Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e tutela delle lavoratrici

Teresa Zappia
19 Gennaio 2023

Il DVR deve contenere anche i rischi, e le conseguenti misure preventive, relativi alla salute delle lavoratrici ed a ciò il datore è tenuto ogniqualvolta occupi personale di sesso femminile.

Può configurarsi il reato di cui all'art. 55, co. 4, D.lgs. n. 81, /2008 in relazione agli artt. 11, co. 1, D.lgs. n.151/2001 e 28, co. 2, lett. a), dello stesso D.lgs. 81/2008, qualora il datore non abbia elaborato un congruo DVR omettendo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, adducendone l'infertilità in ragione dell'età?

In linea generale il datore, avvalendosi della consulenza del RSPP, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il DVR previsto dall'art. 28 D.lgs. n. 81/2008.

Il contenuto qualificante e minimo di tale documento deve essere costituito, oltre che da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche dall'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.

L'art. 11, co. 1 D.lgs. n. 151/2001 – decreto espressamente richiamato dall'art. 28 prefato - prevede un'ulteriore ed aggiuntiva valutazione a carico del datore con riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici. La circostanza che i rischi non siano attuali, in quanto non vi sia tra il personale una donna in gravidanza, non esime il datore dalla valutazione imposta dal suddetto art. 11, dovendo egli comunque compilare il DVR considerando tutti i rischi ipotetici e le misure di prevenzione da adottarsi nel caso di gravidanza.

La Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che non è consentito derogare a tale previsione normativa adducendo una presunta infertilità del personale dipendente dovuta all'età, tenuto conto che per l'art. 6, co. 2, D.lgs. n. 151/2001 le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici, incluso quanto indicato all'art. 11 del medesimo decreto, si applicano anche nei casi di adozione o affidamento, il che ulteriormente conferma come la valutazione di quei profili di rischio vada comunque effettuata dal datore che occupi personale di sesso femminile.