La perdita di capacità lavorativa è una componente del danno biologico

Redazione Scientifica
24 Gennaio 2023

Pronunciandosi sul ricorso della compagnia assicurativa avverso la condanna per malpractice medica, la Suprema Corte ha ricordato che la lesione della capacità lavorativa è componente del danno biologico.

Due genitori agivano giudizialmente, in proprio e quali legali rappresentanti del figlio, nei confronti della struttura ospedaliera, per ottenere il risarcimento del danno dalla malpractice sanitaria subito durante il parto da loro figlio.

In primo grado, il Tribunale condannava la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore. La decisione veniva riformata in secondo grado a seguito del gravame proposto sia dalla compagnia assicurativa della struttura, chiamata in causa, che dai genitori e veniva pertanto ridotto il risarcimento del danno non patrimoniale, condannando altresì al risarcimento del danno parentale e a quello per patrimoniale per perdita di chance dovuto alla compromissione della capacità lavorativa.

Avverso la sentenza di seconde cure ricorreva alla Corte di Cassazione la compagnia assicurativa, che affidava a tre motivi le proprie doglianze. Il secondo motivo aveva ad oggetto il riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa ad opera del consulente tecnico, che affermava che il minore, una volta divenuto adulto, non avrebbe potuto lavorare a contatto con polveri o svolgere attività subacquea o di pilota, dovendo evitare necessariamente brusche variazioni di pressione. La ricorrente osservava che «il danno da capacità lavorativa è di natura patrimoniale (lucro cessante) e riguarda una specifica attività in atto, mentre un danno alla capacità lavorativa genetica non incide immediatamente sul reddito ed è una componente del danno biologico, non autonomamente liquidabile. Il consulente tecnico d'ufficio, nei chiarimenti richiesti, “non ha ritenuto che la modesta invalidità permanente del 10% abbia spiegato effetto sulla capacità lavorativa, limitandosi a riferire di alcune limitazioni di attività”, che sarebbero soltanto teoriche e rientrerebbero nel danno non patrimoniale biologico come limitazioni appunto della capacità lavorativa generica».

Da ciò sarebbe derivata una violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. in quanto il giudice avrebbe concesso il risarcimento del danno “per una compromissione dell'attività lavorativa” che pure ha riconosciuto non essere stata accertata dal ctu. Aggiunge la compagnia che «La corte territoriale sarebbe contraddittoria, perché “prima parla di accertamento della compromissione dell'attività lavorativa, rinviando ad una ctu che tale compromissione non aveva accettato”, e poi “più correttamente” riconosce la perdita di chance, il che verrebbe a inficiare pesantemente la motivazione, al punto di renderla apparente». Il terzo motivo denunciava la nullità della sentenza per mancanza della domanda di risarcimento della perdita di chance.

La Suprema Corte ha ritenuto che «in un quadro di riconoscimento della lesione della capacità lavorativa generica, non patrimoniale perché componente appunto del danno biologico, e di una lesione comunque non particolarmente elevata – il 10% -, la corte territoriale ha confuso una precisazione in tale ambito effettuata dal consulente tecnico d'ufficio con il riconoscimento di un danno patrimoniale». «Il chiarimento del consulente, invece, formulato anche in modo non particolarmente dettagliato, ictu oculi non è tale da oltrepassare i confini della descrizione sempre di una capacità lavorativa generica; e per di più nel caso in esame non solo le lesioni sono alquanto contenute, ma deve altresì considerarsi la persona lesa non ha ancora dimostrato le proprie effettive inclinazioni e potenzialità, per cui, appunto, non è possibile pervenire all'accertamento, neanche come ipotesi o chance, di un concreto danno patrimoniale in termini lavorativi».

La Cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso e cassa la sentenza con rinvio.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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