Responsabilità limitata dell'amministratore di fatto se dimostrata la fittizietà della società stessa

La Redazione
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24 Gennaio 2023

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1946 del 23 gennaio scorso, ha confermato non risponde in modo diretto delle violazioni tributarie l'amministratore di fatto di una società destinataria di fatture soggettivamente inesistenti a meno che non venga dimostrata la fittizietà della società stessa.
In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, perchè venga meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7, del d.l. n. 269/2003, conv. con mod. in l. n. 326/2003, diretto a sanzionare la sola società dotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito, è necessario - quando non si tratti di società cartiera ma di quella che "a valle" riceva fatture soggettivamente inesistenti - acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, idonei ad escludere la vitalità della società medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto.