Azione diretta del terzo trasportato: presupposti e limiti di operatività della tutela rafforzata
12 Gennaio 2023
Massima
La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Il caso
Tizio e i figli Caio e Sempronio agivano ex art. 141 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005, di seguito c.d.a.) per il risarcimento dei danni patiti per il decesso di Mevia (moglie del primo e madre degli altri due), avvenuto a seguito di un incidente stradale verificatosi mentre la stessa si trovava trasportata a bordo dell'autovettura di proprietà di Tizio e condotta dallo stesso, che era sbandata e uscita di strada per effetto del sinistro, senza concorso di altri veicoli. Gli attori, in particolare, convenivano in giudizio la Milano Assicurazioni s.p.a. (poi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), quale compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà e condotto da Tizio, chiedendo, in favore di quest'ultimo, il risarcimento del danno dal medesimo subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la defunta nonché, in favore di tutti gli attori, il risarcimento, iure hereditatis, del danno patito da Mevia, trasmessosi ai suoi eredi. In primo grado il Tribunale di Milano condannava la società convenuta al risarcimento del danno subito iure proprio da Tizio, rigettando, invece, la domanda di risarcimento del danno richiesto iure hereditatis dagli attori, sul presupposto che la morte di Mevia era sopravvenuta a brevissima distanza di tempo dal sinistro, con conseguente inconfigurabilità di un danno non patrimoniale suscettibile di trasmissione agli eredi. La UnipolSai impugnava la sentenza contestando l'applicabilità, alla vicenda di specie dell'art. 141 c.d.a. e, a monte, la risarcibilità del danno in favore del conducente che fosse contestualmente responsabile del sinistro. Il gravame era accolto dalla Corte d'Appello di Milano, sia sul presupposto che ai sensi dell'art. 129 d.lgs. n. 209/2005 il conducente del veicolo responsabile del sinistro è escluso da ogni procedura di risarcimento disciplinata dal codice delle assicurazioni, sia perché, in ogni caso, il Tribunale non aveva tenuto conto della natura eccezionale della norma contenuta nell'art. 141 c.d.a. (la cui ratio “è quella di agevolare il terzo trasportato, il quale ha diritto di essere indennizzato dall'assicuratore del vettore, senza dover svolgere dispendiose ricerche per stabilire a quale dei conducenti coinvolti ed in quale misura la responsabilità è addebitabile"), quale disposizione che, secondo il giudice di merito non avrebbe potuto trovare applicazione nelle ipotesi di sinistri verificatisi senza il coinvolgimento di altri veicoli, diversi da quello del vettore, come accaduto nella vicenda di specie, in cui il veicolo coinvolto era soltanto quello a bordo del quale si trovava il soggetto direttamente danneggiato. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per Cassazione Tizio. La questione
La Terza Sezione della Cassazione rimetteva, quindi, gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, stante il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione dell'applicabilità dell'art. 141 c.d.a. al sinistro avvenuto senza coinvolgimento di altro veicolo e trattandosi, comunque, di questione di massima di particolare importanza. Le soluzioni giuridiche
Investite della controversia, le Sezioni Unite, nella pronuncia in commento, dopo aver escluso, per la verità, l'esistenza di un contrasto “netto e univoco” tra le Sezioni Semplici in ordine all'applicabilità, o meno, dell'art. 141 c.d.a. anche in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava il passeggero danneggiato, riconoscono la sussistenza, rispetto alla fattispecie, di una questione di massima di particolare importanza, ravvisando una diversità “di accenti” nelle pronunce giurisprudenziali menzionate dalla Terza Sezione le quali, pur convergendo sulla necessità di coinvolgimento di due veicoli almeno ai fini dell'applicazione dell'art. 141 c.d.a. e anche sulla non necessarietà di una materiale collisione tra i medesimi, ritenevano talvolta necessario il coinvolgimento di almeno due veicoli assicurati (Cass. civ., sez. III, ord., 5 luglio 2017, n. 16477), configurando, altre volte, quale “caso fortuito” dimostrabile dalla compagnia di assicurazione anche la totale assenza di responsabilità del vettore trasportante (Cass. civ., sez. III, sent., 8 ottobre 2019, n. 25033; Cass. civ., sez. III, sent., 13 febbraio 2019, n. 4147), a fronte dell'orientamento contrario assunto in altre decisioni (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021). All'esito, pertanto, di un approfondito percorso argomentativo fondato sulla disamina della lettera e della ratio dell'art. 141 c.d.a., anche in una prospettiva di lettura interpretativa costituzionalmente orientata e aderente al diritto sovranazionale, vengono adottati i seguenti principi di diritto: - l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.d.a. in favore del terzo trasportato “è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”; -la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 c.d.a. al traportato danneggiato “presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”; - nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo “l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.d.a., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”. Sotto il primo profilo, in particolare, le Sezioni Unite muovono dal presupposto che la normativa del codice delle assicurazioni va interpretata, anche in conformità alla giurisprudenza comunitaria, nel senso di garantire “ampia ed effettiva tutela risarcitoria al passeggero coinvolto in un sinistro stradale”, anche ove il medesimo sia il proprietario del veicolo il cui conducente abbia causato l'incidente. Anche, quindi, nei casi in cui non sia praticabile la tutela “rafforzata” di cui all'art. 141 c.d.a., come pure nei casi in cui l'azione sia esperibile, al terzo trasportato va sempre riconosciuta la possibilità di agire, esclusivamente o alternativamente, nei confronti della compagnia assicuratrice della responsabilità civile sulla base della disciplina generale di cui all'art. 144 c.d.a. Sotto il secondo profilo, le Sezioni Unite escludono che l'azione diretta di cui all'art. 141 c.d.a. possa essere esercitata anche nel caso di sinistro in cui sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato. Ciò, anzitutto, sulla base della lettera della norma, la quale, nel disporre che "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" e nell'utilizzare il plurale, “non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo”. A sostegno della soluzione accolta viene posta anche un'interpretazione sistematica e teleologica della norma, in quanto la ratio dell'art. 141 c.d.a. e l'intero meccanismo da essa delineato è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del veicolo antagonista, perché se da un lato al terzo traportato è garantita una tutela anticipata, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, dall'altro è rimesso al successivo giudizio di rivalsa tra le rispettive compagnie di assicurazione l'accertamento della responsabilità dei singoli conducenti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel primo giudizio e di chiedere l'estromissione dell'assicuratrice del vettore). Se, quindi, si consentisse l'operatività della norma anche nell'ipotesi di sinistro in cui sia coinvolto un solo veicolo e, quindi, un unico polo assicurativo, non avrebbe senso e ragione di essere una duplicazione delle fasi - quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità – “che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere”. Ferma la necessità del coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, si esclude, però, la necessità di uno scontro materiale fra i medesimi, potendo rientrare nel campo di applicazione della norma anche ipotesi in cui non opera la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., come nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad esempio, tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri. Si esclude, altresì, che sia preclusivo dell'applicazione dell'art. 141 c.d.a. il fatto che uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, posto che in tali casi la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal d.lgs. n. 209/2005, art. 283, commi 2 e 4, sicché si configura quella duplicità degli enti assicurativi - quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S. – “che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 c.d.a. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato”. Essendo, di contro, l'azione di cui all'art. 141 c.d.a. - recante la rubrica "risarcimento del terzo trasportato" - di carattere eccezionale, insuscettibile, quindi, di applicazione analogica a casi non espressamente previsti, essa viene ritenuta applicabile in favore del solo trasportato danneggiato e inestendibile “ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro”. Quanto, invece, all'ipotesi di “caso fortuito”, che sulla base della stessa disciplina dell'art. 141 c.d.a. esclude in radice l'operatività dell'azione diretta del trasportato, le Sezioni Unite escludono che in tale nozione possa ricomprendersi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore, sia sulla base di una esigenza di omogeneità del concetto di “caso fortuito” nell'ambito dell'ordinamento (che identifica tale nozione con fattori naturali e umani estranei imprevedibili e inevitabili, estranei alla sfera soggettiva del danneggiante) sia perché la ratio dell'art. 141 c.d.a. è quella di escludere, nella prima fase, ogni accertamento di responsabilità dei conducenti coinvolti in ordine al determinarsi del sinistro, riservato alla fase di rivalsa. Tale ratio, quindi, verrebbe frustrata se la nozione di caso fortuito venisse estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore. Resta inteso, in forza del primo e del terzo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella pronuncia in commento, che in tutti i casi in cui non sia applicabile in favore del terzo trasportato la speciale tutela rafforzata di cui all'art. 141 c.d.a. e, quindi, ad esempio, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, il danneggiato ha comunque a disposizione l'azione diretta di cui all'art. 144 c.d.a., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Osservazioni
La pronuncia in esame costituisce un vero e proprio “vademecum” sulla portata applicativa dell'art. 141 c.d.a., nel rispetto, tuttavia, del principio di matrice eurounitaria del "vulneratus ante omnia reficiendus". Poiché, quindi, l'agevolazione probatoria prevista dalla legge in favore del terzo trasportato con l'azione di cui all'art. 141 c.d.a. – in forza della quale egli può limitarsi a dimostrare il mero coinvolgimento quale traportato nel sinistro e l'entità dei danni patiti, indipendentemente da qualsiasi accertamento di responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro – ha come "contropartita" il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato, l'ordinamento accorda in generale allo stesso terzo danneggiato la scelta se ricorrere all'azione in questione - giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo – ovvero se proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 c.d.a., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro. Anche nei casi, quindi, in cui per il terzo trasportato non sia praticabile la tutela rafforzata di cui all'art. 141 c.d.a. – ad esempio, perché nel sinistro, come nella vicenda all'esame delle Sezioni Unite, sia coinvolto un unico veicolo – resterà sempre ferma la possibilità per il terzo trasportato di esercitare l'azione diretta di cui all'art. 144 c.d.a. nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile. La sentenza, peraltro, si segnala anche per le indicazioni procedurali offerte al giudice di merito chiamato a qualificare la domanda proposta dal terzo trasportato, osservando che in tale attività interpretativa non ci si potrà limitare a considerare la qualificazione data alla domanda dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, dovendosi valutare nel loro complesso “i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli”. Si osserva, inoltre, che, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 c.d.a. “non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c., o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata”. Riferimenti
Ai fini di un approfondimento giurisprudenziale si vedano le pronunce menzionate nell'ordinanza della Terza Sezione Civile che rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della decisione della controversia, in particolare: Cass. civ., sez. III, ord., 7 luglio 2017, n. 16477; Cass. civ., sez. III, sent., 8 ottobre 2019, n. 25033; Cass. civ., sez. III, sent., 23 giugno 2021, n. 17963. |