Motivazione del licenziamento e criteri di scelta

26 Gennaio 2023

L'indicazione dei criteri di scelta non è essenziale al rispetto dell'obbligo di motivazione del licenziamento.

Viola l'obbligo di motivazione la comunicazione del licenziamento collettivo per riduzione del personale che non faccia riferimento ai criteri di scelta utilizzati per individuare il lavoratore da licenziare?

In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, co. 2, L. n. 604/1966 per opera dell'art. 1, co. 37, L. n. 92/2012, si è limitata alla rimozione della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso datoriale.

Pertanto, nella comunicazione del licenziamento il datore ha sì l'onere di specificarne i motivi, ma non è anche tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto giustificanti il provvedimento.

Ne consegue che la comunicazione indicativa della riduzione di personale quale ragione giustificativa del licenziamento non si pone in contrasto con l'obbligo di motivazione gravante sul datore. In tale fattispecie non potrebbe ritenersi doverosa anche l'indicazione, tra gli altri elementi, dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, attenendo questi non già alla ragione del licenziamento ma alla concreta attuazione della determinazione datoriale.

D'altronde si rammenta che i criteri di scelta, nonché la loro corretta applicazione, possono essere oggetto di ulteriori richieste informative da parte del lavoratore e sono assoggettabili a specifiche contestazioni.

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