Disciplina generale
I pilastri della precaria pace fiscale offerta dalla legge di bilancio 2023 sono costituiti dallo stralcio dei carichi fino a mille euro (art. 1, commi 222-230) e dalla definizione agevolata dei carichi di importo superiore c.d. rottamazione quater (commi 231-252).
A distanza di poco tempo, si ripropone, con qualche variante, l'annullamento automatico d'ufficio dei debiti d'importo fino a mille euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (comma 222), già previsto nell'art. 4 del d.l. n. 119/2018 limitatamente ai carichi affidati fino al 2010.
Le funzioni di “agente della riscossione” sono svolte dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.A. (fino alla data del suo scioglimento con trasferimento delle funzioni nell'Agenzia delle Entrate–Riscossione, disposto dal d.l. n. 73/2021).
I “carichi affidati” in gestione agli agenti della riscossione sono rappresentati da ruoli e avvisi di accertamento esecutivi disciplinati rispettivamente dal d.P.R. n. 602/1973 e dalla legge n. 160/2019.
A determinare l'importo fino a mille euro, indicato come prima condizione di accesso al beneficio, concorrono soltanto il “capitale”, gli “interessi per ritardata iscrizione a ruolo” (o gli interessi indicati nell'avviso di accertamento esecutivo) e le “sanzioni”, relativi a ciascun carico, ossia le sole voci di debito liquidate dall'ente creditore e da questi iscritte a ruolo o evidenziate nell'avviso di accertamento esecutivo. Qualora la somma delle menzionate voci di debito non superi l'importo di mille euro, l'intero carico verrà annullato, anche nelle residue voci di debito correlate alla gestione dell'agente della riscossione, come l'aggio, gli interessi di mora (computati a partire dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo), i diritti di notifica degli atti di riscossione e le spese di esecuzione sostenute dall'agente.
Per “affidamento” del carico deve intendersi la materiale consegna del ruolo o dell'avviso di accertamento esecutivo entro la predetta data del 31 dicembre 2015.
Il “singolo carico” corrisponde all'importo, come sopra determinato, risultante dalla singola partita di ruolo ovvero dal singolo avviso di accertamento esecutivo, comprensivo di tributo, sanzione e interessi. Ne consegue che ciascuno dei molteplici carichi, eventualmente compresi nell'unica cartella di pagamento, se di importo fino a mille euro, costituirà oggetto di annullamento.
Occorre quindi fare riferimento non al totale addebitato nella cartella di pagamento (che può ospitare più carichi affidati anche da enti diversi) ma al singolo “carico” affidato, ossia all'importo complessivo del provvedimento adottato dall'ente creditore che ne ha affidato la riscossione all'agente. Così che più carichi generati da altrettanti provvedimenti, ciascuno dei quali di importo non superiore a mille euro, possono beneficiare dello stralcio anche se l'unica cartella che li ospita dovesse superare tale importo.
Lo stralcio interessa i “debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2023), fino a mille euro”, ossia il carico che residua dopo l'eventuale pagamento parziale del debito originario, in attuazione di piani di rateazione o di pregresse definizioni agevolate (c.d. rottamazioni dei ruoli). A tal fine non sono di ostacolo eventuali decadenze dal beneficio della rateazione.
Il computo dei mille euro si effettua con riguardo all'entità del carico residuo misurato al 1° gennaio 2023, che a distanza di tempo dalla data di affidamento potrebbe essersi ridotto fino a mille euro a seguito di pagamenti parziali nel frattempo eseguiti dal contribuente. Questo spiega il motivo che ha indotto il legislatore ad estendere lo stralcio ai carichi affidati nel medesimo periodo (dal 1° gennaio 2.000 al 31 dicembre 2010) interessato dal precedente azzeramento di cui all'art. 4 del d.l. n. 119/2018. Si pensi, ad esempio, a un ruolo di 1.300 euro affidato nel 2009 che, per effetto del pagamento di alcune rate effettuato dopo l'entrata in vigore del d. l. n. 119/2019, presenta un carico residuo al 1° gennaio 2023 inferiore a mille euro, tale da rientrare nell'ambito di applicazione del nuovo azzeramento.
Problematica è la gestione dei piani di rateazione in corso alla data del 1° gennaio 2023, relativi a carichi interessati alternativamente o congiuntamente dallo stralcio automatico parziale fino a mille euro (per una parte del carico rateizzato) ovvero dalla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater, che in ogni caso comporta lo stralcio parziale del carico). In tal caso infatti si pone la necessità di ridefinire i contenuti dei predetti piani tenendo conto del ridotto carico oggetto di rateazione.
L'azzeramento opera anche nei confronti delle partite comprese nella rottamazione ter o nel c.d. saldo e stralcio di cui all'art. 4 del d.l. n. 41/2021, che siano interessate da un annullamento (parziale) dei carichi fino a mille euro (comma 222, primo periodo). Anche in questo caso si pone la necessità di rivedere i piani di rateazione eventualmente in corso, definiti sulla base degli originari importi successivamente ridotti per effetto dello stralcio in esame.