Clausola di ultrattività e condotta antisindacale
17 Gennaio 2023
Può essere dichiarata l'antisindacalità della condotta del datore che abbia disdettato unilateralmente il contratto collettivo nonostante la previsione di una clausola di ultrattività subordinata alla stipulazione di un nuovo contrato?
In linea generale, in merito alla questione della durata e dell'efficacia del contratto collettivo, deve ribadirsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui tali negozi, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.
Ne consegue che la previsione della perdurante vigenza fino alla nuova stipulazione ha il significato della previsione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata, benché indeterminato nel "quando", atteso che le parti sono libere di regolare in tal modo gli effetti del contratto scaduto. La giurisprudenza di legittimità, in ordine all'anticipata disdetta ed alla vincolatività del termine di scadenza fissato nel contratto e, quindi, al suo valore ostativo o meno alla stipulazione di nuovo accordo, ha osservato che nessun principio o norma dell'ordinamento induce a ritenere consentita l'applicazione di un nuovo CCNL prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione e che le parti si sono impegnate a rispettare. La disdetta unilaterale anticipata, pertanto, può integrare una condotta antisindacale e legittimare un'azione ai sensi dell'art. 28 St. Lav. |