Mediante l'accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore può conseguire soddisfazione della propria pretesa in sede esecutiva qualora contesti la dichiarazione, negativa o parzialmente tale, del terzo (o la stessa non sia stata resa).La riforma di cui alla legge 2 dicembre 2012, n. 228, ha completamente innovato il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo che, in precedenza, dava luogo ad un ordinario giudizio di cognizione piena ed esauriente, mentre ora è rimesso, sul modello delle controversie distributive, in primo luogo al giudice dell'esecuzione, che deciderà sullo stesso con ordinanza opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.