Il pasticcio della disciplina transitoria delle modifiche in tema di mediazione e negoziazione assistita
18 Gennaio 2023
Come è ormai noto la legge di bilancio (l. n. 197/2022) ha anticipato al 28 febbraio 2023, rispetto alla data, originariamente indicata nel d.lgs. n. 149/2022, del 30 giugno 2023, l'entrata in vigore della parte di tale decreto dedicata al processo civile.
L'anticipazione è stata realizzata dall'art. 1, comma 380, lett. c) della legge di bilancio, che ha apportato alcune modificazioni al d.lgs. n. 149/2022, sostituendo, in primo luogo, l'intero art. 35, che è inserito nella Sezione I del Capo V, dedicato alle Diposizioni transitorie, finanziarie e finali, e che contiene la disciplina transitoria in materia di processo civile.
In particolare, per quel che qui interessa, i due riferimenti alla data del 30 giugno 2023, che erano presenti nel testo originario del primo comma dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, sono stati sostituiti dai riferimenti alla data del 28 febbraio 2023.
Il testo così modificato risulta pertanto il seguente: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 (n.d.r. prima la data era quella del 30 giugno 2023) e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.”
L'art. 1, comma 380, lett. c) della legge di bilancio è intervenuto anche sull'art. 41 del d.lgs. n. 149/2022, che è inserito sempre nel capo V di tale testo normativo ma in una sezione diversa da quella concernente il processo civile, la seconda, dedicata alle “Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita”.
Tale norma contiene le disposizioni transitorie delle modifiche alla disciplina in tema di mediazione e di negoziazione assistita, rispettivamente al primo e al quarto comma, e le modifiche ad essa apportate dalla legge di bilancio sono le seguenti: 1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti «comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),»; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 »; 3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere e) e l),».
E' piuttosto evidente che questi ulteriori interventi miravano ad anticipare al 28 febbraio 2023 l'entrata in vigore, oltre che della disciplina di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 149/2022, anche di quella parte delle modifiche in tema di mediazione e negoziazione assistita, non espressamente menzionata dalla norma sopra citata (si tratta soprattutto della nuova disciplina in tema di mediazione in modalità telematica, delle modifiche agli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 28/2010, delle nuova disciplina sulle conseguenze per la mancata partecipazione alla mediazione e di tutte le modifiche in tema di negoziazione assistita, ad eccezione della nuove disposizione in tema di patrocinio a spese dello Stato).
Nel dossier del servizio studi di Camera e Senato relativo alla legge di bilancio si legge (pag. 17) che tali previsioni sarebbero efficaci dal 28 febbraio 2023 e si spiega che l'anticipazione della loro entrata in vigore è dovuta al fatto che esse non necessitano di decreti attuativi ma solamente di accorgimenti organizzativi.
Ora, è indubbio che quello fosse stato il proposito del legislatore e lo si desume anche dal fatto che all'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 149/2022 è stato aggiunto un comma (il 3-bis) per precisare che la disciplina di cui all'art. 8 si applica alle procedure pendenti proprio alla data del 28 febbraio 2023.
Quel proposito è però sorprendentemente fallito perchè all'autore del testo della norma in esame è sfuggito, forse per la premura dovuta ai ridottissimi tempi avuti a disposizione, che la data dell'entrata in vigore delle modifiche in tema di mediazione e negoziazione assistita, è fissata al 30 giugno 2023, rispettivamente dal primo e dall'ultimo comma dell'art. 41, che non sono stati interessati dall'art. 1, comma 380, lett. a) e c), della legge di bilancio.
Né la perseguita anticipazione può derivare dal primo comma dell'art. 35 del d. lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge di bilancio, e secondo il quale “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 …”, poiché questa previsione, come si è detto, si riferisce alla sola parte del d.lgs. n. 149/2022 riguardante il processo civile.
Inoltre essa fa espressamente salva qualsiasi previsioni dello stesso decreto legislativo da essa difforme, quali il primo e l'ultimo comma dell'art. 41 che hanno indubbiamente carattere speciale.
L'ufficio studi di Camera e Senato non ha tenuto conto, nella relazione sopra menzionata, di tali rilevanti profili e non ha nemmeno spiegato quale sia il dato normativo al quale poter ancorare la prospettata anticipazione cosicchè deve ritenersi che si sia limitato ad esplicitare quello che era l'intento della legge di bilancio.
Si può quindi affermare, alla luce delle superiori considerazioni, che la sola modifica in tema di mediazione la cui entrata in vigore è stata effettivamente anticipata dalla legge di bilancio al 28 febbraio 2023 è l'art. 8 del d.lgs. n. 149/2022, che prevede la responsabilita' contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche per la conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale per la sola ipotesi di negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.
C'è da chiedersi a questo punto quale sia allora il regime temporale di tutte le altre modifiche in tema di mediazione e negoziazione assistita contenute nel d.lgs. n. 149/2022.
Ebbene, secondo una tesi (si veda il dossier dell'ufficio studi del Cnf del 6 gennaio 2023, relativo a Anticipazioni e proroghe in materia di giustizia civile l. n. 197/2022, Legge di bilancio 2023 d.l. n. 198/2022, c.d. Milleproroghe) si applicheranno tutte alle procedure promosse dopo il 30 giugno 2023.
In realtà la conclusione pare dover essere diversa.
Infatti occorre considerare che l'art. 1, comma 380, ha finito per confermare l'entrata in vigore, al 30 giugno 2023, delle sole norme in esso espressamente citate con la conseguenza che, per quelle non menzionate, è venuta a mancare la previsione della data della loro entrata in vigore.
Non resta quindi che constatare, con una certa amarezza, come l'intervento abbia realizzato una vera propria eterogenesi dei fini. |