Da osservare poi che si dispone il divieto di applicazione degli aggiornamenti
per gli anni dal 2012 al 2023. Ciò sembra significare che l'a
ggiornamento che non sarà dovuto sarà quello corrispondente alla
variazione degli indici Istat che si sia - e che si sarà -
verificata negli anni indicati. Si tratta di un aspetto che sul piano concreto presenta evidente importanza. Si noti, peraltro, che ciò che conta - ai fini dell'esclusione dell'applicazione - è il periodo durante il quale sia maturata la variazione degli indici Istat, periodo che viene individuato dalla norma con il richiamo a determinati anni solari. Per meglio comprendere l'osservazione può essere opportuno un esempio.Si consideri dunque un contratto di locazione che sia stato stipulato con decorrenza dall'ottobre dell'anno 2011, contratto nel quale sia presente la clausola di aggiornamento Istat annuale del canone. Sembra che l'applicazione della disposizione che stiamo considerando (che è entrata in vigore nel luglio del 2012) comporti che - rispetto a tale contratto - non sia affatto escluso che l'aggiornamento che - in base alla clausola contrattuale - avrebbe potuto essere richiesto dal locatore con effetto dal 1° ottobre 2012 potesse essere effettivamente e comunque richiesto: ma tale richiesta, in base alla previsione della norma, avrebbe potuto avere effetto solo quanto all'aggiornamento del canone nella misura corrispondente alla variazione degli Indici Istat verificatasi nel periodo 1 ottobre-31 dicembre 2011 (periodo diverso ed estraneo al periodo - gli anni 2012, 2013 e 2014 - indicato dalla norma originaria). Da aggiungere che, solo dopo l'aggiornamento (parziale) richiedibile nell'anno 2012 e del quale ora si è detto, non sarebbe stato invece - in applicazione della norma - più richiedibile da parte del locatore alcun ulteriore aggiornamento fino all'anno 2024. Si noti che la considerazione che si è operata con l'
esempio ora formulato può presentare considerevole importanza: essa infatti conduce a ritenere che nel caso considerato per tutto il periodo successivo all'ottobre 2012 il canone dovuto dal conduttore non sarebbe stato il canone iniziale, ma sarebbe stato invece il canone corrispondente a quel (parziale) aggiornamento del quale si è detto, parziale aggiornamento che nel caso il locatore avrebbe potuto pretendere nell'anno
2012 pur dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 95.Ciò osservato con riguardo agli
aggiornamenti del canone richiedibili nell'anno 2012, va detto che di contro non sembra che il medesimo ragionamento possa farsi con riguardo agli aggiornamenti del canone maturati e già applicati nella parte dell'anno 2012 che fosse già trascorsa alla data di entrata in vigore del
d.l. n. 95. Un tanto deve affermarsi dal momento che ciò che dispone la norma è che a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto non potessero applicarsi aggiornamenti.Anche in questo caso un esempio può essere utile per comprendere l'osservazione.Si ipotizzi dunque un contratto di locazione che fosse
stato stipulato con decorrenza dal giugno 2011 e che contemplasse la clausola di aggiornamento Istat. Ove per tale contratto nel mese di giugno 2012 (dunque in una data antecedente quella di entrata in vigore del d.l. n. 95) il locatore avesse richiesto l'aggiornamento del canone nella misura corrispondente alla variazione dell'indice Istat per il periodo maggio 2011-maggio 2012, pare che - avendo tale aggiornamento del canone trovato la sua applicazione prima dell'entrata in vigore del
d.l. n. 95 - non potrebbe dubitarsi del fatto che l'aggiornamento richiesto restasse pienamente dovuto anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto (e ciò ancorché esso comprendesse una variazione Istat che fosse in parte - quanto al periodo gennaio-maggio 2012 - relativa all'anno 2012). Ciò dovrebbe ritenersi dal momento che la norma che stiamo esaminando ha previsto che l'aggiornamento non potesse applicarsi solo a far tempo dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 95 (individuando dunque la data di entrata in vigore del decreto quale momento a partire dal quale gli aggiornamenti non avrebbero potuto richiedersi o comunque applicarsi), mentre nel caso che qui si ipotizza l'aggiornamento sarebbe stato richiesto ed avrebbe avuto applicazione in un momento precedente a tale data. Si noti che le osservazioni qui formulate hanno una portata assai ampia: infatti, esse riguardano tutti i contratti interessati dall'
applicazione della norma che fossero già in corso alla data di entrata in
vigore del d.l. n. 95/2012 e concernono la misura del canone dovuto per tali contratti per tutto il periodo avente decorrenza da tale data (e dunque anche la misura del canone attualmente dovuto per tali contratti).