Come già richiamato anche su questo portale (“Le cause di ineleggibilità dei sindaci ex art. 2399 c.c. nel fallimento”, a commento della sentenza del Tribunale di Bologna del 3 marzo 2017), qualora il Sindaco faccia parte di uno studio professionale che svolga attività a favore della medesima società al fine di verificare la sussistenza di cause di ineleggibilità ex art 2399 cod. civ. è necessario verificare, in concreto, i profili di “compromissione patrimoniale” tra il Sindaco e lo studio associato tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha statuito che la valutazione sulla sussistenza di rapporti patrimoniali che possano compromettere l'indipendenza del Sindaco, in quanto fattispecie di chiusura, volutamente aperta ed indeterminata, debba essere affidata al prudente apprezzamento dell'organo giudicante che dovrà individuare il criterio discretivo concreto in relazione alla singola fattispecie sottoposta al suo esame.
Le stesse “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” del CNDCEC aggiornate alla data del 12 gennaio 2021 (con le disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178) si pongono nella medesima direzione.
La norma 1.4 sull'Indipendenza prevede che “i sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza”.
Con particolare riferimento all'ipotesi di un legame discendente da rapporti di natura patrimoniale che potrebbero compromettere l'indipendenza del professionista il CNDCEC, tra i fattori di rischio, ha individuato il possibile difetto di indipendenza finanziaria che potrebbe ravvisarsi qualora “i compensi percepiti dal professionista (o che egli prevede di percepire) da una società o da altre società del gruppo e comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione allo studio associato o alla società tra professionisti a cui il professionista appartiene sono superiori a un determinato livello rispetto al totale dei compensi da lui percepiti e, quando, allo stesso tempo, il compenso percepito (o che si prevede di percepire) per l'attività di sindaco da una società o da altre società del gruppo non è preponderante sul totale dei compensi percepiti dalla società medesima (o da 18 altre società del gruppo). In tal caso il sindaco potrebbe privilegiare il suo interesse per gli altri servizi compromettendo l'obiettività di giudizio”.
Nel caso in cui il Sindaco facente parte di uno studio associato che svolta attività di consulenza e prestazioni d'opera retribuita o, comunque, abbia rapporti di natura patrimoniale con la Società, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità e di merito, dovranno valutarne attentamente i rischi del caso concreto e cercare “un'adeguata misura di salvaguardia che riduca i rischi a un livello accettabile”, come prescritto anche dalla Norma di comportamento del CNDCEC.