Decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto e superamento dell'intangibilità del giudicato della CGUE

Redazione Scientifica
19 Gennaio 2023

Il Tribunale di Milano prova a offrire una prima possibile risposta a come debbano in concreto essere attuati nell'ordinamento nazionale i principi sanciti dalla CGUE nella detta sentenza del 17 maggio 2022 in punto di superamento del giudicato implicito in caso di decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, mentre si attende il sollecitato pronunciamento della Corte di legittimità a Sezioni Unite.

Il principio dell'intangibilità del giudicato civile, sancito dall'art. 2909 c.c., non è più un principio assoluto e insuperabile: secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza e altri), in determinati casi e ricorrendo determinate condizioni, il giudicato relativo a decreto ingiuntivo non opposto non è opponibile al debitore ingiunto e può e, anzi, deve essere superato dal giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi di ordine pubblico posti dagli art. 6 e 7 dir. 93/13/CE e del principio di effettività di cui all'art. 47 Carta dei Diritti fondamentali dell'UE.