PCT, la mancata scansione del contributo unificato non legittima il rifiuto dell'iscrizione a ruolo
17 Gennaio 2023
Massima
L'art. 285, quarto comma, del T.U. spese di giustizia non trova applicazione ai depositi digitali, ma solo a quelli analogici. Sicché, il cancelliere non può rifiutare la ricevibilità dell'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 285, quarto comma, del D.P.R. n. 115/2002, degli atti non in regola con il regime fiscale previsto in materia di anticipazioni forfettarie (e contributo unificato) laddove l'introduzione del processo avvenga in modalità telematiche, mentre tale possibilità dovrebbe permanere nelle sole ipotesi di iscrizione a ruolo secondo modalità analogica. Impostazione, quest'ultima, peraltro, conforme al principio di conservazione degli atti giuridici ex art. 156, terzo comma, c.p.c., nonché alla regola secondo cui le mere irregolarità fiscali non possono compromettere l'esperibilità dell'azione in giudizio e più specificamente il diritto di impugnazione. Al riguardo, le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale. Ne discende che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Con l'effetto che deve ritenersi tempestivamente depositato l'atto di appello, la cui ricevuta di avvenuta consegna sia stata emessa l'ultimo giorno utile, anche se l'esito positivo del controllo automatico sia stato comunicato il giorno successivo. Nella specie, a fronte del rifiuto di iscrizione telematica opposto dalla cancelleria con il quarto messaggio via pec, si è determinata una mera irregolarità sanabile, non idonea a pregiudicare il perfezionamento del deposito telematico attestato dal secondo messaggio pec di accettazione dell'invio. Il caso
La decisione in esame trae origine dalla seguente vicenda: i proprietari di un immobile citavano in giudizio la società che aveva realizzato delle costruzioni a ridosso del confine della loro proprietà al fine di far accertare la violazione delle distanze legali, con la conseguente condanna ad arretrare gli edifici entro i limiti delle distanze consentite. Il Tribunale, all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, accertava la violazione delle distanze legali. Avverso la sentenza la società interponeva appello; gli appellati si costituivano in giudizio eccependo l'improcedibilità dell'appello per la tardiva iscrizione a ruolo della causa. L'appellante formulava istanza di rimessione in termini, allegando di aver tentato l'iscrizione a ruolo della controversia in via telematica, ma che la stessa non era andata a buon fine per causa ad essa non imputabile, bensì riconducibile ad un errore della cancelleria, che – solo dopo vari solleciti – aveva segnalato che l'iscrizione e la costituzione non erano state accettate ed anzi espressamente rifiutate con il quarto messaggio PEC, in quanto nella busta inviata dal legale dell'appellante mancava la scansione della marca da bollo e del contributo unificato. La Corte d'appello respingeva l'istanza di rimessione in termini, sostenendo che la cancelleria aveva fatto presente che l'iscrizione telematica era stata rifiutata, in quanto non era stato scansionato né il contributo unificato, né la marca da bollo, che, pertanto, risultavano mancanti ed evidenziava la correttezza del rifiuto dell'iscrizione telematica, atteso che l'art. 285 del d.P.R. n. 115/2002 prevede che, ove siano riscontrate mancanze per anticipazioni forfettarie, il cancelliere può rifiutare l'iscrizione a ruolo della causa. Pertanto, dichiarava improcedibile l'appello, sostenendo che: 1)- è onere del legale controllare il contenuto del messaggio allegato alla quarta pec, in quanto il quarto messaggio riporta sempre l'oggetto “accettazione deposito”, anche nel caso di rifiuto da parte della cancelleria; 2)- controllando il contenuto del quarto messaggio PEC, il difensore della società avrebbe potuto verificare che la cancelleria aveva correttamente rifiutato la busta per mancanza delle marche relative ai diritti di cancelleria e al contributo unificato, svista a cui il difensore avrebbe potuto rimediare con un nuovo deposito; 3)- non si rientrava in una delle ipotesi di errore non imputabile, tale da giustificare l'istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., poiché la parte appellante non aveva dato prova di aver correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa incombenti, ai fini di una corretta iscrizione a ruolo della causa nei termini di legge. Avverso la sentenza d'appello la società proponeva ricorso per cassazione, denunciando: 1) la violazione del principio di tassatività delle cause di improcedibilità, che avrebbero consentito di giungere a siffatta pronuncia in rito solo in caso di difetti inerenti alla mancata costituzione dell'appellante e non anche relativi alle forme di tale costituzione. La mancata scansione del contributo unificato e della marca da bollo eccepita avrebbe potuto, al più, influire sul solo profilo della imperfezione o irregolarità della costituzione, soggetto al regime della nullità sanabile o comunque al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale avrebbero assunto rilievo anche i comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione; 2) la violazione dell'art. 285, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002, per avere la Corte d'appello dichiarato l'improcedibilità dell'appello sull'erroneo presupposto che la scansione della marca da bollo e del contributo unificato costituisse adempimento indispensabile ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa. Ad avviso del ricorrente, infatti, l'art. 285, quarto comma, del T.U. spese di giustizia sarebbe innegabilmente riferito al solo deposito cartaceo degli atti, per cui non era applicabile nel caso della scansione dei valori bollati attestanti il versamento delle anticipazioni forfettarie, potendo semmai riferirsi all'ipotesi in cui tale versamento fosse stato radicalmente omesso, fattispecie non ricorrente nel caso in esame; 3) la violazione della legge n. 132/2015 e del d.l. n. 179/2012, per avere la Corte d'appello mancato di rilevare il tempestivo perfezionamento del deposito degli atti al momento in cui era stata generata dal sistema la ricevuta di avvenuta consegna, come confermato dall'art. 16-bis, settimo comma, del d.l. n. 179/2012, non rilevando le eventuali anomalie successive, riscontrate dalla cancelleria, sotto il profilo della validità e tempestività del deposito stesso, e non potendo in alcun modo determinarne l'invalidità o l'inefficacia; 4)- la violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., per aver il giudice d'appello negato la rimessione in termini, benché l'istante avesse eccepito la non visibilità dell'allegato alla quarta pec; 5) la violazione dei diritti garantiti dagli artt. 24, 110 e 111 Cost., per avere la Corte escluso ogni riesame nel merito della pretesa azionata, a causa di una asserita irregolarità formale. La questione
Viene così sottoposto alla Corte di cassazione il quesito circa l'indispensabilità della scansione del contributo unificato e della marca da bollo ai fini della validità dell'iscrizione a ruolo dell'appello avvenuta con modalità telematica. Ci si chiede se la mancata scansione possa giustificare il rifiuto dell'iscrizione da parte del cancelliere oppure si tratti di una mera irregolarità o nullità sanabile, considerando che il deposito si considera perfezionato nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna. Le soluzioni giuridiche
La Seconda sezione della Cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio per nuovo esame la decisione impugnata, poiché la ricevuta informatica del deposito era stata tempestivamente generata prima della scadenza del termine per iscrivere a ruolo il gravame, sicché l'irregolarità fiscale segnalata non poteva giustificare il rifiuto dell'iscrizione. In ogni caso, tale rifiuto non poteva compromettere la salvezza degli effetti in ragione dell'avvio del deposito telematico, attivato tempestivamente. Con la sentenza in esame la Corte di cassazione torna ad occuparsi di questioni relative alle modalità dei depositi telematici, dovendo sottolineare le differenze rispetto a quelli cartacei anche per quanto concerne le norme applicabili. La Corte, infatti, osserva per un verso che l'art. 285, quarto comma, del T.U. spese di giustizia non trova applicazione ai depositi digitali, ma solo a quelli analogici, e, per altro verso che, a fronte del rifiuto di iscrizione telematica opposto dalla cancelleria con il messaggio allegato alla quarta pec, si è determinata una mera irregolarità sanabile, non idonea a pregiudicare il perfezionamento del deposito telematico attestato dalla seconda pec di avvenuta consegna. Tale impostazione è, peraltro, conforme al principio di conservazione degli atti giuridici ex art. 156, terzo comma, c.p.c. nonché alla regola secondo cui le mere irregolarità fiscali non possono compromettere l'esperibilità dell'azione in giudizio e più specificamente il diritto di impugnazione. Afferma testualmente la decisione che «le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale» (cfr. Cass. civ., sez. un., 16 novembre 2017, n.27199; Cass. civ., sez. un., 27 maggio 2015, n. 10878). Il cancelliere, dunque, non può rifiutare la ricevibilità dell'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 285, quarto comma, del d.P.R. n. 115/2002, degli atti non in regola con il regime fiscale previsto in materia di anticipazioni forfettarie (e contributo unificato), laddove l'introduzione del processo avvenga in modalità telematiche; tale rifiuto è invece possibile solo nei casi di iscrizione a ruolo con modalità analogica (cfr. Cass. civ. 26 maggio 2020, n. 9664; Cass. civ. 11 novembre 2020, n. 25289; contra Cass. civ. 27 settembre 2020, n. 24180). Se così è, allora, l'applicazione della suddetta sanzione dell'irricevibilità opera solo nel caso di deposito cartaceo degli atti, mentre è esclusa in caso di introduzione del processo con modalità telematiche. Appare evidente che «un conto è il rifiuto opposto dalla cancelleria, all'esito di un deposito tentato fisicamente presso l'ufficio giudiziario, per difetto delle annesse marche da bollo relative al previo pagamento delle spese forfettarie, altro conto è il rifiuto opposto da remoto per difetto di scansione degli avvenuti pagamenti riferiti alla medesima causale». Nel caso di deposito cartaceo, una volta ricevuto l'atto, la cancelleria provvede immediatamente a lavorarlo e a procedere contestualmente all'iscrizione a ruolo; tale eventualità non potrebbe non verificarsi nel caso di deposito telematico, «non essendovi necessaria coincidenza cronologica tra l'attività compiuta dalla parte e la successiva lavorazione dell'atto ad opera del personale di cancelleria, con la conseguente esposizione dell'interessato a rischi che sfuggono alla sua sfera di controllo». In tale direzione si muove anche il Ministero della Giustizia, il quale ha escluso che tale sanzione si applichi nel caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo. Tale soluzione, pur non essendo vincolante per il giudice, costituisce comunque un valido argomento da porre a base della soluzione seguita dal S.C. Un'ulteriore conferma è data dal fatto che, essendosi perfezionato il deposito, non residua alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale da parte del cancelliere. L'art. 16-bis, settimo comma, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modificazioni, in l. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede, infatti, che il deposito con modalità telematiche si considera per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata. Quindi, il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c. (cfr. Cass. civ. 27 giugno 2019, n. 17328; Cass. civ. 3 maggio 2019, n. 11726; Cass. civ. 19 gennaio 2018, n. 1366). Tuttavia, quanto all'individuazione del momento in cui si perfeziona il deposito telematico sussistono orientamenti difformi relativamente agli effetti delrifiuto opposto dalla cancelleria. Secondo un primo indirizzo il deposito si considera perfezionato quando viene emessa la seconda pec, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima pec, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è, quindi, fattispecie a formazione progressiva. Ne discende che l'accettazione della cancelleria, che avviene con la quarta pec, produce effetti retroattivi sin dal momento in cui è stata generata la ricevuta di consegna, ma se lacancelleria, all'esito del controllo effettuato, rifiuta il deposito, l'interoprocedimento a formazione progressiva cade, sicché la causa non può ritenersi iscritta a ruolo (cfr. Cass. civ. 11 maggio 2021, n. 12442; Cass. civ. 17 settembre 2020, n. 19335; Cass. civ. 8 novembre 2019, n. 28982; Cass. civ. 27 giugno 2019, n. 17328; Cass. civ. 3 maggio 2019, n. 11726). La decisione in commento aderisce tuttavia ad un altro orientamento, secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, mentre l'esito positivo dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria, che avvengono con la terza e quarta pec, determina solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo. Ne deriva che l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi allegati (cfr. Cass. civ. 12 luglio 2021, n. 19796). Con tale ultima statuizione, quindi, gli Ermellini hanno sottolineato come l'eventuale rifiuto da parte della cancelleria del deposito telematico comporti effetti non di natura giuridica, ma solo di carattere pratico, quali – ad esempio – la necessità di una nuova trasmissione di atti e documenti contenuti nella busta telematica, non andando, però, ad intaccare l'avvenuta cristallizzazione del momento di perfezionamento del deposito telematico. In mancanza, quindi, di una espressa sanzione di nullità, avendo il sistema telematico permesso il deposito dell'atto introduttivo, deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito telematico, benché si preveda una nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale apertura di una nuova entità procedimentale telematica. Avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico dell'atto, generando le relative ricevute ed ingenerando il conseguente affidamentodi completamento del deposito, la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità (cfr. Cass. civ. 11 giugno 2019, n. 15662). Pertanto, più che giustamente, la S.C., aderendo a quest'ultimo orientamento, ha accolto il ricorso, sottolineando che il giudice dell'appello aveva errato nel ritenere improcedibile l'appello, dato che la ricevuta informatica del deposito era stata tempestivamente generata prima della scadenza del termine per iscrivere a ruolo il gravame, sicché l'irregolarità fiscale segnalata non poteva giustificare il rifiuto dell'iscrizione. E, in ogni caso, tale rifiuto non poteva compromettere la salvezza degli effetti in ragione dell'avvio del deposito telematico, attivato tempestivamente. I principi sin qui esposti sono peraltro destinati ad operare anche durante la vigenza del nuovo processo civile, giacché il d.lgs. n. 149/2022, con il quale è stato abrogato l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 ed introdotto l'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. che sostanzialmente ribadisce lo stesso principio, prevede che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano sempre le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Riferimenti
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