Pacchetti all inclusive e vacanza rovinata: responsabilità dell’agenzia di viaggi e del tour operator

20 Gennaio 2023

La Suprema Corte torna a pronunziarsi sulla questione della responsabilità dell'agenzia di viaggi e del tour operator nel caso di c.d. pacchetto turistico tutto compreso, distinguendolo dal caso di contratto di intermediazione o di organizzazione del viaggio. La Cassazione ricostruisce le fattispecie e la relativa disciplina alla luce del codice del consumo e del previgente d.lgs. n. 111/1995, applicabili ratione temporis.

Il caso. Dopo aver acquistato un pacchetto turistico all inclusive per il soggiorno in un villaggio turistico, un'intera famiglia, dopo solo due giorni dall'arrivo, vengono colpiti da gastroenterite e ricoverati nell'ospedale locale; a seguito viene accertato che anche altri 20 ospiti del medesimo villaggio erano stati ricoverati per i medesimi disturbi intestinali, causati da cibi o bevande consumati nel villaggio.

A seguito di ciò, i genitori (in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli) evocavano in giudizio l'agenzia di viaggi e il tour operator per ottenere il risarcimento dei danni conseguenza dell'inadempimento del contratto di compravendita del pacchetto turistico.

La Corte di Appello, in riforma della sentenza di prime cure, aveva rigettato la domanda, ritenendo che l'organizzatore e il venditore siano tenuti solo all'adempimento delle rispettive obbligazioni, per cui l'agenzia di viaggi non risponde dell'eventuale inadempimento del tour operator o dei singoli fornitori dei servizi del pacchetto.

Nel caso di specie, l'agenzia di viaggi si era limitata a vendere il pacchetto in esecuzione del mandato professionale, non rientrando nei suoi obblighi professionali la verifica o la sorveglianza sui servizi offerti dal tour operator o dai singoli fornitori.

La Cassazione censura fermamente la decisione, perché disattende la figura peculiare del “pacchetto tutto compreso” e non la distingue dal contratto di intermediazione di viaggio.

L'art. 93 del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005, in cui era confluito il precedente art. 14 d. lgs. n. 111/1995) applicabile ratione temporis stabiliva al primo comma che «Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile».

Il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” si distingue dal contratto di intermediazione di viaggio di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970 (resa esecutiva in Italia con l. n. 1084/1977), in quanto spicca la finalità turistica, che ne permea e connota la causa concreta (Cassazione civile sez. III, 2 marzo 2012, n. 3256; Cassazione civile sez. III, 24 aprile 2008, n. 10651; Cassazione civile sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315).

Il contratto di viaggio all inclusive (pacchetto turistico o package) è diretto a realizzare l'interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali e qualificano la causa e il contratto stesso.

Quindi l'organizzatore e il venditore devono operare con la diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, per soddisfare l'interesse creditorio dell'acquirente il pacchetto. Così si evidenzia la differenza dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, in base al quale un operatore turistico professionale si obbliga verso corrispettivo a procurare uno o più servizi di base (trasporto, albergo, etc.) per l'effettuazione di un viaggio o di un soggiorno.

Rispetto a quest'ultimo, le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione con applicazione in particolare della disciplina del trasporto ovvero - in difetto di diretta assunzione da parte dell'organizzatore dell'obbligo di trasporto del cliente - del mandato senza rappresentanza o dell'appalto di servizi.

Nel contratto di viaggio vacanza all inclusive, invece, la pluralità di servizi ed accessori connota proprio la finalità turistica del contratto nella loro unitarietà funzionale.

Si tratta di un'obbligazione di risultato nell'ambito del rischio di impresa (e nel rischio connaturato nell'avvalersi di terzi) nei confronti dell'acquirente e, pertanto, sussiste la responsabilità solidale (si veda anche Cassazione civile sez. III, 3 dicembre 2009, n. 25396 e Cassazione civile sez. III, 6 luglio 2018, n. 17724). Rispondono ex artt. 1228 e 2049 c.c. anche per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni effettuate dai prestatori di servizio di cui si avvalgono, fermo il diritto di rivalsa.

La Suprema Corte, poi, ribadisce l'importanza della causa in concreto e della finalità turistica, evocando la differenza tra impossibilità sopravvenuta della prestazione (per cui diviene ineseguibile) dall'impossibilità di utilizzazione della prestazione (astrattamente possibile): non realizzando lo scopo perseguito dalle parti, implica il venir meno dell'interesse creditorio.

In senso contrario, si registra Cassazione civile sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 3150, secondo cui «L'espressione «secondo le rispettive responsabilità» riportata all'art. 43, comma 1, d.Lgs. n. 79 del 2011, (nel testo applicabile ratione temporis, e cioè anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 62 del 2018) significa che l'intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o "agenzia di viaggi", secondo l'espressione più diffusa nella prassi) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad es., scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.

L'intermediario (o venditore che dir si voglia), invece, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate».

Ed ancora. Cassazione civile sez. II, 24 novembre 2020, n. 26694: «In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile».

L'espressione usata dal legislatore nell'art. 14 d.lg. n. 111/1995 «secondo le rispettive responsabilità» indica chiaramente che agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico, l'agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, ed il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso da quegli con il cliente finale.

L'assenza della solidarietà passiva tra agente e tour operator esclude che il primo possa esercitare nei confronti del secondo l'azione di regresso prevista dall'art. 1299 c.c.

La sentenza in esame ha il pregio di delineare la differenza tra due tipologie di contratto (il contratto di viaggio all inclusive il contratto di intermediazione di viaggio), valorizzando la causa concreta dedotta in contratto, in un'ottica di unitarietà funzionale, l'interesse e la tutela del consumatore-viaggiatore, riconducendo ad una visione unitaria la responsabilità dell'organizzatore e del venditore nelle rispettive obbligazioni contrattuali

Già Cassazione civile, sez. III, 23 aprile 2020, n. 8124 aveva ritenuto che «L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'C (emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs n. 206/2005) è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.

L'organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, infatti, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato […] e non è correlata a un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione».

Tra le ultime decisioni di merito conformi alla sentenza in esame, Trib. Torino sez. III, 6 ottobre 2022, n. 3882 per il tour operator; Trib. Cassino sez. I, 21 febbraio 2022, n.242.

Tuttavia, probabilmente la questione non è ancora interamente risolta.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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