Inefficacia dell’accordo transattivo stipulato nell’ambito del piano di risanamento e note di variazione IVA

La Redazione
17 Gennaio 2023

Con il principio di diritto n. 1-2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in tema di note di variazione IVA ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972, con particolare riferimento al caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del commissario o committente assoggettato alla procedura di risanamento.

Fermo restando che sull'argomento è già intervenuta l'Agenzia con la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, con il nuovo principio di diritto n. 1-2023 viene analizzato il nuovo comma 5-bis dell'art. 26 del decreto IVA, relativo al caso in cui, successivamente all'emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte.

La norma richiama infatti il comma 1, ossia l'obbligo di emettere una nota di variazione in aumento. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento (v. circ. 20/E del 2021).

Nell'ipotesi di piano attestato pubblicato nel registro delle imprese, il legislatore ha voluto evitare di costringere i cedenti/prestatori, che si siano avvalsi della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, ad effettuare una variazione in aumento per la stessa operazione, se non a fronte del successivo pagamento del corrispettivo.

Come precisa l'Agenzia, «D'altronde, anche in ragione di un principio di economicità, a fronte dell'acclarato omesso pagamento da parte del cessionario/committente, che questi tramite il piano riconosce ed il professionista indirettamente attesta con successiva pubblicazione nel registro delle imprese, l'obbligazione iniziale rimane inadempiuta e l'eventuale risoluzione dell'accordo raggiunto in base al piano non muta tale aspetto, aprendo anzi alla possibilità di procedere ad una nuova variazione in diminuzione dopo quella in aumento.

Effetto che il legislatore economizza e riduce ad unità stabilendo, come detto, l'obbligo di una variazione in aumento solo a fronte del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo che ha costituito oggetto della precedente nota di variazione in diminuzione, eventualmente emessa».

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