L'art. 19, L. n. 300/1970, quale norma di sostegno e promozione dell'attività sindacale, individua gli organi rappresentativi dei lavoratori nelle rappresentanze sindacali aziendali (RSA). Si tratta di organismi attraverso i quali è garantita la presenza del sindacato in azienda, che possono essere costituiti ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro, anche non di livello nazionale o provinciale, applicati nell'unità produttiva o che, pur non essendo firmatarie, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda (Corte Cost. n. 231/2013). Le RSA sono costituite per iniziativa dei lavoratori dell'azienda e non delle associazioni sindacali di cui all'art. 19, L. n. 300/1970. Le RSA, quali associazioni non riconosciute, hanno una propria soggettività giuridica,come si evince dalle varie disposizioni dello Statuto dei Lavoratori che prevedono la loro legittimazione all'esercizio di diritti e facoltà (artt. 9, 20, 21, 22, 25 e 27). In particolare, va precisato che non sono organi dei sindacati, né sono con gli stessi in una relazione di immedesimazione organica, capace di determinare l'imputabilità giuridica degli atti da loro compiuti ai sindacati; si tratta piuttosto di in un rapporto di natura politica, di parziale coincidenza di interessi collettivi e di obiettivi di tutela (Cass. sez. lav., n. 14686/1999). Come chiarito dalla Corte Costituzionale, l'art. 14 della L. n. 300/70 garantisce a tutti i lavoratori, in conformità al precetto di cui all'art. 39 Cost., il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro. Mentre l'art. 19 stabilisce che determinate funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale, particolarmente incisive nella vita e nell'attività dell'unità produttiva, siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a quei sindacati che conseguano i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tali funzioni. Invero, l'art. 19 non incide sulla possibilità di costituire RSA, ma si limita a definire i requisiti che le RSA devono possedere per poter fruire dei diritti sindacali previsti dal titolo III (Corte Cost. n. 54/1974).