Ambiente stressogeno e tutela della salute
24 Gennaio 2023
Può configurare lo straining la condotta del datore che consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno, fonte di danno alla salute del lavoratore?
Il fattore organizzativo, con le connesse possibili situazioni di costrittività organizzativa, è ricondotto all'interno del perimetro di operatività del complessivo dovere di tutela della salute psico-fisica del lavoratore gravante sul datore ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Con riferimento allo straining, la Suprema Corte ne ha affermato l'esistenza non solo quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie, ma anche nel caso in cui il datore consenta, pur colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori.
È, pertanto, configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento afferente l'organizzazione dell'ambiente lavorativo, anche ove sia imputabile per colpa, qualora ciò si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente.
Non potrebbe configurarsi la responsabilità datoriale, invece, ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa, ovvero la situazione si sostanzi in meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili. |