Attraverso la suddivisone in classi è quindi possibile trattare in maniera differente i creditori collocati in classi diverse, a condizione che, tuttavia, da un lato, la previsione di classi con trattamenti differenziati non deve produrre l'alterazione dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione; dall'altro, che la formazione delle classi deve essere effettuata sulla base di posizione giuridica ed interessi economici omogenei; espressione, quest'ultima, prevista nel già citato art. 160, comma, 1, lett. c), l. fall. e ribadita dall'art. 2, comma 1, lett. r), CCII, che definisce la classe un “insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei”.
Secondo i giudici di legittimità (Cass. 16 aprile 2018, n. 9378), l'omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, concerne la natura oggettiva del credito e riguarda le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, dell'eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio.
L'omogeneità degli interessi economici, a sua volta, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio creditorum, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione, a titolo esemplificativo, dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell' eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione.
Nel codice della crisi, al pari della legge fallimentare, la suddivisione in classi nella procedura di concordato preventivo è, in linea generale, facoltativa.
Ai sensi dell'art. 85, comma 1, CCI, infatti, il piano concordatario può prevedere (trattasi, quindi, di facoltà) “la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”.
La formazione delle classi, tuttavia, è obbligatoria per le categorie di creditori individuate nel secondo comma dell'anzidetto articolo, che si è ritenuto di tenere distinte ai fini del voto per il peculiare interesse che gli appartenenti alle medesime hanno all'esito del concordato; nonché, in ogni caso, ai sensi del successivo terzo comma, in presenza di concordato preventivo in continuità aziendale.