La famiglia è una essenza tanto importante quanto delicata e fragile: i membri dell'unione si fondono, si compenetrano, costruiscono la loro vita insieme e, soprattutto, il loro futuro. Collaborano, in questo modo, alla società e contribuiscono ad arricchire la rete in cui respira la collettività del loro apporto personale, lavorativo e affettivo. Si tratta, dunque, di una formazione sociale che innerva il tessuto connettivo della società di energia. Ecco perché le fonti costituzionali (art. 2) e quelle internazionali (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 7 della Carta di Nizza) predicano «l'intangibilità delle relazioni familiari» costituendo, le stesse, un valore di rango fondamentale. Questa essendo la “materia” di cui si compone la famiglia, è chiaro che la sua violazione ammette la vittima alla tutela risarcitoria prevista dagli artt. 2043, 2059 c.c. Si tratta, infatti, di lesioni arrecate a valori presidiati a livello costituzionale (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972). E non è tutto. Trattandosi di principi fondamentali per l'ordinamento italiano, è in contrasto con l'ordine pubblico internazionale una disciplina normativa che limiti o escluda il danno da lesione dei rapporti parentali come, in particolare, il danno da perdita del congiunto (come ad es., quella contenta nell'art. 1327 ABGB, codice civile austriaco: v. Cass. civ., sez. III, sent., 22 agosto 2013 n. 19405).