatizzati (di cui ai commi 189 e 189-bis) e non si applicano ai medesimi gli interessi di mora (comma 230).

Il procedimento di annullamento

Avendo presente che l'annullamento opera alla data del 31 marzo 2023 (comma 222), la legge di bilancio delinea i rapporti tra ente creditore e agente della riscossione. In particolare, l'agente trasmette agli enti affidanti, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle partite annullate, ai fini del discarico automatico e della cancellazione dalle scritture contabili dell'ente (comma 222, secondo periodo).

Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della normativa in esame (1° gennaio 2023) e quella fissata per l'annullamento (31 marzo 2023) è sospesa la riscossione dei debiti suscettibili di azzeramento (comma 223). Considerato che “Le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento (31 marzo 2023) restano definitivamente acquisite” (così recita il comma 222, ultimo periodo), deve dedursi che le somme (incautamente) pagate nel periodo di vigenza della sospensione non possono essere chieste a rimborso.

Come già detto, analoga sospensione delle attività di riscossione è contemplata “per l'intero ammontare” dei debiti oggetto di annullamento parziale affidati dagli enti territoriali e di previdenza privati, con l'ulteriore specificazione che nel periodo di sospensione in questo caso non si applicano gli interessi di mora decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento (comma 230).

Con singolare disposizione, il comma 222, penultimo periodo, affronta la questione degli effetti dell'annullamento sui bilanci degli enti creditori, chiamati a deliberare “i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dalle operazioni di annullamento”. In assenza di apposita copertura finanziaria, la disposizione sembra affermare, più che un obbligo giuridico, un mero auspicio al reperimento delle risorse necessarie per coprire il disavanzo generato dall'annullamento, nell'eventualità che in precedenza l'ente non abbia accertato l'inesigibilità dei relativi crediti. Da notare che la menzionata disposizione non è riproposta per gli enti territoriali e di previdenza privatizzati.

Le spese di notifica della cartella di pagamento e quelle sostenute per l'attivazione delle procedure esecutive relative alle quote annullate saranno a carico del bilancio dello Stato, A tal fine l'agente della riscossione inoltra apposita richiesta di rimborso al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 224).

Si specifica infine che per i debiti interessati dal nuovo stralcio, restano ferme le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di annullamento dei debiti di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 41 (comma 225).

Le esclusioni

L'azzeramento interessa ogni sorta di debito, sia esso tributario, previdenziale o di natura sanzionatoria, con alcune eccezioni. Come per la generalità degli istituti che comportano abbuoni, stralci e definizioni agevolate, anche l'annullamento dei mille euro non trova applicazione per:

  • le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, come ad esempio i dazi e i doganali;
  • l'IVA all'importazione (comma 226).

Le ragioni alla base delle predette esclusioni, riproposte pedissequamente da tutte le disposizioni agevolative, andrebbero sottoposte a revisione critica. Invero, fatta eccezione per i crediti relativi ai tributi comunitari tradizionali (dazi doganali) o che comunque fuoriescono dalla disponibilità dell'Autorità nazionale (recupero aiuti di stato), non si comprende l'esclusione dell'IVA all'importazione, rilevante come tributo interno al pari dell'IVA nazionale o intracomunitaria, né delle sanzioni tributarie comprese nelle somme escluse che rientrano pacificamente nella competenza degli stati membri. Non si comprende appieno neppure l'esclusione dei crediti derivanti da pronunce rese dal giudice penale o contabile, se non per tutelare superiori interessi connessi con l'esecutorietà dei loro giudicati, peraltro comuni alle pronunce di altre giurisdizioni e in particolare dei giudici tributari. Non è dato ritenere infatti che gli interessi tutelati dalla giurisdizione tributaria siano comparativamente di rango inferiore.

L'azzeramento include anche gli affidamenti in contenzioso.

L'elencazione tassativa dei carichi esclusi, infatti, sembra autorizzare, per esclusione, l'annullamento di ogni altra tipologia di debito, ancorché relativo, ad esempio, alla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, con inevitabili ripercussioni sugli esiti della fase giurisdizionale e sull'interesse a coltivare le controversie. Si pensi all'iscrizione a ruolo provvisoria ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 dell'intera somma risultante da un avviso di accertamento confermato da una pronuncia di secondo grado, il cui annullamento disposto in applicazione della norma in esame farebbe venir meno l'interesse ad agire o a resistere in giudizio. Nella sentenza del 30 aprile 2019 n. 11410 la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio nel presupposto che la cartella oggetto del contendere doveva ritenersi automaticamente annullata, in quanto rientrante nel disposto del citato art. 4 del d.l. n. 119/2018; secondo la Suprema Corte lo stralcio opera ex lege indipendentemente dal formale discarico del ruolo cui, nella specie, l'agente della riscossione non aveva provveduto.

Ad analoghe considerazioni si presta anche l'istituto della definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) che, come si dirà in avanti, comporta la definizione agevolata di carichi superiori a mille euro.

La definizione agevolata dei restanti carichi (c.d. rottamazione quater)

I presupposti

Con l'ennesima riproposizione della definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione quater), che interessa 140 milioni di cartelle, si intende ridurre la massa di 1.132 miliardi di euro non riscossi, consentendo ai contribuenti di pagare più comodamente le imposte dovute senza il carico degli interessi e delle sanzioni ordinarie, ritenute sproporzionate e meritevoli di una prossima revisione.

Più precisamente, è ammessa la definizione delle pendenze esattoriali derivanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, a condizione che il contribuente provveda al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese sostenute per la notifica della cartella e per l'eventuale attivazione di procedure cautelari ed esecutive; il vantaggio della definizione si sostanzia nell'annullamento di tutte le residue voci comprese nel carico oggetto di definizione, vale a dire delle sanzioni, delle somme aggiuntive relative a debiti di natura previdenziale, degli interessi per ritardata riscossione, degli interessi di mora e dell'aggio spettante all'agente (comma 231).

Una diversa disciplina è dettata per i carichi che comprendono sanzioni per violazioni del codice della strada, nonché sanzioni amministrative irrogate per violazioni diverse da quelle tributarie e contributive, che possono essere definiti mediante pagamento di un importo pari a quello delle stesse sanzioni, aumentato delle spese maturate a titolo di d rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento; in questo caso sono abbuonati solo gli interessi (comma 247).

Anche ai fini della rottamazione, occorre guardare ai singoli carichi”, anziché alla cartella di pagamento che li ospita, con la conseguenza che di tutti i carichi eventualmente compresi nella cartella, sono ammessi alla definizione solo quelli affidati entro il 30 giugno 2022.

Per affidamento del carico deve intendersi, come già detto nel trattare l'annullamento automatico dei carichi fino a mille euro, la materiale consegna del ruolo o dell'avviso di accertamento esecutivo entro la predetta data del 30 giugno 2022, ossia un evento che non è di dominio del contribuente né agevolmente riscontrabile, rimesso come è all'iniziativa più o meno sollecita dell'ente creditore. Non è escluso che, di due contribuenti interessati da analoghe vicende debitorie, uno solo di essi possa beneficiare della definizione, qualora il ruolo intestato all'altro venga consegnato dopo la menzionata data. Ma questa ed altre incongruenze sono immanenti ai provvedimenti premiali, i cui profili di legittimità costituzionale andrebbero più attentamente indagati anche sotto questo aspetto.

Le medesime tipologie di carichi esclusi dall'annullamento automatico fino a mille euro (risorse comunitarie, IVA all'importazione, ecc.) come sopra elencate, sono di impedimento alla richiesta di definizione agevolata (comma 246).

Sono altresì esclusi dalla nuova definizione agevolata i carichi affidati dagli enti di previdenza privatizzati, fatta salva la possibilità che gli stessi ne consentano espressamente l'applicazione con apposita delibera pubblicata sul proprio sito internet, da comunicare all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 (comma 251).

I limiti che condizionano lo stralcio fino a mille euro dei carichi affidati dagli enti territoriali e di previdenza privatizzati non sono riproposti per la definizione agevolata, tant'è che il maggior disavanzo da annullamento parziale dei loro carichi, determinato per effetto della adesione autonoma dei contribuenti alla definizione, può essere ripianato in non più di cinque esercizi (comma 252).

Alla definizione agevolata non è di ostacolo la circostanza che i carichi affidati all'agente siano interessati da procedimenti di “composizione della crisi da sovraindebitamento (di cui al capo II, sezione prima, della legge n. 3 del 2012) e diristrutturazione del debito del consumatoreo di concordato minore (previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza approvato con d.lgs. n. 14/2019, parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza); in tal caso il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione può effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione (comma 245).

Possono accedere alla nuova rottamazione anche i contribuenti per i quali “si è determinata l'inefficacia” delle precedenti definizioni agevolate e, in particolare, i contribuenti decaduti dai benefici delle prime tre rottamazioni e del c.d. saldo e stralcio (comma 249); ai fini della definizione i medesimi contribuenti possono tener conto, sia pure in parte come si dirà al successivo paragrafo, delle somme versate in precedenza.

Il procedimento di definizione e le relative difficoltà operative

La necessità di coordinare l'ambito di applicazione della rottamazione con lo stralcio dei mille euro, ha imposto la necessità di provvedere prioritariamente e in tempi accelerati (come si è detto, alla data del 31 marzo 2023) al condono d'ufficio dei micro debiti al fine di ridurre in partenza e riordinare il magazzino dei carichi suscettibili di definizione agevolata.

Avvalendosi dei dati necessari a individuare i carichi definibili, resi disponibili dall'agente della riscossione sul proprio sito istituzionale (comma 234), il contribuente interessato alla definizione agevolataè tenuto a presentare apposita “dichiarazione”entro il 30 aprile 2023, con le modalità stabilite dall'agente, nella quale manifesta, tra l'altro, l'eventuale intenzione di avvalersi del pagamento rateale (comma 235).

Nella stessa dichiarazione il contribuente assume l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi che intende definire (comma 236), a significare che il medesimo carico non può logicamente costituire oggetto di definizione e, nello stesso tempo, di una pendenza giudiziaria.

Entro il 30 giugno 2023 l'agente comunica, a quanti avranno presentato la dichiarazione, l'ammontare delle somme dovute e delle singole rate di pagamento (comma 241).

Il pagamento della definizione agevolata dovrà essere eseguito entro il 31 luglio 2023. Come per le precedenti edizioni, indipendentemente dalle condizioni economiche e finanziarie del contribuente, è possibile versare l'importo dovuto in 18 rate con applicazione del tasso di interesse del 2 per cento (comma 233). Il pagamento della prima e della seconda rata, pari ciascuna al 10 per cento del totale, deve essere eseguito entro le date del 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate di pari importo devono essere versate alle date del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, a iniziare dal 2024 (comma 232).

Il perfezionamento della definizione si ha con il pagamento dell'intero importo dovuto in unica soluzione o, in caso di dilazione, con il pagamento dell'ultima rata, avendo presente che in caso di mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dell'intero carico (comma 244). Si evidenzia che non è più consentito ai debitori decaduti dal beneficio della rateazione di rientrare in corsa, versando in unica soluzione le rate scadute.

Premesso che le somme relative ai debiti definibili, versate sia prima che dopo la definizione, restano definitivamente acquisite e non possono essere chieste a rimborso (comma 239), è tuttavia stabilito che ai fini della determinazione delle somme dovute per la definizione si tiene conto degli importi in precedenza versati sulla base, in particolare, di un piano di rateazione, sia a titolo di capitale compreso nei carichi affidati sia a titolo di rimborso delle spese esecutive e di notificazione degli atti di riscossione; non anche delle somme versate ad altro titolo (comma 238). Non è consentito, ad esempio, tener conto di un pagamento parziale a titolo di sanzione per ridurre l'importo del tributo dovuto ai fini della definizione.

Va da sé che per effetto dell'annullamento totale o parziale disposto automaticamente (fino a mille euro) ovvero per effetto di definizione agevolata (rottamazione) i piani di rateazione in essere al 1° gennaio 2023 devono essere ridefiniti con riguardo al minore debito residuo. Tale implicazione operativa si pone in modo particolare per la rateazione di intere cartelle di pagamento che ospitano una pluralità di carichi solo in parte interessati dal provvedimento di annullamento.

A seguito della presentazione della istanza di adesione (entro il 30 aprile 2023), relativamente ai carichi definibili sono sospesi sia gli obblighi di pagamento ancorché derivanti da precedenti piani di dilazione del debito (comma 240, lettera b)), sia i termini di prescrizione e decadenza (lett. a)). Sono altresì sospese le attività cautelari ed esecutive: non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche (lett. c)), non possono essere avviate nuove procedure esecutive (lett. d)) né proseguite quelle precedentemente avviate salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (lett. e)).

Agli effetti sospensivi prima evidenziati, connessi con la presentazione della dichiarazione, fanno seguito altri più significativi effetti conseguenti al pagamento dell'unica o della prima rata: alla data del 31 luglio 2023, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata (presentata la dichiarazione e) pagata la prima o unica rata in scadenza il 31 luglio 2023), “sono automaticamente revocate” le pregresse dilazioni (comma 243, lett. a)), mentre si “determina l'estinzione” delle procedure esecutive avviate prima della presentazione della dichiarazione (comma 243, lett. b)).

In conclusione

Il coordinamento delle riferite disposizioni concernenti le procedure esecutive avviate in precedenza non è agevole.

In particolare, non è chiaro il discrimine tra la provvisoria sospensione di breve durata (che opera dalla data di presentazione della dichiarazione) e la successiva estinzione delle medesime procedure, conseguente al pagamento della prima o una rata (in scadenza il 31 luglio 2023). Il dato testuale della norma porta tuttavia a ritenere che in caso di mancato perfezionamento della definizione (per omesso o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima ex comma 244) non sarà possibile dar seguito a procedure esecutive a suo tempo sospese (a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione) e successivamente estinte (alla data del 31 luglio 2023 con il pagamento della prima rata), ma si renderà necessario avviare ex novo le procedure di riscossione.

Dietro presentazione dell'istanza di definizione, è possibile ottenere il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 54 del d.l. n. 50/2017 (comma 239, lett. g)).

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