L'installazione della fibra ottica in condominio tra interventi legislativi e limitazioni della proprietà privata

Ivan Meo
19 Gennaio 2023

La normativa che si è sviluppata nel corso dell'ultimo decennio, in merito all'installazione reti di comunicazione elettronica e dei servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga, ha fatto divenire il condominio un “gestore dell'infrastruttura fisica”, inserendo un'ampia gamma di limitazioni sulle unità immobiliari e sulle parti comuni che incidono, direttamente ed indirettamente, sul godimento delle stesse limitandone la sua utilizzabilità e sulla destinazione di tali beni. Infatti, una serie di interventi legislativi hanno, di fatto, “compresso” i diritti dei singoli condomini.
Il quadro normativo

Le nuove tecnologie per la trasmissione dei dati, attraverso i collegamenti in fibra ottica, se da un lavoro offrono grandi vantaggi per le nostre abitazioni, hanno alimentato alcune questioni sotto il profilo dei rapporti tra condominio e gestori in perenne ricerca di spazi condominiali per le installazioni di nuove infrastrutture.

La “rivoluzione tecnologica” è stata oggetto, nel corso dell'ultimo decennio, di numerosi interventi normativi fino ad arrivare alla emanazione alle Linee Guida dell'AGCOM che hanno rappresentato il momento più critico della disciplina. In un'ottica di chiaro favore verso le nuove tecnologie, importanti anche all'interno dei condomini, visto anche il momento storico che stiamo vivendo (Dad e smart working per esempio), diventa altrettanto importante diventa ancora più importante garantire i diritti dei singoli condòmini.

Pur nel riconoscimento della ratio legis, contenuta nei diversi provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel corso di questo decennio, non può però negarsi che alcune norme contenute in alcuni testi normativi contengono alcune criticità, soprattutto laddove comprimono l'assolutezza del diritto di proprietà ed destituiscono la funzione dell'assemblea condominiale a favore dell'installazione dei cavi di fibra.

Breve excursus legislativo

Inizialmente, il legislatore aveva emanato due provvedimenti: la l. 6 agosto 2008, n. 133 e la l. 18 giugno 2009, n. 69. Quest'ultima, conteneva per la prima volta, una normativa specifica riguardante programmi di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare “l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese”. L'intento legislativo era di ridurre il divario digitale, mediante una serie di semplificazioni procedurali ed alleggerendo adempimenti ed autorizzazioni al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, connessioni wireless e nuove tecnologie di connessione. Per tali ragioni, fu previsto uno specifico “pacchetto tlc” che aveva come finalità principale lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni in fibra ottica e la diminuzione del divario digitale del territorio nazionale.

Di opere inerenti il cablaggio all'interno di edifici ritorna ad occuparsi il nostro Legislatore con il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, dove all'art. 2, comma 15, stabiliva che: “gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza”.

Il d.l. 25 giugno 2008, n. 112 richiama il precedente d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 - denominato “Codice delle comunicazioni elettroniche” - ove all'art. 90, comma 1, statuiva che: “gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”, mentre l'art. 91, conteneva vere e proprie “limitazioni legali della proprietà”, tra cui si segnalano:

  1. negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario;
  2. il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto;
  3. i fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione;
  4. il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra;
  5. nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario non é dovuta alcuna indennità;

l'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

La “liberalizzazione” della fibra ottica
Successivamente, con il decreto “Destinazione Italia” (d.l.

23 dicembre 2013, n. 145), si sono introdotte una serie di ulteriori novità afferenti il settore digitale. Precisamente il legislatore dedica due commi (4-

bis

e 4-

ter

), aggiunti all'art. 6 rubricato: “Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale”.

Relativamente all'introduzione della banda larga all'interno degli edifici si mira a snellire la burocrazia degli scavi e i permessi. Infatti, per lo scavo, installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni viene richiesta un'istanza unicaai sensi dell'art. 88 del Codice di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

Il comma 2 apre la possibilità di interventi normativi più ampi, a favore degli operatori. Prevede, infatti, un futuro decreto del ministero dello Sviluppo economico, in concerto con il ministero Infrastrutture e Trasporti, “per ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate” con il Regolamento Scavi. Questo, “al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga nel territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale”.

Con la pubblicazione del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 (c.d. Decreto fibra ottica), in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il condominio, è stato inteso dal Legislatore come “gestore dell'infrastruttura fisica”, e deve consentire l'accesso per l'installazione della rete di comunicazione ad alta velocità. La ratio del provvedimento è quello di recuperare quel gap nella connettività e nell'utilizzo delle reti internet che ci vede arretrati rispetto ad altri paesi dell'Unione europea. Per tali motivi il c.d. “Decreto fibra” mira a facilitare l'installazione di queste reti promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un'infrastrutturazione nuova ed efficiente con abbattimento dei costi, e dettando i requisiti minimi anche per le opere civili necessarie.

Tra i punti salienti del decreto inerenti le infrastrutture necessarie, l'art. 8 stabilisce che: “i proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), o che ne vengano comunque dotati in una fase successiva, hanno il diritto (e se richiesto anche l'obbligo) di evadere le richieste di accesso presentate dagli operatori di rete, secondo i termini e le condizioni eque e non discriminatorie (anche relativamente al costo)”.

Il Decreto “Fibra Ottica” ha inoltre aggiunto l'art. 135-bis al d.p.r. n. 380/2001, prevedendo una serie di norme sulle installazioni all'interno delle infrastrutture condominiali. Si prevede che tutti gli edifici di nuova costruzione, la cui autorizzazione edilizia sia posteriore al 1° luglio 2015, siano “equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete”.

Ma non solo: “tutti gli edifici di nuova costruzione” sempre con domande di autorizzazione edilizia post luglio 2015 dovranno anche essere “equipaggiati di un punto di accesso (il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga)”. Lo stesso obbligo vale anche per “opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire”. Gli edifici equipaggiati secondo quanto previsto da questa norma potranno beneficiare di una “etichetta volontaria e non vincolante di edificio predisposto alla banda larga”, che sarà rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti individuato secondo le leggi vigenti.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche

Il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, introdotto dal d.lgs. n. 207/2021, interviene ulteriormente a modificare gli aspetti che riguardano la semplificazioni per la posa della fibra limitando i poteri del proprietario dell'immobile e del condominio in merito alla posa della fibra o al montaggio delle rispettive antenne.

Sempre nell'ottica della digitalizzazione il provvedimento prevede che gli edifici costruiti a partire dal 1° gennaio 2022, o comunque con domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo quella data, dovranno essere dotati di un equipaggiamento digitale che ne attesterà la predisposizione alla banda larga. Riceveranno di conseguenza una sorta di etichetta di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.

Sotto l'aspetto più condominiale le novità rilevanti sono principalmente tre:

  • condomini e proprietari di casa non potranno più opporsi a cablaggi e antenne limitatamente al passaggio di fili o cavi senza appoggio in quanto non vi sarà più bisogno del consenso del proprietario, “sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto“;
  • il proprietario o il condominio non potrà opporsi “all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini“;

il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, dovranno consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica.

Le Linee guida AGCOM 2021: chi tutela i condomini?

Successivamente all'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'AGCOM ha diramato un comunicato stampa, datato 4 marzo 2021, con cui ha annunciato di aver adottato le “Linee guida in materia di accessi ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica”.

Le Linee Guida rientrano in una serie di iniziative volte a semplificare la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla diffusione della fibra ottica, nell'ambito degli obiettivi strategici individuati dalla Commissione Europea nel Digital Compass 2030.

Di fondamentale importanza, per la sua portata innovativa, è l'art. 2 che dispone quanto segue:

  • lo sviluppo della rete in fibra ottica comporta svariati tipi di intervento nella proprietà privata con passaggio e appoggio di fili, cavi, tubature, elementi di rete, supporti;
  • se non è già presente un impianto in fibra ottica nell'edificio, agli interventi fatti nelle aree esterne all'immobile si aggiunge la necessità di accesso alle parti comuni dell'edificio e all'infrastruttura fisica per il passaggio dei cavi in fibra ottica nella colonna montante e negli sbracci orizzontali;
  • non è necessario convocare assemblee condominiali per avviare la cablatura.

Se, da un lato, i tecnici in materia hanno definito tale intervento un contributo importante per dare chiarezza interpretativa e certezze di comportamento ai cittadini, ai condomini e alle aziende al fine di favorire la massima connettività veloce ed efficiente, va però messo in evidenza come l'aspetto importante di queste linee guida concerne l'autorizzazione ai lavori: non è necessario, in ragione di quanto già previsto dalla normativa vigente, procedere a convocare assemblee condominiali per avviare la cablatura. Pertanto, ci pare di poter dire, che nelle Linee Guida si scorgono interpretazioni e attuazioni “al limite”.

All'indomani della pubblicazione del provvedimento, si pensava che tale norma, oggetto di numerosi rilievi critici, potesse essere modificata nel tempo oppure interpretata in senso conforme alla tutela del diritto di proprietà, invece l'art. 2 delle linee guida riconferma l'impianto normativo del Decreto Fibra e prevede che, per poter raggiungere la terminazione di rete del cliente, sono possibili diverse tipologie di intervento nella proprietà privata con passaggio e appoggio di fili, cavi, tubature, elementi di rete, supporti, concludendo, infine, che, in base alla normativa vigente, non è necessario convocare l'assemblea per stabilire l'inizio dei lavori di cablatura. Questo significa che la corsa verso la conquista tecnologica degli edifici non conosce ostacoli, dal momento che l'intento dichiarato è quello di velocizzare la realizzazione di una copertura FTTH (Fiber To The Home) sia nelle “aree bianche”, sia per le “aree nere e grigie” del Paese. Il quadro normativo riepilogato appare sempre più vincolante, nei confronti dei privati proprietari di unità immobiliari, come anche i condomini di edifici.

Verso la “Gigabit Society”

La prima fase per lo sviluppo della banda ultra larga, analizzata nei precedenti paragrafi, non è altro che il presupposto essenziale per lo sviluppo del 5G, che è già in corso nel Paese grazie anche all'intervento pubblico. Non a caso sono state svolte e concluse le gare per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il 5G nel quadro della strategia per la crescita digitale 2014-2020, realizzabile sia con risorse nazionali che dell'Unione europea.

In tale contesto ricordiamo ulteriori provvedimenti:

  • il d.l. 1°marzo 2021, n. 22 con cui è stato istituito il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) che coordina la governance della Strategia italiana per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese;
  • Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
  • decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 settembre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 13 dicembre 2022, in vigore dal 28 dicembre 2022) integra e rettifica il decreto n. 37/2008 aggiornandolo rispetto agli obblighi di previsione delle infrastrutture fisiche multiservizio (art. 135-bis del T.U. dell'Edilizia). Il nuovo d.m. amplia il campo di applicazione del d.m. n. 37/2008, inserendo gli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica. Inoltre, affida al responsabile tecnico dell'impresa,la responsabilità per “l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Al termine dei lavori, il responsabile tecnico dell'impresa rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide Cei 306-2, Cei 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati in cui sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. Infine, tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di agibilità.

Ma non solo, a conclusione di questo quadro riepilogativo, vanno anche evidenziati alcuni recenti interventi volti alla semplificazionedella procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

  • il d.l. n. 21/2022 ha previsto la semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non sia necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche(art. 7-septies);
  • d.l. n. 36/2022, l'art. 32 introduce il divieto ulteriori oneri per la modifica o lo spostamento di opere o impianti necessaria per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche e le semplificazioni per i lavori di scavo per la realizzazione delle reti;
  • d.l. n. 50/2022, l'art. 30-bis ha esteso la possibilità di esproprio, prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, anche agli impianti e alle opere già realizzati su beni immobili che siano detenuti dagli operatori in virtù di contratti privati.
In conclusione

La nuova Strategia italiana per la Banda Ultra Larga “Verso la Gigabit Society” è strettamente connessa ai finanziamenti del PNRR. Infatti, la realizzazione degli interventi finanziati, è pari 6,7 miliardi di euro con il PNRR. Gli obiettivi nella Strategiasono:

  • il raggiungimento della copertura dell'intero territorio nazionale con la connettività a 1 Gbit/s entro il 2026;
  • lo stimolo alla domanda di connettività ad alta velocità per le famiglie.

Infine, il 13 ottobre 2022, alla Camera dei Deputati, è stata presentata la Proposta di legge costituzionale n. 327/2022che intende modificare l'art. 21 Cost., in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet. La finalità delle proposta di legge è quella di creare un diritto all'accesso alla rete internet, più precisamente, una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche. Tale servizio universale deve essere garantito dalle istituzioni tramite investimenti, politiche sociali ed educative, al pari di quanto già avviene con riferimento all'accesso all'istruzione, in attuazione a quanto già previsto dall'art. 117 Cost.

Riferimenti

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