Guida in stato di ebbrezza: la Compagnia di assicurazione può rivalersi sul danneggiante?

Redazione Scientifica
16 Gennaio 2023

La previsione per cui, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, viene esclusa l'operatività della polizza assicurativa non è vessatoria. Essa, infatti, è volta a circoscrivere l'oggetto della copertura assicurativa e non a limitare la responsabilità della Compagnia. La società di assicurazione, quindi, pur dovendo versare al danneggiato la somma risarcitoria a lui spettante, può agire in rivalsa nei confronti del danneggiante.

Una parte, rimanendo coinvolto in un sinistro mentre viaggiava in qualità di terzo trasportato, riportava diverse fratture da cui ne derivava un'invalidità permanente del 28%.
Il danneggiato agiva nei confronti della compagnia assicurativa del conducente che, al momento del sinistro, risultava essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

La compagnia di assicurazione, essendo chiamata a risarcire il danno e avendo già versato una somma a titolo di acconto, domandava in via riconvenzionale al Tribunale di non dichiarare vessatoria la clausola presente nel contratto, che prevedeva l'esclusione dell'operatività della polizza r.c. auto nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
Ove la clausola fosse stata ritenuta valida, l'Assicurazione avrebbe potuto rivalersi sul conducente, proprio cliente, per recuperare la somma già versata o da versarsi al danneggiato.

Il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda della Compagnia convenuta affermando che «la previsione contrattuale posta dalla convenuta a fondamento della pretesa […] non ha natura vessatoria, in quanto è volta a delimitare la copertura assicurativa e quindi a precisarne l'oggetto, non a porre limitazioni alla responsabilità della compagnia di assicurazione». Ne segue l'applicazione dell'art. 144, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 e quindi, pur non potendo la compagnia opporre al danneggiato alcuna eccezione derivante dal contratto di assicurazione, alla stessa è però riconosciuta l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato «nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione».

A conclusione delle sue considerazioni, il Tribunale condanna la compagnia a pagare la somma residua non ancora risarcita al danneggiato e il danneggiante a rifondere alla stessa la complessiva somma versata a titolo di risarcimento.

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