Il giudicato penale si forma quando le decisioni del giudice diventano irrevocabili. Con l'irrevocabilità, le decisioni penali acquistano infatti efficacia esecutiva producendo effetti preclusivi sia endoprocessuali che extraprocessuali. Il più importante degli effetti preclusivi è costituito dal divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem), quale effetto tipico del giudicato, il quale vale perciò ad identificare il provvedimento che abbia assunto i caratteri della irrevocabilità e dell'esecutività.L'art. 648 c.p.p. regola la irrevocabilità delle sentenze emesse in giudizio e dei decreti penali di condanna, disciplinando tre casi.Sancisce (primo caso) che sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non é ammessa impugnazione diversa dalla revisione (art. 648, comma 1, c.p.p.). Se l'impugnazione è ammessa, stabilisce (secondo caso) che la sentenza è irrevocabile (a) quando è inutilmente decorso il termine per proporre il gravame, (b) o quello per impugnare l'ordinanza che lo dichiara inammissibile o, nel caso in cui sia stato proposto il ricorso per cassazione, (c) dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso (art. 648, comma 2, c.p.p.). Infine prevede (terzo caso) che il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre l'opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile (art. 648, comma 3, c.p.p.). Tuttavia esistono provvedimenti che acquistano efficacia esecutiva indipendentemente dall'irrevocabilità della pronuncia, tra questi le condanne esecutive, non definitive, in materia di restituzione e di risarcimento del danno ( artt. 540, comma 1, e 605 c.p.p. ). Siccome è l'irrevocabilità che rende “giudicato” la decisione, il dictum può essere inciso unicamente per via di eccezioni (revisione, art. 629 c.p.p. , abolitio criminis, art. 673 c.p.p., applicazione del concorso formale o della continuazione, art. 671 c.p.p. ).