Dall'Agenzia delle Entrate istruzioni su avvisi bonari con sanzioni ridotte

La Redazione
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16 Gennaio 2023

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1 del 13 gennaio scorso, ha fornito i primi chiarimenti sulla definizione agevolata degli avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità con cui l'AdE segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare.

Con la legge di Bilancio 2023 è stata introdotta una nuova misura per supportare i contribuenti nell'attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, infatti, i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Come precisato dalla circolare, la definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'art. 15-ter del d.P.R. n. 602/1973:

  • ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata;
  • carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata;
  • tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva,

salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Il documento di prassi illustra, inoltre, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l'estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Per quel che riguarda l'ambito applicativo, possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021. In particolare, rientrano nel perimetro dell'agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023.

La legge di Bilancio 2023 è intervenuta modificando anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi.