La nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e le tutele dopo i recenti arresti della Consulta sull'art. 18 St. Lav.

Annachiara Lanzara
19 Gennaio 2023

La pronuncia in commento concerne un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, dichiarato illegittimo, viene annullato in ragione dell'accertata insussistenza del fatto alla base del recesso datoriale; tanto, dopo le sentenze della Consulta n. 59/2021 e n. 125/2022, che hanno dichiarato in parte incostituzionale il comma settimo dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Invero, ora la tutela applicabile al dipendente è quella di cui al quarto comma, dunque restituzione del posto e risarcimento fino a dodici mensilità.

Nel vigore della modifica al testo dell'art. 18 St. lav. introdotta dalla L. n. 92 del 2012, così come avvalorata altresì dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 125/2022, è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento, alla luce della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5, al fine di completare e rafforzare, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi; invero, con specifico riferimento al licenziamento intimato per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, è pacifico che il fatto che all'origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo debbano essere incluse tali ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore.