Le esenzioni da revocatoria fallimentare valgono anche per quella ordinaria?

Vincenzo Papagni
18 Gennaio 2023

Il decisum in rassegna pone al centro dell'attenzione la disciplina e l'ambito di applicabilità delle esenzioni dall'azione revocatoria fallimentare. In particolare, si tratta di stabilire se, le esenzioni de quibus, contemplate, appunto, dall'art. 67, comma 3, l. fall., siano applicabili, parimenti, alla revocatoria ordinaria, ancorché esercitata dal curatore fallimentare.

I giudici della Prima sezione civile di Piazza Cavour, con la sentenza n. 1147/2023, chiariscono che in tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall., trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore.

Il fatto. Il Tribunale di Perugia ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dalla Banca Omega avverso lo stato passivo del fallimento della Beta s.p.a., ammettendo al passivo in via chirografaria, anziché in grado ipotecario, un credito di oltre 150 mila euro a titolo di restituzione di un mutuo fondiario concesso alla società fallita da un pool di banche, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Il giudice perugino ha precisato che l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., non trova applicazione alla revocatoria ordinaria, essendo prevista soltanto per la revocatoria fallimentare, nell'ambito della quale costituisce un contrappeso alle agevolazioni probatorie accordate al curatore, e dovendosi altrimenti ritenere che la medesima esenzione spetti anche all'imprenditore in bonis convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Il giudice umbro, inoltre, ha rilevato che il credito azionato costituiva la quota spettante all'opponente nell'ambito di un mutuo dell'importo complessivo di 8.619.050,00 euro stipulato dalla società fallita con un pool di banche e garantito da ipoteca su un opificio industriale, nonché da un pegno in favore delle Banche Gamma e Ypsilon. Pur dando atto che l'importo erogato era stato utilizzato in gran parte per l'estinzione di esposizioni debitorie pregresse nei confronti di vari istituti di credito, tra i quali non figurava l'opponente, ha ritenuto che l'operazione, da valutarsi nel suo complesso, fosse finalizzata al pagamento soltanto di alcuni creditori, la cui posizione era stata rafforzata in pregiudizio di altri, mediante la concessione dell'ipoteca: ha evidenziato in proposito la situazione debitoria della Beta all'epoca della stipulazione del contratto, nonché il successivo aggravamento della stessa, aggiungendo che dai dati della Centrale dei Rischi e dall'analisi dei bilanci emergeva che lo stato di decozione era conoscibile da soggetti qualificati come gli istituti di credito fin dal 2006.

Premesso infine che la concessione d'ipoteca costituisce un atto dispositivo idoneo a determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale, ed esclusa l'applicabilità dell'art. 2901, comma 3, c.c., il Tribunale di Perugia ha ritenuto provato il pregiudizio arrecato agli altri creditori, affermando che la Banca non poteva non esserne consapevole, in quanto in grado di valutare i sintomi dello stato di dissesto, e ritenendo sussistente anche il requisito temporale prescritto dall'art. 2901 c.c. Ha concluso pertanto per l'ammissione al passivo del credito in via chirografaria, ritenendo non ostativo, a tal fine, il cosiddetto consolidamento breve dell'ipoteca, opponibile soltanto nel caso in cui lo scopo complessivo del negozio consista nel consentire al mutuatario l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione d'immobili.

Avverso il predetto decreto la Banca ha proposto ricorso per cassazione. In particolare, per quanto qui ci occupa, secondo il consolidato orientamento di legittimità va affermata l'inapplicabilità all'azione revocatoria ordinaria, ancorché esercitata dal curatore fallimentare, delle esenzioni contemplate dall'art. 67, comma 3, l. fall. (Cass. 378/2019; Cass. 4796/2020; Cass. 571/2021).

Tuttavia, gli odierni Giudici di legittimità, in considerazione delle finalità perseguite dal legislatore mediante la previsione delle singole fattispecie di esenzione, ravvisano nella soluzione adottata dai precedenti giurisprudenziali citati una risposta eccessivamente semplificata ad una problematica nella realtà assai complessa e variegata.

Ergo, le esenzioni da revocatoria fallimentare valgono anche per quella ordinaria.

Sotto il profilo letterale la formulazione letterale dell'art. 67, comma 3, l. fall. è ambivalente. Essa, a dispetto della collocazione della norma, inserita nella disciplina della revocatoria fallimentare, non autorizza conclusioni sicure né nel senso dell'applicabilità, né in quello dell'inapplicabilità delle esenzioni alla revocatoria ordinaria. Nell'ambito del medesimo articolo, alla generica formulazione del terzo comma, il cui riferimento all'azione revocatoria potrebbe testimoniare anche l'intento del legislatore di estenderne l'ambito applicativo ad entrambe le azioni, si contrappone infatti la specificità del quarto comma, che nell'escludere l'applicabilità della revocatoria all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario, fa puntuale riferimento alle «disposizioni di questo articolo», e quindi alla sola revocatoria fallimentare.

Sotto il profilo logico-sistematico, avuto riguardo alla ratio dell'art. 67, comma 3, l. fall., non possono esserci esclusioni. Le differenze tra la disciplina della revocatoria fallimentare e quella della revocatoria ordinaria non possono ritenersi idonee a giustificare l'esclusione dell'applicabilità alla seconda delle esenzioni previste per la prima, correndosi altrimenti il rischio di vanificarne l'efficacia, e quindi di impedire il perseguimento delle finalità avute di mira dal legislatore mediante l'introduzione della norma in esame.

Vi è un'evidente difficoltà di ricondurre ad unità le fattispecie di esenzione. Si osserva che, mentre alcune delle stesse (lett. a, b) mirano a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, evitando che il timore della revocatoria scoraggi altri operatori dall'entrare in rapporti con l'imprenditore in difficoltà, altre (lett. d, e, g) sono volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse, ed altre ancora trovano giustificazione nell'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela (lett. c, f).

Si è quindi prospettata la possibilità di dare al quesito riguardante l'ambito di operatività della norma in esame risposte differenziate, anche con riguardo alla revocatoria fallimentare, correlando l'applicabilità dell'esenzione alla categoria di atti cui si riferiscono le singole fattispecie: si è ritenuto, in particolare, che l'operatività del primo gruppo di esenzioni dovrebbe essere subordinata alla riconducibilità dell'atto alla normale gestione dell'impresa ed al compimento dello stesso con modalità ordinarie, con la conseguente inapplicabilità delle esenzioni agli atti di cui all'art. 67, comma 1, n. 1, mentre quella del secondo e del terzo gruppo andrebbe riconosciuta alle condizioni di volta in volta previste, e tale ragionamento è stato esteso anche alla revocatoria ordinaria, osservandosi che la sottrazione della stessa all'ambito di applicabilità della norma in esame comporterebbe la sostanziale elisione della portata.

In definitiva, non possono pertanto condividersi le conclusioni cui è pervenuto il decreto impugnato, nella parte in cui, pur avendo accertato che il credito fatto valere con l'istanza d'insinuazione al passivo traeva origine da un mutuo ipotecario concesso alla società fallita in esecuzione di un piano di risanamento dell'impresa stipulato con un pool di banche, ivi compresa la ricorrente, ha ritenuto revocabile la garanzia, in accoglimento dell'eccezione proposta dal curatore del fallimento, ed ha ammesso il credito al passivo in via chirografaria, escludendo l'applicabilità della esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., in considerazione dell'avvenuta proposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 66, l. fall. in combinato disposto con l'art. 2901 c.c.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it