Investite della controversia, le Sezioni Unite, nella pronuncia in commento, dopo aver escluso, per la verità, l'esistenza di un contrasto “netto e univoco” tra le Sezioni Semplici in ordine all'applicabilità, o meno, dell'art. 141 c.d.a. anche in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava il passeggero danneggiato, riconoscono la sussistenza, rispetto alla fattispecie, di una questione di massima di particolare importanza, ravvisando una diversità “di accenti” nelle pronunce giurisprudenziali menzionate dalla Terza Sezione le quali, pur convergendo sulla necessità di coinvolgimento di due veicoli almeno ai fini dell'applicazione dell'art. 141 c.d.a. e anche sulla non necessarietà di una materiale collisione tra i medesimi, ritenevano talvolta necessario il coinvolgimento di almeno due veicoli assicurati (Cass. civ., sez. III, ord., 5 luglio 2017, n. 16477), configurando, altre volte, quale “caso fortuito” dimostrabile dalla compagnia di assicurazione anche la totale assenza di responsabilità del vettore trasportante (Cass. civ., sez. III, sent., 8 ottobre 2019, n. 25033; Cass. civ., sez. III, sent., 13 febbraio 2019, n. 4147), a fronte dell'orientamento contrario assunto in altre decisioni (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021). All'esito, pertanto, di un approfondito percorso argomentativo fondato sulla disamina della lettera e della ratio dell'art. 141 c.d.a., anche in una prospettiva di lettura interpretativa costituzionalmente orientata e aderente al diritto sovranazionale, vengono adottati i seguenti principi di diritto:
- l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.d.a. in favore del terzo trasportato “è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”;
-la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 c.d.a. al traportato danneggiato “presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”;
- nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo “l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.d.a., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
Sotto il primo profilo, in particolare, le Sezioni Unite muovono dal presupposto che la normativa del codice delle assicurazioni va interpretata, anche in conformità alla giurisprudenza comunitaria, nel senso di garantire “ampia ed effettiva tutela risarcitoria al passeggero coinvolto in un sinistro stradale”, anche ove il medesimo sia il proprietario del veicolo il cui conducente abbia causato l'incidente. Anche, quindi, nei casi in cui non sia praticabile la tutela “rafforzata” di cui all'art. 141 c.d.a., come pure nei casi in cui l'azione sia esperibile, al terzo trasportato va sempre riconosciuta la possibilità di agire, esclusivamente o alternativamente, nei confronti della compagnia assicuratrice della responsabilità civile sulla base della disciplina generale di cui all'art. 144 c.d.a.
Sotto il secondo profilo, le Sezioni Unite escludono che l'azione diretta di cui all'art. 141 c.d.a. possa essere esercitata anche nel caso di sinistro in cui sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato. Ciò, anzitutto, sulla base della lettera della norma, la quale, nel disporre che "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" e nell'utilizzare il plurale, “non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo”. A sostegno della soluzione accolta viene posta anche un'interpretazione sistematica e teleologica della norma, in quanto la ratio dell'art. 141 c.d.a. e l'intero meccanismo da essa delineato è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del veicolo antagonista, perché se da un lato al terzo traportato è garantita una tutela anticipata, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, dall'altro è rimesso al successivo giudizio di rivalsa tra le rispettive compagnie di assicurazione l'accertamento della responsabilità dei singoli conducenti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel primo giudizio e di chiedere l'estromissione dell'assicuratrice del vettore). Se, quindi, si consentisse l'operatività della norma anche nell'ipotesi di sinistro in cui sia coinvolto un solo veicolo e, quindi, un unico polo assicurativo, non avrebbe senso e ragione di essere una duplicazione delle fasi - quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità – “che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere”.
Ferma la necessità del coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, si esclude, però, la necessità di uno scontro materiale fra i medesimi, potendo rientrare nel campo di applicazione della norma anche ipotesi in cui non opera la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., come nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad esempio, tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri. Si esclude, altresì, che sia preclusivo dell'applicazione dell'art. 141 c.d.a. il fatto che uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, posto che in tali casi la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal d.lgs. n. 209/2005, art. 283, commi 2 e 4, sicché si configura quella duplicità degli enti assicurativi - quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S. – “che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 c.d.a. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato”. Essendo, di contro, l'azione di cui all'art. 141 c.d.a. - recante la rubrica "risarcimento del terzo trasportato" - di carattere eccezionale, insuscettibile, quindi, di applicazione analogica a casi non espressamente previsti, essa viene ritenuta applicabile in favore del solo trasportato danneggiato e inestendibile “ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro”. Quanto, invece, all'ipotesi di “caso fortuito”, che sulla base della stessa disciplina dell'art. 141 c.d.a. esclude in radice l'operatività dell'azione diretta del trasportato, le Sezioni Unite escludono che in tale nozione possa ricomprendersi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore, sia sulla base di una esigenza di omogeneità del concetto di “caso fortuito” nell'ambito dell'ordinamento (che identifica tale nozione con fattori naturali e umani estranei imprevedibili e inevitabili, estranei alla sfera soggettiva del danneggiante) sia perché la ratio dell'art. 141 c.d.a. è quella di escludere, nella prima fase, ogni accertamento di responsabilità dei conducenti coinvolti in ordine al determinarsi del sinistro, riservato alla fase di rivalsa. Tale ratio, quindi, verrebbe frustrata se la nozione di caso fortuito venisse estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore.
Resta inteso, in forza del primo e del terzo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella pronuncia in commento, che in tutti i casi in cui non sia applicabile in favore del terzo trasportato la speciale tutela rafforzata di cui all'art. 141 c.d.a. e, quindi, ad esempio, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, il danneggiato ha comunque a disposizione l'azione diretta di cui all'art. 144 c.d.a., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.