Conversione decreto aiuti quater: le nuove modifiche del SuperbonusFonte: L. 13 gennaio 2023 n. 6
18 Gennaio 2023
La Legge 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione del d.l. n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) rende effettive tutte le ultime modifiche che riguardano a vario titolo le detrazioni fiscali (Superbonus) e il meccanismo di cessione del credito di cui rispettivamente agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.
In particolare, l'art. 9 della l. n. 6/2023 prevede:
Riduzione della percentuale.Confermata lariduzione della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento.
Unifamiliari. Il Legislatoreammette la proroga al 31 marzo 2023 quale termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
Terzo settore. L'agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
Contributi. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
Tempi di cessione del credito. Riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
Numeri di cessione del credito. L'articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni. In sintesi, come evidenziato dai tecnici in materia, con quest'ultima modifica salgono a 5 le cessioni disponibili: la prima libera o "jolly"; 3 cessioni al sistema bancario; una ulteriore cessione concessa alle banche verso i correntisti non consumatori.
Garanzie a favore delle banche. La disposizione contiene altresì una misura, anch'essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.
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