Esecuzione a seguito di ordinanza di assegnazione di crediti: quali fatti può opporre il terzo pignorato al creditore?

Redazione scientifica
12 Gennaio 2023

Quando l'esecuzione abbia luogo sulla base di un'ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito del pignoramento di crediti, il terzo pignorato può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore i fatti sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione.

La vicenda processuale da cui trae origine la pronuncia della Corte si poneva all'esito di un'esecuzione promossa nelle forme del pignoramento presso terzi, nell'ambito della quale il giudice, resa dichiarazione positiva di quantità dal terzo, emetteva ordinanza di assegnazione del credito. L'opposizione avverso tale ordinanza veniva dichiarata inammissibile in quanto tardiva.

Nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione, il terzo pignorato faceva valere mediante opposizione all'esecuzione fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale.

Il Tribunale rigettava l'opposizione, ma la Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il gravame del terzo pignorato. Il creditore procedente contestava, quindi, in cassazione la sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto che il terzo potesse far valere, con l'opposizione all'esecuzione, la questione della inesigibilità del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato.

La Corte ha accolto il ricorso. Invero, quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo: ex multis, Cass. civ., sez. VI, sent., 3 giugno 2015, n. 11493; Cass. civ., sez. III, sent., 5 maggio 2017, n. 10912).

Se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione (legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l'ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (così, ex aliis, Cass. civ., sez. III, ord., 21 aprile 2022, n. 12690).