Illecito disciplinare e procedimento penale
26 Gennaio 2023
La P.A.-datrice può procedere ad una contestazione disciplinare sulla base dei soli atti del processo penale svoltosi nei confronti del dipendente?
Innanzitutto occorre precisare che negli artt. 55-bis e 55-ter D.lgs. n. 165/2001, non si rinviene alcuna disposizione che imponga alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare.
Venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare e regolato per legge il possibile conflitto di esiti (art. 55-ter, ultimo comma, artt. 653 e 654 c.p.p.) nulla impedirebbe alla P.A. di avvalersi degli atti del procedimento penale, per dimostrare la fondatezza della contestazione al dipendente.
Sul punto, pertanto, è utile ribadire il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la P.A.- datrice di lavoro - così come anche il datore privato - è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente.
Analogamente, si precisa, il giudice del lavoro adito al fine di accertare la sussistenza o meno del giustificato motivo soggettivo del licenziamento o della giusta causa, può impiegare, nella formulazione del suo libero convincimento, anche elementi probatori acquisiti nel corso di un'indagine penale nei confronti del medesimo lavoratore, il quale potrà sempre contestarli in giudizio, con garanzia del suo diritto di difesa. |