Riforma processo civile: forme e termini della costituzione in appello della parte convenuta

Sergio Matteini Chiari
20 Gennaio 2023

Il contributo si concentra sulle novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 in tema di modalità di costituzione in appello della parte convenuta e sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio, che ha novellato la disciplina transitoria dettata dall'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022.
Inquadramento

Le disposizioni del codice di rito relative alla costituzione della parte convenuta nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale sono state parzialmente modificate dal d.lgs. n. 149/2022 (in seguito: Riforma).

Il riferimento è agli artt. 166 e 167 c.p.c., aventi ad oggetto forme (contenuti e caratteri della comparsa di risposta) e termini (deposito della comparsa almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione) della costituzione in giudizio della parte convenuta.

L'art. 347 del codice di rito, rubricato «Forme e termini della costituzione in appello» è rimasto esente da modifiche ad opera del d.lgs. citato; esso dispone che nel giudizio di appello devono essere osservate le forme ed ottemperati i termini previsti per i procedimenti innanzi al Tribunale.

L'art. 343 c.p.c., rubricato «Modo e termine dell'appello incidentale», dispone in forza della modifica introdotta dal d.lgs. più volte citato, che il deposito della comparsa con l'appello incidentale deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello o a norma dell'art. 349-bis, comma 2, dello stesso codice.

Ad un primo esame, sembra che, all'atto della stesura del d.lgs. n. 149/2022, sia mancato coordinamento fra tutte le suddette norme, in particolare per quanto attinente alla specificazione dei termini.

Impugnazioni. Disciplina transitoria

Ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 149/2022 (come modificato dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197/2022), le disposizioni del d.lgs. medesimo, salvo che sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

In particolare, le norme in materia di appello (capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di rito), come modificate dal d.lgs. citato, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

Qualora il gravame sia proposto con atto di citazione, occorrerà fare riferimento al momento in cui la notifica si sia perfezionata per il destinatario.

Qualora il gravame sia proposto con ricorso, occorrerà fare riferimento al momento di deposito del ricorso medesimo.

Forme e termini della costituzione in appello. Art. 347 c.p.c.

L'art. 347 c.p.c., il cui testo non è stato in alcun modo modificato dalla Riforma, dispone che la costituzione in appello «avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale».

Per ciò che concerne la costituzione della parte appellata, è “esplicito” il richiamo agli artt. 166 e 167 c.p.c., il primo afferente sia ai termini che alle forme della costituzione e il secondo unicamente alle forme della stessa.

Nell'attuale formulazione, valevole per i procedimenti instaurati sino al 28 febbraio 2023 (v. art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197/2022), l'art. 166 stabilisce che la costituzione del convenuto deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.

Nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 (art. 3, comma 12), valevole per i procedimenti instaurati a decorrere dal 1° marzo 2023, la medesima norma statuisce che «il convenuto deve costituirsi … almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa … ».

Di conseguenza, stando al “generico” richiamo effettuato dall'art. 347 c.p.c. a forme e termini dei procedimenti innanzi al tribunale, la costituzione nella sede di appello (nei casi di gravame avverso sentenze depositate a decorrere dal 1° marzo 2023) da parte di colui nei cui confronti il gravame sia stato proposto dovrebbe avvenire almeno settanta, e non più almeno venti, giorni prima della fissata udienza di comparizione.

Modi e forme dell'appello incidentale. Art. 343 c.p.c.

Nell'attuale formulazione, l'art. 343, comma 1, c.p.c., stabilisce che l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.

Nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 (art. 3, comma 26), la stessa norma dispone che l'appello incidentale va proposto, «a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis».

Brevi osservazioni sui termini di costituzione in appello della parte nei cui confronti sia stato proposto gravame

Ad un primo esame, sembra potersi ritenere che, in occasione della stesura del d.lgs. n. 149/2022, sia mancato coordinamento fra tutte le norme citate nei precedenti paragrafi (in particolare: artt. 166, 343 e 347 c.p.c.), obliandosi che le modifiche apportate all'art. 166 c.p.c. avrebbero inciso anche sul successivo 'art. 347 (ove è rimasto inalterato il «generico» rinvio alle forme ed ai termini del procedimento davanti al tribunale), innalzando da «almeno venti» ad «almeno settanta» giorni la distanza temporale tra la costituzione e l'udienza di comparizione.

È da ritenere che il richiamo fatto dall'art. 347 alle «forme ed ai termini per i procedimenti davanti al tribunale» debba essere limitato alle «forme», mentre per quanto riguarda i «termini» ci si debba riferire a quanto originariamente previsto dall'art. 166.

Supporto a tale opinione può essere tratto dalla considerazione che la determinazione del termine di costituzione del convenuto in primo grado in almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata con l'atto di citazione appare rispondente alle «esigenze processuali» derivanti dai disposti degli artt. 171-bis (incombenze – verifiche preliminari - attribuite al giudice istruttore) e 171-ter (esercizio di facoltà – memorie integrative – delle parti), entrambi introdotti dal d.lgs. n. 149/2022 (art. 3, comma 12) e non operativi in sede di gravame.

D'altra parte, qualora si volesse opinare diversamente, si dovrebbe ritenere che, laddove la comparsa di costituzione in appello contenga unicamente difese ed eventuali eccezioni, la stessa dovrebbe essere depositata almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, mentre, laddove la comparsa contenga appello incidentale, la medesima dovrebbe essere depositata almeno venti giorni prima della suddetta udienza, salvo voler pensare che due debbano essere le comparse quando si abbia in animo di proporre appello incidentale, la prima, con le ordinarie difese, da depositare almeno settanta giorni prima dell'udienza e la seconda (integrativa della prima), con l'appello incidentale, almeno venti giorni prima dell'udienza medesima; il che potrebbe qualificarsi alquanto «singolare».

Onde dirimere qualsiasi questione ed evitare l'insorgere di gravi “inconvenienti” (intempestività della costituzione, eventuali decadenze etc.) si prospetta necessario, non semplicemente opportuno, l'immediato intervento chiarificatore del legislatore.

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