Protezione internazionale, in cosa consiste la «valutazione comparativa» delle condizioni del richiedente?

Redazione scientifica
16 Gennaio 2023

Per riconoscere la protezione umanitaria, occorre effettuare una comparazione tra il livello di integrazione economico-sociale raggiunto dal richiedente nel paese di accoglienza e la situazione in cui egli versava nel paese di origine. Ma quale peso va attribuito alla situazione in cui il richiedente versava prima dell'espatrio?

La vicenda processuale riguardava un giudizio promosso da un cittadino del Burkina Faso per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La domanda veniva rigettata in primo grado e confermata in sede di appello.

Il richiedente contestava in cassazione la sentenza d'appello nella parte in cui, nel rigettare la domanda di protezione umanitaria, aveva omesso di valutare la situazione d'instabilità politica e d'insicurezza esistente nel Burkina Faso, nonché di procedere alla comparazione con il livello d'integrazione sociale e lavorativa da lui raggiunto in Italia, il che avrebbe indotto a ritenere che il rimpatrio lo avrebbe esposto alla privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti fondamentali al di sotto del nucleo ineliminabile garantito.

La Corte ha accolto il ricorso. Nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata si è infatti attenuta al principio secondo cui, ai fini dell'applicazione della predetta misura, non è sufficiente l'esame del livello d'integrazione economico-sociale raggiunto dal richiedente in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato, ma occorre procedere ad una comparazione, da condursi caso per caso, con la situazione in cui egli versava prima di allontanarsi dal Paese di origine, in modo tale da verificare se il reinserimento nel contesto di provenienza possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 29459/2019; Cass. civ. n. 17130/2020).

Di recente, peraltro, è stato chiarito che la situazione in cui richiedente versava prima dell'espatrio è destinata ad assumere un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado d'integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nella società italiana, aggiungendosi che, qualora si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel Paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU, deve ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286/1998, il riconoscimento del permesso di soggiorno (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 24413/2021).

Conformemente al predetto criterio, denominato di «proporzionalità inversa», si è affermata nella materia in esame la nozione di «comparazione attenuata», riferibile alle ipotesi in cui lo straniero abbia raggiunto un apprezzabile livello d'integrazione socio-lavorativa in Italia, e consistente nel ridimensionamento del ruolo assegnato, nell'ambito della predetta valutazione comparativa, alla situazione in cui il richiedente versava prima dell'abbandono del Paese di origine, in favore di una più ampia considerazione del peggioramento che le sue condizioni di vita subirebbero in dipendenza del rimpatrio, sotto l'aspetto non solo del godimento dei diritti fondamentali, ma anche della situazione occupazionale (cfr. Cass. civ. n. 465/2022; Cass. civ. n. 34095/2021) e delle relazioni sociali e familiari (cfr. Cass. civ. n. 677/2022; Cass. civ. n. 34096/2022).

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte di cassazione non ha condiviso la valutazione compiuta dalla Corte territoriale, la quale, pur avendo dato atto del livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia, comprovato dall'avvenuto reperimento di uno stabile occupazione e dallo svolgimento di un corso serale di enogastronomia, ne ha affermato l'insufficienza ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in ragione dell'omessa dimostrazione che il rimpatrio avrebbe comportato il suo reinserimento in un contesto sociale, politico ed ambientale, idoneo a determinare una significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali.

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