Giudicato da decreto ingiuntivo non opposto: quando è superabile?Fonte: Trib. Udine , 11 agosto 2022
23 Gennaio 2023
Massima
Il giudicato da decreto ingiuntivo non opposto è (sulla base di Corte di giustizia, 17 maggio 2022, CC- 693/19 e 831/19, SPV Project 1503 Srl e Banco di Desio e della Brianza SpA) superabile solo nel caso in cui il titolo esecutivo azionato sia un decreto ingiuntivo (e pure ove tale decreto sia stato opposto, ma in sede di opposizione non vi sia stata esplicita statuizione quanto alla abusività/mancata abusività delle clausole contrattuali) e solo nel caso in cui si deduca la violazione della disciplina prevista dall'ordinamento eurounitario in favore del consumatore. Il caso
Sulla base di un decreto ingiuntivo oggetto di opposizione tardiva dichiarata inammissibile la società Alfa s.r.l. pignora la quota indivisa di un bene immobile della propria debitrice Tizia, fideiubente della debitrice principale, Zeta s.r.l. A tale procedura viene riunita altra espropriazione avente ad oggetto il medesimo bene; procedura radicata dalla Beta s.p.a. nei confronti dell'altra comproprietaria, Sempronia. Tizia propone opposizione all'esecuzione (chiedendone la sospensione) deducendo: - il difetto di titolarità del credito; - il proprio status di fideiussore-consumatore e la vessatorietà di alcune clausole contenute nel contratto di fideiussione in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo; - la nullità della fideiussione, contenente clausole “espressione di un'intesa lesiva della libera concorrenza”. Alfa s.r.l. chiede il rigetto dell'istanza di sospensione deducendo, tra l'altro, l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
Il giudice dell'esecuzione, qualificata Tizia come consumatrice, ritiene esistenti nel contratto di fideiussione clausole di deroga agli artt. 1955 e 1957 c.c. (vessatorie ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) d. lgs. n. 206/2005).
Verificato che la creditrice ha agito nei confronti di Zeta s.r.l. dopo anni dalla scadenza delle obbligazioni gravanti sulla medesima debitrice principale, ritenuto azionato in sede esecutiva un decreto ingiuntivo non opposto e richiamata la decisione della Corte di giustizia, 17 maggio 2022 (procedimenti riuniti CC-693/19 e 831/19), il giudice sospende l'esecuzione sulla base della “ragione più liquida” (la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) e, assegnato termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del procedimento di opposizione, condanna la parte opposta al pagamento delle spese della fase camerale del giudizio di opposizione.
Avverso l'ordinanza di sospensione Alfa s.p.a. propone reclamo deducendo, tra l'altro: - che, a dispetto di quanto osservato dal giudice dell'esecuzione, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Tizia era stato opposto (con conseguente inapplicabilità della richiamata sentenza della Corte di giustizia); - che, al momento della conclusione della fideiussione, Tizia aveva taciuto la propria qualità di consumatrice e che, pertanto, tale qualità non poteva più invocare solo dopo l'inizio dell'esecuzione, pena la violazione del dovere di buona fede; - che la nullità di alcune clausole della fideiussione non comporta la nullità dell'intero contratto; - che, essendo stata la sospensione fondata sull'innovativo principio affermato dalla citata, recente decisione della Corte di giustizia, non può ritenersi giustificata la condanna al pagamento delle spese di lite. La questione
Quale è il campo di applicazione del principio della superabilità del giudicato da decreto ingiuntivo non opposto affermato dalla sentenza Corte di giustizia, 17 maggio 2022, CC- 693/19 e 831/19, SPV Project 1503 Srl e Banco di Desio e della Brianza SpA? Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale di Udine in composizione collegiale conferma l'ordinanza reclamata alla luce della medesima ragione più liquida posta già dal giudice dell'esecuzione alla base della disposta sospensione dell'espropriazione.
Premessa la natura di fonte del diritto delle decisioni della Corte di giustizia, il Tribunale osserva che la sentenza del 17 maggio 2022 è destinata a trovare applicazione nel solo caso in cui il titolo esecutivo azionato sia un decreto ingiuntivo (e pure ove tale decreto sia stato opposto, ma in sede di opposizione non vi sia stata esplicita statuizione quanto alla abusività/mancata abusività delle clausole contrattuali) ed in sede di esecuzione sia invocata la tutela prevista dall'ordinamento eurounitario in favore del consumatore.
Ne discende che, per un verso, è infondato il motivo di reclamo relativo alla proposta opposizione -tardiva- del decreto ingiuntivo (atteso che tale opposizione è stata, in via definitiva, dichiarata inammissibile, sì che non v'è stato alcun esame del merito della controversia) e che, per altro verso, non è possibile superare il giudicato da decreto ingiuntivo per far valere una doglianza estranea alla tutela consumeristica quale è quella relativa alla “nullità delle clausole della fideiussione conformi al modulo contrattuale predisposto dall'ABI”. Tale nullità, infatti, afferisce alla disciplina della concorrenza (che è distinta, pur se -per taluni aspetti- contigua a quella consumeristica), sì che la consumatrice “non può far valere con l'opposizione all'esecuzione la nullità delle clausole della fideiussione conformi agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, se non nei limiti in cui tali clausole siano anche vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.lgs. 206 del 2005”.
Valutata come pacifica la qualità di consumatore della fideiubente (madre del legale rappresentante di Zeta s.r.l. -alla quale società Tizia non era funzionalmente legata), il Collegio esclude pure che possa attribuirsi rilievo al fatto che la garante abbia invocato la propria qualità di consumatore solo dopo l'instaurazione dell'esecuzione. Tanto considerato che (come affermato dalla sentenza del 17 maggio 2022 della Corte di giustizia) le norme a tutela del consumatore vanno applicate anche d'ufficio ed indipendentemente dal fatto che il consumatore abbia consapevolezza della sua qualità.
Ritenuta esistente una clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) d. lgs. n. 206/2005 e, pertanto, nulla ex art. 36 del codice del consumo) e verificato il concreto maturare della decadenza prevista dalla norma del codice civile da ultimo citata (norma da applicare in conseguenza della nullità della clausola), il Tribunale rigetta il reclamo nella parte in cui lo stesso era teso alla revoca della disposta sospensione dell'esecuzione. Il reclamo è invece accolto in relazione alla statuizione sulle spese.
Secondo i giudici friulani, infatti, la sospensione è stata pronunciata sulla base di una sentenza della Corte di giustizia che, pur se preceduta da una decisione di segno analogo della medesima Corte, costituisce una novità giurisprudenziale sia perché resa con riferimento allo specifico ordinamento italiano, sia perché contiene una espressa statuizione relativa alla superabilità del giudicato in caso di mancato, esplicito esame della abusività delle clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore. Osservazioni
La sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 17 maggio 2022 nei procedimenti riuniti C-693/19 e C-831/19, SPV Project 1503 Srl e Dobank SpA è destinata ad innovare profondamente il diritto processuale italiano. Il principio di effettività della tutela del consumatore quale declinato da una più che ventennale giurisprudenza sovranazionale è (ormai con esplicito e diretto riferimento anche all'ordinamento italiano) infatti destinato non solo (secondo quanto in via immediata discende dal dispositivo della citata decisione) a consentire il superamento del giudicato da decreto ingiuntivo non opposto, ma, anche (e senza alcuna pretesa di esaustività), a profondamente modificare tanto il procedimento monitorio, quanto i rapporti tradizionalmente delineati tra processo esecutivo e processo di cognizione.
Il carattere innovativo della citata sentenza e l'oggettiva difficoltà -almeno con riferimento ad alcuni profili- di individuare soluzioni in grado di realizzare una soddisfacente integrazione tra principi processuali sovranazionali ed interni sono verosimilmente destinati a far germogliare orientamenti disparati. Anche al fine di limitare il più possibile una eccessiva diversificazione di tali orientamenti diviene allora particolarmente importante esaminare le prime decisioni con le quali la giurisprudenza di merito affronterà le ricadute interne della citata sentenza della Corte di giustizia.
Tra tali decisioni va, senza dubbio, annoverata quella del Tribunale di Udine che qui brevemente si annota.
Il Collegio friulano compie un apprezzabile tentativo di delimitazione della portata della sentenza resa nei procedimenti riuniti SPV Project 1503 Srl e Dobank SpA; tentativo che, tuttavia, giunge ad esiti solo parzialmente condivisibili.
Desta, infatti, qualche perplessità il passaggio motivazionale (per la verità non rilevante ai fini della decisione del caso concreto, relativo ad un decreto ingiuntivo avverso il quale era stata proposta opposizione definita in rito) secondo il quale la decisione del 17 maggio 2022 è applicabile al solo caso in cui sia azionato quale titolo esecutivo un decreto ingiuntivo. L'affermazione è condivisibile nella misura in cui sia intesa come volta, in via esclusiva ed immediata, a delimitare l'oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia (non a caso relativa a procedimenti esecutivi instaurati sulla base di decreti ingiuntivi -non opposti).
È tuttavia opportuno precisare che, ormai, non può più dubitarsi (anche con riferimento all'ordinamento italiano) della superabilità del giudicato formatosi in assenza di espressa motivazione sulla abusività/non abusività di una clausola contenuta nel contratto concluso con il consumatore anche allorquando tale giudicato sia relativo ad un provvedimento diverso dal decreto ingiuntivo.
Tanto discende oltre che da una lettura non formalistica della sentenza del 17 maggio 2022, anche dalla sentenza della Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA. Né può sottacersi la difficoltà derivante dall'ammettere (così come pare fare il Collegio friulano) la superabilità del giudicato formatosi in relazione ad una sentenza che, nel definire l'opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia espressamente statuito sulla abusività/mancata abusività di una clausola e non, anche, la superabilità del giudicato formatosi a fronte della ordinaria instaurazione di un giudizio di cognizione.
Va senza dubbio condivisa la limitazione della portata della decisione della Corte di giustizia al caso in cui vi sia stata una violazione della disciplina in materia di clausole abusive pattuite col consumatore che non sia stata oggetto di espressa statuizione. Non è possibile in questa sede ripercorrere i contributi dottrinari che hanno sottolineato come non ogni violazione del diritto dell'Unione giustifichi il superamento del giudicato (sul punto, di recente, v. Turmo).
Piuttosto, proprio la condivisibile limitazione operata dal provvedimento che si annota induce il Tribunale di Udine ad escludere la proponibilità, in sede esecutiva, di doglianze relative alla nullità delle clausole della fideiussione conformi al modulo contrattuale predisposto dall'ABI “se non nei limiti in cui tali clausole siano anche vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.lgs. 206 del 2005” (con la conseguenza, vien da aggiungere, che la tutela apprestabile sarà solo quella prevista in materia di clausole abusive).
Ne discende la persistente, piena efficacia del giudicato a fronte di questioni (da farsi valere in sede di formazione del titolo esecutivo) di rilievo puramente interno come, ad esempio, la prescrizione asseritamente maturata prima della formazione del titolo esecutivo o la mancata titolarità del credito in capo alla parte risultante creditrice in base al titolo esecutivo (T. Napoli, ord. 4 giugno 2022, in dirittobancario.it).
La limitazione delineata dal Collegio friulano appare tra l'altro meritevole di due ulteriori precisazioni (per la verità non necessarie con riferimento al caso deciso).
Per un verso, il giudicato (formatosi in assenza di espressa statuizione sulla abusività della clausola) non risulta superabile a fronte di qualsivoglia violazione della disciplina a tutela del consumatore, ma, solo, a fronte di una violazione di una disciplina di origine eurounitaria (sul punto, v. -quanto alla competenza territoriale- Corte di giustizia, 30 novembre 2017, C-344/17, IJDF Italy Srl e, più in generale, con riferimento alle situazioni puramente interne, Arena).
Per altro verso, non ogni violazione della disciplina eurounitaria a tutela del consumatore sarà idonea a superare il giudicato in sede esecutiva, ma solo quella violazione che sia rilevante avuto riguardo all'”oggetto della controversia” secondo quanto argomentabile alla luce di Corte di giustizia, 11 marzo 2020, C-511/17,Györgyné Lintner (in proposito v. T. Napoli, ord. 4 giugno 2022, in dirittobancario.it).
Due brevi considerazioni devono infine essere svolte (attesa la rilevanza ed attualità delle questioni sottese) in ordine al provvedimento reclamato.
Nel pronunciare tale provvedimento il giudice dell'esecuzione ha assegnato i termini per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione. Così facendo tale giudice pare (almeno implicitamente) aver optato per la soluzione secondo la quale il superamento del giudicato deve avvenire integralmente all'interno dell'esecuzione (pur se, eventualmente, nell'ambito di quella parentesi cognitiva che è il giudizio di opposizione proposto ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.).
Sulle delicate questioni relative ai poteri del giudice dell'esecuzione promossa nei confronti del consumatore ed alle eventuali modalità di coordinamento tra processo esecutivo e processo di cognizione all'indomani di Corte di giustizia, 17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19, SPV Project 1503 Srl e Dobank SpA si registrano tuttavia soluzioni di segno opposto (v., in particolare, Procura Generale della Corte di cassazione, causa n. 1, R.G. 24533/2021 e Caporusso), sì che, in considerazione della complessità delle questioni e della frequenza con la quale le medesime sono destinate a riproporsi, appare quanto mai opportuno un pronto pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Infine, non può non osservarsi come il giudice dell'esecuzione abbia statuito sulla istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dall'opponente tralasciando (almeno così pare) di valutare che la medesima questione della abusività della clausola avrebbe potuto essere oggetto pure di un rilievo officioso. Rilievo officioso del giudice dell'esecuzione che, all'indomani della citata sentenza della Corte di giustizia, è destinato a trovare un campo di applicazione ben più ampio di quello precedentemente delineato e che, per l'effetto, è destinato a rinnovare (ogni volta che il titolo esecutivo sia formato nei confronti di un consumatore) quel dibattito sulla natura potenzialmente binaria del controllo circa l'esistenza del diritto di procedere nell'esecuzione (ma, deve ormai ammettersi, anche circa l'entità del credito) che già in passato ha creato non poche difficoltà (in proposito, vedi, tra gli altri, Capponi).
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