Scissione iscritta nel registro delle imprese prima del decorso del termine per l’opposizione dei creditori

La Redazione
16 Gennaio 2023

La richiesta di cancellazione, ex art. 2191 c.c., dell'iscrizione nel registro delle imprese di un atto di scissione, compiuto prima dei sessanta giorni richiesti dall'art. 2503 c.c. per l'opposizione dei creditori, incontra il limite dell'irreversibilità degli effetti dell'organizzazione societaria.

In tema di scissione, il combinato disposto degli artt. 2504-quater c.c., richiamato dall'art. 2506-ter c.c., e art. 20, comma 7-bis, d.l. n. 91/2014, dà vita ad un meccanismo secondo cui il conservatore del registro delle imprese non sarebbe autorizzato a rilevare ex ante il profilo, inerente al controllo formale dell'atto, relativo al perfezionamento dell'atto di scissione nel rispetto del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 2503 c.c., ma potrebbe attivarsi solo ex post, ai sensi dell'art. 2191 c.c., cosicchè non potrebbe rifiutare l'iscrizione di un atto di scissione viziato dal mancato rispetto dei termini per l'opposizione dei creditori. Ma nel fare ciò, procederebbe a un'iscrizione che produce ex lege un effetto sanante dell'atto iscritto, cosicchè successivamente, tanto il conservatore che il giudice del registro si trovano di fronte al principio di irreversibilità degli effetti dell'organizzazione societaria.

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