Di rilavante portata, in un'ottica giuslavoristicamente orientata, risultano le novità relative alle attività sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, nonché quelle attinenti all'inquadramento della figura del cd. “lavoratore sportivo”.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, al fine di includere anche nuove figure di lavoratori, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive, si evidenzia che il Decreto “Correttivo” ha ampliato la nozione di “lavoratore sportivo”, che, secondo la modifica apportata, ricomprende anche ogni lavoratore tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (sulla scorta dei regolamenti dei singoli Enti affilianti), con esclusione di quelle aventi carattere amministrativo-gestionale (cfr. art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del Decreto “Correttivo”).
Quanto all'attività professionistica, la modifica di rilievo apportata all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021 dal predetto Decreto “Correttivo” – e, in particolare, dall'art. 18, comma 1 – consiste nell'introduzione della possibilità di utilizzo, da parte delle società professionistiche, di contratti di apprendistato (ossia quelli: (i) per la qualifica ed il diploma professionale; (ii) per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore; (iii) di alta formazione e di ricerca; tutti disciplinati ex artt. 43-45, D.Lgs. n. 81/2015).
È notorio che l'istituto dell'apprendistato è destinato principalmente al lavoro giovanile e ad incentivare l'occupazione a partire dalla scuola secondaria.
A quanto appena riportato si aggiunga, inoltre, che per le stesse società del settore professionistico, nell'ipotesi di fatturato inferiore a determinate soglie (5 milioni di euro relativamente alla stagione precedente), è prevista un'agevolazione fiscale con riferimento ai contratti sottoscritti dai giovani atleti di età inferiore a 23 anni (art. 36, comma 6-ter del D.Lgs. n. 36/2021, introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c) del Decreto “Correttivo”).
D'altro canto era auspicabile quanto prevedibile una giusta attenzione alle fasce d'età più basse da parte della Riforma, considerato anche che il mondo dello sport ha un suo peso nel PIL italiano.
Ciò posto, i principali interventi modificativi e correttivi del testo in esame sono stati apportati nell'area del dilettantantismo, che, attraverso l'intervento del Decreto “Correttivo”, comprende anche le società cooperative, nonché gli enti del terzo settore ex D.Lgs. n. 117/2017 che svolgono attività sportiva, indipendentemente dalla loro natura giuridica.
L'importante è che a livello statutario emerga che l'attività sportiva relativa al lavoro dilettantistico venga svolta in via principale (e, d'altronde, non si vede come potrebbe essere diversamente).
Ed invero, in primo luogo, si segnala che, in tale ambito, vengono precisati i presupposti per l'instaurazione di rapporti di lavoro sportivo parasubordinato, nelle forme della Collaborazione Coordinata e Continuativa (cd. Co.Co.Co.), avente prevalente interesse per il comparto poiché molto invalsa sul piano negoziale.
Sul punto, in particolare, è opportuno portare l'attenzione di chi legge sull'art. 16 del predetto Decreto che, sostituendo integralmente l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021, introduce una presunzione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, se le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non abbiano una durata superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.