Consentita al condomino l'installazione di un impianto fotovoltaico a proprie spese
25 Gennaio 2023
Due condomini impugnavano la delibera assembleare con cui era stata negata l'approvazione del progetto di installazione di 12 pannelli fotovoltaici su parte comune condominiale ma ad uso esclusivo, come richiesto dai due all'amministratore. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado per mancanza di interesse ad impugnare. La questione è dunque giunta all'attenzione dei Giudici di legittimità. Il Collegio richiama l'art. 1122-bis c.c., introdotto dalla l. n. 220/2012, e precisa che «l'installazione dell'impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d'uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio». Per venire in rilievo attribuzioni dell'assemblea, in ordine all'installazione di un impianto di energia da fonti rinnovabili da parte di un singolo condomino, è dunque necessario che l'intervento richieda modifiche alle parti comuni. In tal caso, l'interessato deve darne comunicazione all'amministratore che provvederà a riferire in assemblea. Nel caso di specie però il progetto di installazione presentato dai ricorrenti non richiedeva alcuna necessità di modificare le parti comuni, né quindi c'era possibilità per l'assemblea di prescrivere specifiche modalità esecutive. Ne consegue che, «alla eventuale autorizzazione alla installazione di un tale impianto concessa dall'assemblea, ovvero al parere contrario espresso dalla stessa, può, quindi, attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza, o, viceversa, dell'esistenza, di un interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante (Cass. sez. II, 20 febbraio 1997, n. 1554)». Non sussiste dunque un interesse ad agire da parte del condomino avverso la delibera assembleare che abbia espresso parere contrario all'intervento, «non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai suoi diritti, tale da legittimare la pretesa ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare». In conclusione, dichiarando inammissibile il ricorso, la Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui «l'istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122-bis c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.».
Fonte: dirittoegiustizia.it
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