Spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, inammissibile la duplicazione dei titoli esecutivi
17 Gennaio 2023
La vicenda processuale che ha dato origine alla pronuncia della Corte riguardava sei decreti ingiuntivi emessi in favore di un avvocato per il recupero dell'imposta di registrazione relativa a ordinanze di assegnazione rese all'esito di pignoramento presso terzi. Il giudice di pace respingeva l'opposizione cumulativa della debitrice, con pronuncia confermata dal Tribunale in sede di appello.
La debitrice proponeva ricorso per cassazione, contestando la pronuncia del tribunale nella parte in cui aveva omesso di considerare che le ordinanze di assegnazione rese all'esito di pignoramento presso terzi costituivano già titoli esecutivi per il recupero dell'imposta conseguente e necessaria, sicchè la duplicazione dei titoli esecutivi avrebbe dovuto ritenersi inammissibile.
La Corte ha accolto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui «laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa (salva esclusione espressa non opposta), il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti del credito assegnato, in difetto residuandone un'irripetibilità; per questa ragione sussiste difetto di interesse del creditore procedentea ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito soddisfazione in sede esecutiva» (Cass. n. 24571/2018; Cass. n. 4243/2020).
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |