La bancarotta è un reato fallimentare disciplinato dal Titolo VI del R.D. 16 marzo 1942, n. 267., ma che, con l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa (15 agosto 2020), verrà disciplinato dal Titolo IX di suddetto Codice. A seconda della gravità del reato essa si suddivide in bancarotta semplice (ex artt. 217 L.F. e 323 D.Lgs. 14/2019) e fraudolenta (ex artt. 216 L.F. e 322 D.Lgs. 14/2019) prevedendo una reclusione che può arrivare, nei casi più gravi, alla condanna all'inabilitazione fino a dieci anni all'esercizio di un'impresa commerciale ed all'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. La bancarotta fraudolenta, a seconda del momento in cui viene commesso il reato ed in relazione all'oggetto stesso, viene classificata in tre “categorie”; ovvero: patrimoniale quando il reato consiste nella distrazione o distruzione dei beni dell'imprenditore; documentale quando il reato riguarda la falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili dell'imprenditore durante la procedura concorsuale; preferenziale quando il reato è connesso all'effettuazione di pagamenti o alla simulazione di prelazioni nella fase che precede o durante la procedura concorsuale. Si precisa che con la riforma fallimentare non si parla più di fallimento, bensì di liquidazione giudiziale. I reati di bancarotta presuppongono necessariamente la sentenza dichiarativa di apertura della procedura con la quale viene nominato anche il curatore per amministrare il patrimonio del debitore al fine di ottenerne il massimo profitto in fase di liquidazione. Sono, inoltre, previste cause di esenzione dai reati di bancarotta in casi esplicitamente indicati dall'art. 217-bis L.F. e dall'art. 324 D.Lgs. 14/2019, come nei casi di operazioni volte al risanamento dell'impresa; ovvero: concordato preventivo (ex artt. 160 L.F. e 85 d.lgs. 14/2019); piano attestato (ex artt. 67 lett. d L.F. e 167 d.lgs. 14/2019); crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012 n. 3); pagamenti ed operazioni di finanziamento autorizzati dal Giudice.