TSO: si può sempre prescindere dal consenso informato del paziente?

Redazione Scientifica
18 Gennaio 2023

Si può intervenire con un trattamento sanitario obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente se sono presenti tre condizioni: l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti, l'esistenza di circostanze che non consentano di adottare idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.

La Suprema Corte ha affrontato il delicato tema del trattamento sanitario obbligatorio, chiarendone gli aspetti di risarcimento del danno derivante in caso di mancata prestazione del consenso informato da parte del soggetto sottoposto a tale procedura.

Il protagonista della vicenda, in occasione di una sua visita presso il Centro di Salute Mentale della sua città, veniva trattenuto, anche mediante l'utilizzo della forza pubblica, per essere sottoposto a un TSO ordinato dal sindaco del Comune e reso necessario dal disturbo delirante cronico di cui era affetto. Dopo un primo giudizio instaurato per ottenere il risarcimento dei danni, all'esito del quale il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del convenuto Comune, l'interessato intraprese una seconda azione giudiziale contro l'ASS competente e il Ministero dell'Interno. La domanda veniva questa volta rigettata in primo grado e anche successivamente dal Giudice di seconde cure che, rilevando la tardività della richiesta risarcitoria, respingeva nel merito il gravame.

L'uomo ricorreva quindi per la cassazione della sentenza d'appello, ritenendo erronea la dichiarata tardività della richiesta risarcitoria relativa al difetto di consenso informato. Premessa la trattazione del motivo riportato, richiamando i principi espressi per la prima volta dalla Cass. Civ. n. 7248/2018, la Suprema Corte ribadisce i seguenti confini entro cui si deve muovere ai fini del risarcimento con riguardo al consenso informato:

  1. Nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto;
  2. Nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli abbia impedito di accedere a più accurati e attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.

L'ospedalizzazione in regime di trattamento sanitario obbligatorio per un disturbo mentale costituisce «un evento intriso di problematicità, essendo associata ad una presumibile condizione di incapacità del paziente a prestare un valido consenso» e «nonostante, dal punto di vista normativo, un paziente sia considerato, secondo una visione dicotomica, capace oppure incapace, la realtà clinica suggerisce che possano esistere degli spazi di autonomia e libertà decisionale residui anche in pazienti sottoposti a TSO». Si rende quindi necessario un approccio di tipo multidimensionale «basato sulla valutazione, nel singolo paziente, della capacità di prestare consenso (mental capacity)» che «costituisce un terreno sul quale ricostruire, all'interno della relazione medico-paziente, un percorso di ripristino della capacità di prestare consenso alle cure».

In alcuni casi tuttavia, è possibile rinunciare alla prestazione del consenso da parte del paziente, prosegue la Cassazione enunciando il seguente principio di diritto:

«Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente, che può essere legittimamente disposto solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente possibile, sia pur compatibilmente con le condizioni cliniche, di volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente – ed ove queste lo consentano – per ottenere il consenso del paziente ad un trattamento volontario. Si può intervenire con un trattamento sanitario obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni:

  1. l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
  2. la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti;
  3. l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.

Avendo nel caso concreto, l'interessato, rifiutato gli interventi terapeutici proposti, sussistendo la presenza delle tre suddette condizioni, il ricorso viene rigettato.

(Fonte: Diritto e giustizia)

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